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Grave difetto di conformità al motore

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Ad motors milano

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Tipologia di problema:

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Reclamo

M. D.

A: Ad motors milano

25/03/2026

Spett. AD MOTORS MILANO In data 11/02/2026 ho acquistato presso il Vostro negozio un autoveicolo usato Opel Meriva tg. ET237JV pagando contestualmente l’importo di € 7.000. A distanza di poco più di un mese dall’acquisto, il prodotto presenta difetti che lo rendono non conforme allo scopo per cui è stato acquistato. In particolare, in data 18/03/2026 ho riscontrato un grave difetto al motore con presenza di densa emulsione (guarnizione della testata), che rende il veicolo inutilizzabile e pericoloso. Il 20/03/2026 mi sono recato presso il vostro negozio per richiedere la riparazione del prodotto in garanzia e vi ho consegnato a tal scopo il prodotto il 20/03/2026. Nonostante i numerosi solleciti, finora il guasto non è stato riparato. Inoltre, segnalo che i Vostri indirizzi PEC ufficiali risultano inattivi (errore 5.1.1), impedendo una comunicazione formale agevole e violando gli obblighi di legge. Alla luce di quanto sopra e tenuto conto che ai sensi dell’art. 130 e segg. del D.Lsg. 206/05 la riparazione deve avvenire entro un congruo termine in base alla natura del bene e al suo utilizzo, richiedo la riparazione totale e GRATUITA o, in alternativa, la risoluzione del contratto con rimborso integrale del prezzo d’acquisto (€ 7.000). In mancanza di un riscontro positivo entro 15 giorni dal ricevimento della presente, non esiterò ad adire le vie legali a tutela dei miei diritti.

Messaggi (2)

Ad motors milano

A: M. D.

08/04/2026

Oggetto: Relazione tecnica e riscontro su richiesta di intervento Il veicolo Opel Meriva è stato consegnato in data 12/02/2026 con un chilometraggio pari a Km 55.887, a seguito di revisione ministeriale, nella quale non sono state rilevate problematiche, e di tagliando completo, check-up generale e prova su strada effettuati presso il concessionario AD Motors e la relativa officina di fiducia. Al momento della consegna, il veicolo risultava pienamente funzionante, privo di anomalie o difettosità e idoneo all’uso. Successivamente, l’autoveicolo veniva condotto dall’acquirente presso la propria abitazione, sita in Via Giovanni Berchet n. 10, San Giuliano Milanese, percorrendo circa 38 km senza segnalare alcuna anomalia o irregolarità di funzionamento. In data 18/03/2026, a distanza di oltre un mese dalla consegna, l’acquirente comunicava di aver riscontrato — dopo aver percorso più di 500 km — l’assenza di liquido nella vaschetta del circuito di raffreddamento. Dopo aver provveduto autonomamente al ripristino del livello, il veicolo veniva nuovamente utilizzato, ma poco dopo si verificava una nuova diminuzione del liquido antigelo. A seguito della segnalazione, il cliente veniva invitato a recarsi presso la nostra sede. In data 19/03/2026, il mezzo veniva ritirato dal servizio di soccorso stradale ACAT Srl e trasportato presso la sede di Bareggio, Via Varese n. 25, dove giungeva in data 20/03/2026 con chilometraggio pari a Km 56.454. Nel verbale di trasporto è stato riportato come danno antecedente al carico il “surriscaldamento motore”. Il veicolo veniva immediatamente sottoposto a verifica presso la nostra officina di fiducia, dove si riscontrava una perdita proveniente dalla vaschetta del liquido refrigerante. Nel vano motore erano inoltre presenti tracce evidenti di liquido refrigerante sulle plastiche e residui di liquido sulla vaschetta, all’altezza della perdita. Con riferimento al surriscaldamento riportato dal soccorso stradale, veniva accertato un guasto riconducibile al surriscaldamento del motore, con conseguente danneggiamento della guarnizione della testata, tale da rendere il veicolo non idoneo alla circolazione, neppure per brevi tragitti. Si evidenzia che il veicolo, al momento della consegna, ha percorso regolarmente 38 km fino all’abitazione dell’acquirente e che, nell’arco di oltre un mese, ha percorso complessivamente più di 560 km senza manifestare alcuna anomalia o limitazione d’uso. Tale circostanza dimostra che il guasto non era presente al momento dell’acquisto, poiché, in caso contrario, il veicolo non avrebbe potuto percorrere tale distanza senza evidenziare problemi. Si evidenzia inoltre, come la vettura non sia dotata, di serie, di spia luminosa di segnalazione del surriscaldamento motore, ma, com’è ovvio che sia, possiede apposito indicatore di temperatura (freccia), anch’esso correttamente funzionante al momento della consegna ma, evidentemente, completamente ignorato dal proprietario; è ragionevole ritenere infatti che tale indicatore abbia indicato l’arrivo in area critica della temperatura ma che il proprietario non vi abbia fatto alcun caso, continuando a circolare con scarso o addirittura mancante liquido di raffreddamento nell’apposito contenitore, causando le note conseguenze, le quali oggi pretende di addebitare al venditore. Alla luce di quanto esposto, si ritiene che il sig. Mykola Dudchak, avendo utilizzato il veicolo in assenza di liquido refrigerante — come dallo stesso riferito telefonicamente — abbia determinato il surriscaldamento del motore e il conseguente danneggiamento della guarnizione della testata. Pertanto, l’evento deve considerarsi danno sopravvenuto dovuto a incuria nell’utilizzo del veicolo. Di conseguenza, non può essere accolta la richiesta di riparazione a nostre spese, poiché il mezzo è stato consegnato in condizioni perfettamente funzionanti, come comprovato anche dalla percorrenza di oltre 560 km senza alcuna segnalazione di anomalie. Diversamente, il problema si sarebbe manifestato dopo un utilizzo limitato di pochi chilometri. Si conclude evidenziando che, da controlli effettuati in collaborazione col gestore di posta certificata in uso presso l’azienda, la stessa sia sempre risultata correttamente funzionante senza interruzioni, pertanto quanto riferito in merito all’asserita inattività della casella PEC, oltre ad essere del tutto non provato, appare falso e tendenzioso, tanto più che inquadrato in un comportamento contra legem che la scrivente impresa avrebbe tenuto, impedendo comunicazioni formali. Si richiede pertanto di ricevere tempestivamente, evidenza documentale dell’invocato non corretto funzionamento della casella di posta certificata della AD Motors imputabile al destinatario (ovvero la scrivente impresa individuale), diversamente, visto il riferimento alla circostanza in pubblica sede (mezzo web), si procederà a tutela, rivolgendosi presso l’Autorità competente senza alcuna esitazione. Distinti saluti Inviato da iPhone Il giorno 26 mar 2026, alle ore 00:00, reclami@altroconsumo.it ha scritto:

