Cliente:
ANDREA PIGNATO
Codice Cliente:
00881521
Consulente:
4011
Ticket N° :
06061965
Contatore:
IT023E00121943 - 03640000071382
Servizio:
Energia Elettrica - Gas
Tipologia della fornitura:
Domestica
Il Suo reclamo:
Con la comunicazione in oggetto Lei:
richiama integralmente il reclamo del 24/02 e contesta quanto riportato nella nostra precedente risposta del 03/03;
evidenzia una difformità tra i corrispettivi unitari contrattualizzati e quelli effettivamente applicati in fattura, pari a:
energia elettrica: contrattualizzato 0,134 €/kWh – fatturato 0,144 €/kWh;
gas naturale: contrattualizzato 0,454 €/Smc – fatturato 0,51 €/Smc;
richiede il ricalcolo di tutte le fatture emesse applicando i corretti valori contrattuali;
contesta l’addebito di 102 € presente nella fattura luce 09/25, ritenuto improprio, precisando che è presente un caso aperto presso Altroconsumo relativo al precedente fornitore;
richiede lo storno dei consumi gas stimati nella prima fattura (93 Smc) non interamente recuperati nella successiva, in cui risultano ricalcolati solo 90 Smc (differenza di 3 Smc).
Le nostre verifiche
Gentile Cliente,
La informiamo che attualmente la pratica di morosità risulta in stato “Ammissibile” sul portale del SII (Sistema Informativo Integrato):
La richiesta d’indennizzo può essere annullata solo dal Suo vecchio fornitore e solo nel caso in cui Lei avesse già provveduto a sanare l'intera posizione debitoria nei suoi confronti. Per maggior chiarezza:
1. Qualora Lei avesse già provveduto al pagamento delle fatture insolute: il precedente fornitore annullerà la richiesta d’indennizzo e a Pulsee sarà stornato il corrispettivo CMOR. Pulsee a quel punto provvederà alla restituzione dell'importo nei Suoi confronti;
2. Qualora Lei avesse concordato un piano di rientro con il precedente fornitore: quest’ultimo potrà annullare la richiesta d’indennizzo solo una volta che Lei avrà saldato l'intero debito. A valle di ciò a Pulsee sarà stornato il corrispettivo CMOR. Pulsee provvederà quindi alla restituzione dell'importo nei Suoi confronti;
3. Qualora Lei NON avesse ancora provveduto al pagamento delle fatture insolute: la richiesta d’indennizzo rimane attiva e a Pulsee non sarà stornato il corrispettivo CMOR e dovrà anticiparlo per Suo conto.
Per quanto riguarda l’applicazione del costo in bolletta, ribadiamo che è stato fatturato il costo da Lei sottoscritto. Nella fattura n° 202630600475 del 17.03.2026 relativa all’utenza gas, come da schermata di seguito riportata, si evince che il costo “prezzo gas” è 0,453640 come da contratto sottoscritto:
Il prezzo al kWh consumato, invece, viene indicato nel quadro di dettaglio, all’interno della sezione “spesa per la vendita di energia elettrica”. Inviamo di seguito la schermata della bolletta n° 202630494964 del 16.03.2026:
La informiamo che a seguito della revisione del Codice di Condotta Commerciale, valido dal 01.07.2021, Del. ARERA 426/2020, vi è l’obbligatorietà per tutte le società di vendita di indicare nelle Condizioni Tecnico – Economiche il prezzo al lordo delle perdite di rete, come indicato all’art. 5, comma 1, lettera a:
Articolo 5
Criteri di comunicazione dei prezzi di fornitura del servizio
5.1 Qualora siano comunicate informazioni relative ai prezzi di fornitura del servizio ai
clienti finali domestici o non domestici, sia in fase precontrattuale sia in fase
contrattuale, qualunque sia la forma di comunicazione adottata e compatibilmente
con il mezzo di comunicazione utilizzato, tali informazioni devono uniformarsi ai
seguenti criteri:
a. i corrispettivi dovuti dai clienti per la prestazione del servizio sono indicati nel
loro valore unitario al netto delle imposte, ed al lordo delle perdite di rete
specificando che saranno gravati dalle imposte fatta salva la possibilità di
indicare il prezzo comprensivo delle imposte in ragione della struttura
dell’offerta, specificando in tale caso che il corrispettivo è comprensivo di
imposte;
La stessa ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) indica nel proprio glossario che il Prezzo Energia, ovvero il costo previsto per l’acquisto dell’energia elettrica poi rivenduta ai clienti finali, comprende anche le perdite di rete, cioè il costo dell’energia che non arriva in modo utile al punto di consegna (s:bolletta.arera.it/bolletta20/index.php/glossarioe).
