Autovelox non omologati: multe valide secondo una nuova sentenza. Facciamo chiarezza
Una nuova ordinanza della Cassazione complica il quadro delle multe da autovelox non omologati. Se finora la mancanza di omologazione sembrava un motivo forte per contestare il verbale, adesso la situazione è più incerta: in alcuni casi la sanzione può restare valida. Per chi riceve una multa, quindi, meglio prima verificare bene il tipo di apparecchio e la documentazione disponibile: Altroconsumo ti può dare una mano.
Sugli autovelox continua a regnare la confusione. Negli ultimi mesi molti automobilisti hanno sentito parlare di multe nulle se rilevate con apparecchi non omologati, sulla scia delle precedenti decisioni della Cassazione che avevano distinto in modo netto tra approvazione e omologazione. Ora però la nuova ordinanza n. 7374 del 27 marzo 2026 rimette in discussione quello schema e apre a una lettura meno favorevole per chi vuole contestare il verbale. In pratica, non basta più fermarsi all’etichetta “non omologato” per concludere che il ricorso convenga sempre. Oggi la scelta più prudente è controllare bene il verbale, capire quale dispositivo è stato usato e verificare se ci sono tutti gli atti necessari prima di decidere se pagare o contestare.
Cosa dice la nuova sentenza
La novità è questa: la Cassazione ha affermato che, in certe condizioni, la multa può restare valida anche se l’autovelox non risulta formalmente omologato. A pesare, in questa nuova lettura, non è solo il titolo formale dell’apparecchio, ma anche il fatto che il dispositivo sia stato sottoposto alle verifiche e alle tarature periodiche previste. È un passaggio importante perché sposta il discorso dalla sola omologazione all’affidabilità concreta dello strumento.
Torna all'inizioOmologazione, approvazione e autorizzazione
Per orientarsi in questo caos bisogna distinguere tre piani diversi: omologazione, approvazione e autorizzazione. Sono parole che spesso vengono usate come se fossero equivalenti, ma non lo sono affatto.
Omologazione: il requisito tecnico più forte
L’omologazione è il passaggio tecnico che certifica la conformità dell’apparecchio ai requisiti previsti dalla normativa. È il punto che, fino a oggi, ha pesato di più nelle contestazioni delle multe, perché diverse decisioni della Cassazione avevano ribadito che non basta un semplice via libera ministeriale al modello: serve un vero atto di omologazione. Proprio da qui è nata la tesi, molto favorevole agli automobilisti, secondo cui un autovelox soltanto approvato non sarebbe sufficiente a sostenere validamente la multa.
Approvazione: non è la stessa cosa
L’approvazione è un atto diverso. In sostanza riguarda il modello o il prototipo e ne consente l’utilizzo secondo gli standard ministeriali, ma non coincide automaticamente con l’omologazione. È proprio questa differenza che ha alimentato negli ultimi anni una valanga di ricorsi. La nuova ordinanza non elimina la distinzione tra i due concetti, ma ne ridimensiona l’effetto pratico: oggi, se il dispositivo è stato regolarmente verificato e tarato, la sola assenza di omologazione potrebbe non bastare più da sola a far annullare il verbale.
Autorizzazione: il piano amministrativo
C’è poi un terzo livello, che è quello dell’autorizzazione. Qui non si parla tanto della conformità tecnica del modello, quanto del fatto che il singolo dispositivo sia correttamente installato, censito e utilizzato dall’amministrazione. Nella piattaforma nazionale degli autovelox, voluta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, vengono raccolti dati come marca, modello, matricola, ubicazione e riferimenti del provvedimento che ne consente l’uso. Questo aiuta i cittadini a capire quale apparecchio è stato impiegato, ma non risolve da solo il problema dell’omologazione: un dispositivo può risultare registrato e autorizzato sul piano amministrativo, ma restare discusso sotto il profilo tecnico o giuridico.
Torna all'inizioCome stanno le cose (almeno fino ad ora)
Fino a poco tempo fa il quadro sembrava abbastanza chiaro. Con una serie di ordinanze, e in particolare con quella del 2024 diventata il riferimento principale sul tema, la Cassazione aveva rafforzato l’idea che approvazione e omologazione non siano la stessa cosa e che la mancanza di omologazione potesse rendere annullabile la multa. Molti ricorsi sono partiti proprio da questo principio.