M. D.

A: Ad motors milano

08/04/2026

  Oggetto: Contestazione formale relazione tecnica – richiesta riparazione in garanzia In riferimento alla vostra relazione tecnica, contesto integralmente le conclusioni da voi espresse, in quanto non corrispondenti ai fatti. 1. Assenza di surriscaldamento e dichiarazioni non veritiere Non ho mai dichiarato di aver circolato con il motore surriscaldato. La dicitura “surriscaldamento motore” riportata nel verbale del soccorso stradale è una valutazione del trasportatore e non una mia dichiarazione. Durante l’utilizzo del veicolo, la lancetta della temperatura non ha mai raggiunto la zona rossa, né sono mai state presenti segnalazioni luminose o acustiche di surriscaldamento. 2. Segnalazione reale del veicolo (Codice 04) L’unico avviso ricevuto è stato il cosiddetto “codice 04”, con disattivazione del climatizzatore. Tale segnalazione non indica un surriscaldamento del motore, ma una riduzione del carico per protezione del sistema. Non vi è stata alcuna indicazione di emergenza che imponesse l’arresto immediato del veicolo. 3. Ammissione del difetto – perdita dal circuito di raffreddamento Dalla vostra stessa relazione emerge chiaramente la presenza di una perdita dalla vaschetta del liquido refrigerante. Tale difetto, manifestatosi dopo un utilizzo limitato (circa 500 km), deve considerarsi preesistente alla vendita e rientra pienamente nella garanzia legale di conformità. 4. Assenza di incuria da parte dell’utilizzatore Respingo fermamente ogni accusa di incuria. In assenza di segnali evidenti di pericolo (assenza di spie e temperatura non in zona critica), non vi erano elementi oggettivi per interrompere immediatamente la marcia. Il danno alla guarnizione della testata è quindi da considerarsi conseguenza diretta della perdita, e non di un uso improprio del veicolo. 5. Applicazione del Codice del Consumo Ai sensi del D.lgs. 206/2005, il difetto manifestatosi entro breve tempo dall’acquisto si presume esistente al momento della consegna. Pertanto, la responsabilità del ripristino ricade integralmente sul venditore.   Alla luce di quanto sopra, ribadisco la richiesta di riparazione completa del veicolo senza alcun costo a mio carico, entro tempi certi e ragionevoli. In difetto di riscontro positivo, mi vedrò costretto a tutelare i miei diritti nelle sedi competenti. Cordiali saluti Mykola Dudchak

Richiesta di assistenza 14 aprile 2026

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