Autovelox omologati, entra in vigore il decreto. Spenti 850 dispositivi
Dal 12 luglio è in vigore il decreto che stabilisce come devono essere omologati, tarati e controllati gli autovelox. I dispositivi conformi ai prototipi elencati dal Ministero sono considerati omologati, mentre circa 850 autovelox non potranno restare attivi finché non saranno messi in regola. Ancora dubbi sulle vecchie multe e sulla possibilità di trasformare con un decreto le precedenti approvazioni in omologazioni.
Il decreto sugli autovelox è entrato in vigore e ha già prodotto un primo effetto concreto: circa 850 dispositivi in tutta Italia sono stati spenti perché non rientrano tra quelli che possono continuare a essere utilizzati secondo le nuove regole. L’obiettivo era quello di mettere ordine in un settore che negli ultimi mesi ha generato molti dubbi, soprattutto dopo le decisioni della Cassazione sulla differenza tra apparecchi approvati e apparecchi omologati.
Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 luglio 2026, disciplina infatti finalmente omologazione, tarature e verifiche periodiche. I modelli inseriti nell’Allegato B sono considerati omologati; gli altri devono invece ottenere il via libera previsto dal decreto prima di tornare in funzione.
Per gli automobilisti non significa, però, che tutte le multe siano automaticamente valide o contestabili. Bisogna distinguere tra infrazioni precedenti e successive al 12 luglio e controllare modello, taratura, censimento e modalità di utilizzo dell’apparecchio.
Torna all'inizioLe novità del decreto autovelox
Il decreto colma innanzitutto una lacuna che durava dall’entrata in vigore del nuovo Codice della strada: stabilisce finalmente le procedure tecniche con cui devono essere omologati i prototipi degli autovelox e disciplina i controlli sui singoli apparecchi, dalla taratura iniziale alle verifiche periodiche di funzionalità.
Per gli strumenti già in uso, il Ministero ha scelto una soluzione transitoria. I dispositivi conformi ai prototipi riportati nell’Allegato B, tutti approvati secondo le regole introdotte dal decreto del 2017, «si intendono omologati». Possono quindi continuare a essere utilizzati, purché siano censiti nella banca dati nazionale e rispettino gli obblighi di taratura, verifica e corretto impiego.
Gli apparecchi non compresi nell’elenco non diventano invece automaticamente omologati. Quelli approvati prima del 2017 devono seguire la procedura prevista dal nuovo decreto e, fino al rilascio dell’omologazione, non possono essere utilizzati per accertare le violazioni. Il Ministero dovrà pronunciarsi sulle domande entro 60 giorni quando la documentazione presentata è completa.
Prima o dopo il 12 luglio: fa la differenza
La distinzione temporale è importante anche per chi riceve una multa. Per le violazioni commesse dal 12 luglio in poi bisogna verificare che l’apparecchio sia omologato, censito, correttamente tarato e utilizzato nel rispetto delle regole. Il decreto, invece, non rende automaticamente valide le multe relative a infrazioni precedenti alla sua entrata in vigore e non chiude i ricorsi già avviati.
Restano invece aperti i dubbi sulle multe precedenti al 12 luglio e sulla possibilità di considerare omologati dispositivi che in passato erano stati soltanto approvati. Saranno probabilmente i giudici a chiarire se questa soluzione sia sufficiente a superare definitivamente la distinzione affermata negli ultimi anni dalla Cassazione.
Torna all'inizioOmologazione, approvazione e autorizzazione
Per orientarsi bisogna distinguere tre piani diversi: omologazione, approvazione e autorizzazione. Sono parole che spesso vengono usate come se fossero equivalenti, ma non lo sono. Il nuovo decreto definisce finalmente le procedure di omologazione e stabilisce però anche una regola transitoria importante: i dispositivi conformi ai prototipi approvati elencati nell’Allegato B sono considerati omologati.
Omologazione: il requisito tecnico più forte
L’omologazione è il passaggio tecnico che certifica la conformità dell’apparecchio ai requisiti previsti dalla normativa. Negli ultimi mesi è stata al centro di molti ricorsi, perché diverse decisioni della Cassazione avevano ribadito che non basta un semplice via libera ministeriale al modello: serve un vero atto di omologazione. Il nuovo decreto prova ora a rendere più chiaro questo percorso, fissando regole su omologazione, controlli e tarature. Per chi riceve una multa, però, il punto resta pratico: bisogna verificare quale dispositivo è stato usato e quale documentazione può produrre l’amministrazione.
Approvazione: non è la stessa cosa
L’approvazione è un atto diverso. In sostanza riguarda il modello o il prototipo e ne consente l’utilizzo secondo gli standard ministeriali, ma non coincide in generale con l’omologazione. È proprio questa differenza che ha alimentato negli ultimi anni molti ricorsi contro le multe da autovelox. Il decreto introduce però un’eccezione precisa: i dispositivi conformi ai prototipi approvati riportati nell’Allegato B sono ora considerati omologati. Il riconoscimento non riguarda indistintamente tutti gli apparecchi approvati in passato, ma soltanto quelli compresi nell’elenco allegato al provvedimento.
Autorizzazione: il piano amministrativo
C’è poi un terzo livello, quello dell’autorizzazione. Qui non si parla tanto della conformità tecnica del modello, quanto del fatto che il singolo dispositivo sia correttamente installato, censito e utilizzato dall’amministrazione. Nella piattaforma nazionale degli autovelox, predisposta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, vengono raccolti dati come marca, modello, versione, matricola, ubicazione ed estremi del provvedimento che ne consente l’uso. Questo controllo aiuta i cittadini a capire quale apparecchio è stato impiegato, ma non risolve da solo ogni dubbio sulla multa. Un dispositivo censito non va considerato automaticamente inattaccabile: se ci sono incertezze, bisogna verificare anche omologazione o approvazione, taratura, verifiche periodiche e corretto utilizzo della postazione.