Le perdite di rete sono infatti sempre state calcolate in bolletta come voce distinta dal prezzo energia: a seguito della revisione del Codice di Condotta Commerciale, tutte le società di vendita sono tenute ad integrarlo nel prezzo della materia energia, che fa parte della quota variabile della voce “Spesa per la materia Energia”.
Confermiamo, pertanto, che come da schermate inoltrate, il prezzo stipulato è 0,13406 €/kWh (comprensivo di perdite di rete), mentre il costo applicato nella fattura (al kW consumato) è di 0,121873 €/kWh (escluso di perdite di rete).
Le nostre conclusioni
Con la presente riposta, siamo a confermarle, la corretta applicazione del costo stipulato.
Per quanto riguarda l’applicazione del CMOR, non ci è possibile stornare l’importo in quanto ad oggi non ci risulta pervenuto l’annullamento da parte del suo precedente fornitore.
I Suoi diritti
In caso necessitasse ulteriori chiarimenti, può contattare il nostro Customer Care al numero verde 800.620.520 da telefono fisso o al numero 0108480101 da cellulare, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 18.
Casi di indennizzo automatico – Delibera 21 luglio 2016, 413/2016/R/com
In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità (tempo massimo di rettifica di fatturazione 90 giorni solari), il venditore corrisponde al cliente finale, automaticamente e in occasione della prima fatturazione utile, un indennizzo automatico base pari a 30 euro.
a) Se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l’indennizzo automatico base;
b) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base;
c) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base.
L’indennizzo Le verrà corrisposto nella prima fattura utile. Nel caso in cui l’importo della prima bolletta addebitata sia inferiore all’entità dell’indennizzo automatico, la bolletta evidenzia un credito a favore del cliente, che verrà detratto dalle successive bollette fino ad esaurimento del credito relativo all’indennizzo dovuto, ovvero corrisposto mediante rimessa diretta. L’indennizzo automatico viene comunque corrisposto non oltre 6 mesi dalla data di ricevimento del reclamo scritto o della richiesta di rettifica da parte del venditore.
La corresponsione dell’indennizzo non esclude la possibilità di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno subito.
Il venditore non è tenuto a corrispondere l’indennizzo automatico:
a) relativamente a reclami scritti aventi per oggetto le interruzioni prolungate di cui al TIQD;
b) nel caso in cui al cliente finale sia già stato corrisposto nel medesimo anno solare un indennizzo per mancato rispetto dello standard specifico relativo al tempo massimo di risposta a un reclamo scritto, relativo alla medesima doglianza e, ai fini del TIF, dei termini di emissione delle bollette;
c) in caso di reclami per i quali non è possibile identificare il cliente finale perché non contengono le informazioni minime di cui all’Articolo 8, comma 2 del Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale - TIQV .
Servizio di conciliazione
Dal 1 gennaio 2017, per le controversie nei settori dell'energia elettrica e del gas, i clienti finali ed i prosumer possono tentare di risolvere il problema con il proprio operatore utilizzando la conciliazione, una tappa obbligatoria prima di rivolgersi eventualmente al giudice.
E' possibile presentare la richiesta di attivazione del Servizio Conciliazione esclusivamente dopo aver presentato reclamo scritto all'esercente ed aver ricevuto una risposta scritta ritenuta insoddisfacente o non aver ricevuto risposta nei termini stabiliti dall'Autorità (il venditore ha 40 giorni solari per rispondere al reclamo). Il cliente finale (o il suo delegato) può presentare la richiesta di attivazione della procedura non prima di 50 giorni dall'invio del reclamo all'esercente e non oltre 6 mesi dalla data di ricevimento della risposta dell'operatore al reclamo o, in assenza di una risposta, non oltre un anno di tempo dalla data di invio del reclamo, tramite il portale predisposto dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente e gestito da Acquirente Unico disponibile all’indirizzo s:www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm
Può trovare ulteriori chiarimenti sulle relative procedure all’interno della sezione “Informazioni per il consumatore” della Sua bolletta e sul sito s:/ulsee.it/s/faq/conciliazione-risoluzione-controversie
Cordiali Saluti,
Il team Pulsee
Ti ricordiamo che ci puoi contattare
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 ai seguenti recapiti:
Da telefono fisso: 800 620 520
Da telefono cellulare: 010 848 0101
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