La nuova ordinanza del 27 marzo 2026, però, cambia il tono del ragionamento. Non dice che l’omologazione non conta più, ma afferma che la validità della sanzione può reggere anche in assenza di omologazione formale, se il dispositivo è stato sottoposto alle verifiche periodiche richieste e funziona in modo affidabile. È questo il punto che ha riaperto tutto. Non siamo davanti a una soluzione definitiva del problema, ma a un nuovo tassello che rende il quadro ancora più incerto.
Che cosa succede ora? Regna il caos
Il risultato è che oggi convivono decisioni che spingono in direzioni diverse. Da una parte resta la linea che distingue nettamente tra apparecchio approvato e apparecchio omologato. Dall’altra c’è questa nuova ordinanza che salva, almeno in alcune situazioni, la multa anche senza omologazione formale, purché lo strumento sia stato controllato e tarato regolarmente. Per chi riceve un verbale, il quadro è quindi molto meno lineare di quanto sembri nei titoli semplificati.
In concreto, questo significa che non esiste più una risposta valida per tutti i casi. Bisogna capire se l’autovelox è censito, quale decreto viene richiamato nel verbale, se si parla di approvazione o di omologazione, se risultano effettuate le verifiche periodiche e se ci sono altri possibili vizi nella contestazione. Finché non arriverà un assetto normativo e giurisprudenziale davvero stabile, il rischio è che continui il contenzioso e che automobilisti e Comuni si muovano in un terreno grigio.
Torna all'inizioMulta da autovelox non omologato: cosa fare?
La prima cosa da evitare è una reazione impulsiva. Oggi il ricorso non è più una scelta scontata solo perché si sente parlare di autovelox non omologati. Bisogna invece partire dal verbale e ricostruire il quadro concreto: quale apparecchio ha rilevato l’infrazione, quali estremi di decreto sono indicati, se il dispositivo risulta censito e se esistono elementi utili per verificare approvazione, omologazione e controlli periodici. Soltanto dopo questo passaggio ha senso decidere se contestare la multa oppure no.
Come fare ricorso
Il primo passo è leggere con attenzione il verbale. Bisogna individuare il tipo di dispositivo utilizzato e gli estremi del decreto richiamato. Un controllo utile può essere fatto anche attraverso la piattaforma nazionale degli autovelox, che consente di verificare se l’apparecchio risulta censito. Se ci sono dubbi, il cittadino può presentare una richiesta di accesso agli atti all’ente che ha elevato la sanzione, per ottenere la documentazione tecnica e amministrativa relativa al dispositivo.
A quel punto si può valutare il ricorso: entro 60 giorni al Prefetto oppure entro 30 giorni al Giudice di Pace. Ma proprio la nuova ordinanza suggerisce prudenza. Se l’amministrazione è in grado di dimostrare che lo strumento era stato sottoposto alle verifiche e alle tarature periodiche previste, il ricorso fondato soltanto sull’assenza di omologazione potrebbe essere meno forte di prima. Per questo conviene valutare bene l’intero fascicolo, e non solo un singolo dettaglio, prima di scegliere come muoversi.
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Torna all'inizioQuanto costa fare ricorso per la multa da autovelox?
Bisogna sapere che scegliere di fare ricorso significa perdere la possibilità di pagare la multa ridotta del 30% entro 5 giorni dalla notifica del verbale. Inoltre, ci vuole tempo per arrivare alla soluzione del ricorso. Nel caso di ricorso al prefetto, il ricorso è gratuito, ma se viene respinto la sanzione raddoppia. Nel caso di ricorso al giudice di pace si deve pagare una marca da bollo (costo minimo 43 euro) e aprire un contenzioso con il quale si possono però richiedere accertamenti tecnici che potrebbero dimostrare anche difetti nell’autovelox; inoltre, se si perde il ricorso la sanzione non raddoppia automaticamente.
Cose utili da sapere sul ricorso
Chi intende fare ricorso è bene che tenga a mente alcuni importanti aspetti. Il Giudice di Pace potrebbero non notificare immediatamente l’iscrizione a ruolo del ricorso al Comando che ha rilevato la sanzione; questo comporta la possibilità che il Comando proceda comunque perché non ha notizia del ricorso. Il nostro consiglio è quello di inviare una Pec al Comando per informarlo del ricorso. Inoltre nei verbali in cui è indicato che il pubblico ufficiale “dichiara che l’autovelox è omologato”, chi fa ricorso potrebbe essere chiamato a fare "ricorso incidentale per querela di falso" e questo comporterebbe allungamento dei tempi e dei costi da sostenere per il cittadino.
Torna all'inizioServe aiuto? C'è Altroconsumo
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