Torna all'inizioCosa cambia per chi prende una multa
Fino a poco tempo fa il quadro era dominato soprattutto dalle sentenze. Diverse decisioni della Cassazione avevano rafforzato la distinzione tra approvazione e omologazione, alimentando molti ricorsi contro le multe rilevate da apparecchi ritenuti non omologati. La successiva ordinanza del 27 marzo 2026 ha però reso il quadro meno netto, ammettendo in alcune condizioni la validità della sanzione anche quando manca una omologazione formale, se il dispositivo è stato sottoposto alle verifiche e alle tarature previste.
Ora il decreto è stato pubblicato ed è in vigore. Per i dispositivi conformi ai prototipi dell’Allegato B viene superato il problema della sola approvazione formale, perché il provvedimento li considera espressamente omologati. Per il consumatore diventa quindi importante identificare con precisione il modello utilizzato. Se rientra nell’Allegato B, non sarà più sufficiente contestare la multa sostenendo semplicemente che l’apparecchio era approvato ma non omologato. Restano però da verificare gli altri elementi: taratura, controlli di funzionalità, censimento del dispositivo, autorizzazione della postazione e correttezza del verbale.
Che cosa deve controllare chi riceve una multa
La prima verifica riguarda il verbale: deve essere chiaro quale apparecchio ha rilevato l’infrazione e quali riferimenti tecnici o amministrativi vengono richiamati. Poi è utile controllare se l’autovelox risulta censito nella piattaforma nazionale degli autovelox. Se restano dubbi, si può presentare una richiesta di accesso agli atti all’ente che ha elevato la sanzione, chiedendo la documentazione su approvazione o omologazione, taratura, verifiche periodiche e autorizzazione della postazione.
Il ricorso resta possibile, ma non dovrebbe essere automatico. Va valutato soprattutto quando emergono elementi concreti: documentazione incompleta, mancata taratura, dubbi sull’apparecchio usato, problemi di autorizzazione o altri vizi del verbale.
Torna all'inizioMulta da autovelox non omologato: cosa fare?
La prima cosa da evitare è una reazione impulsiva. Il ricorso non è una scelta scontata solo perché l’apparecchio risulta originariamente approvato e non omologato: il nuovo decreto considera infatti omologati i dispositivi conformi ai prototipi inseriti nell’Allegato B.
Bisogna quindi partire dal singolo verbale e ricostruire il quadro concreto: quale apparecchio ha rilevato l’infrazione, quali estremi di decreto sono indicati, se il modello rientra nell’Allegato B, se il dispositivo risulta censito e se sono state effettuate le tarature e le verifiche periodiche.
Per gli apparecchi che non rientrano nell’Allegato B, invece, occorre verificare se sia stato successivamente rilasciato un decreto di omologazione. Soltanto dopo questi controlli ha senso decidere se pagare, chiedere l’accesso agli atti o contestare la multa.
Come fare ricorso
Il primo passo, dunque, è leggere con attenzione il verbale. Bisogna individuare il tipo di dispositivo utilizzato, gli estremi del decreto richiamato e il luogo in cui è stato effettuato il rilevamento. Un controllo utile può essere fatto anche attraverso la piattaforma nazionale degli autovelox, che consente di verificare se l’apparecchio risulta censito.
Se ci sono dubbi, il cittadino può presentare una richiesta di accesso agli atti all’ente che ha elevato la sanzione, chiedendo la documentazione tecnica e amministrativa relativa al dispositivo: approvazione o omologazione, tarature, verifiche periodiche, autorizzazione della postazione e atti che ne dimostrano il corretto utilizzo.
A quel punto si può valutare il ricorso: entro 60 giorni al Prefetto oppure entro 30 giorni al Giudice di Pace. La prudenza resta fondamentale. Se l’amministrazione è in grado di dimostrare che lo strumento era stato correttamente autorizzato, verificato e tarato, un ricorso fondato soltanto sull’assenza di omologazione potrebbe essere meno forte. Per questo conviene valutare bene l’intero fascicolo, e non un singolo dettaglio, prima di scegliere come muoversi.
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Torna all'inizioQuanto costa fare ricorso per la multa da autovelox?
Bisogna sapere che scegliere di fare ricorso significa perdere la possibilità di pagare la multa ridotta del 30% entro 5 giorni dalla notifica del verbale. Inoltre, ci vuole tempo per arrivare alla soluzione del ricorso. Nel caso di ricorso al prefetto, il ricorso è gratuito, ma se viene respinto la sanzione raddoppia. Nel caso di ricorso al giudice di pace si deve pagare una marca da bollo, con costo minimo di 43 euro, e aprire un contenzioso con il quale si possono però richiedere accertamenti tecnici che potrebbero dimostrare anche difetti nell’autovelox. Inoltre, se si perde il ricorso, la sanzione non raddoppia automaticamente.
Cose utili da sapere sul ricorso
Chi intende fare ricorso deve tenere a mente alcuni aspetti importanti. Il Giudice di Pace potrebbe non notificare immediatamente l’iscrizione a ruolo del ricorso al Comando che ha rilevato la sanzione; questo comporta la possibilità che il Comando proceda comunque perché non ha notizia del ricorso. Il nostro consiglio è quello di inviare una Pec al Comando per informarlo del ricorso. Inoltre, nei verbali in cui è indicato che il pubblico ufficiale “dichiara che l’autovelox è omologato”, chi fa ricorso potrebbe essere chiamato a presentare una querela di falso. Questo comporterebbe un allungamento dei tempi e un aumento dei costi da sostenere.
Torna all'inizioServe aiuto? C'è Altroconsumo
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