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Errato pedaggio autostradale

In lavorazione Pubblico

ITP SpA

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Tipologia di problema:

Altro

Reclamo

M. S.

A: ITP SpA

28/01/2026

Ho richiesto la correzione dell'errato pedaggio, come da mail intercorse, mi è stato risposto con un errato ricalcolo, non intendo pagare maggiorazioni dovute a problematiche dipendenti dall'azienda, resto in attesa di una soluzione che preveda il pagamento solo della tratta interessata, con le tariffe 2025.

Messaggi (3)

ITP SpA

A: M. S.

05/02/2026

Gentile sig. Sacco, il transito del 29/06/2025, al casello di Villanova Barriera alle 18:48, è avvenuto a sbarra alzata per motivi di sicurezza, essendoci in quel momento in atto un'emergenza incendio per un veicolo in fiamme e propagato alle infrastrutture e agli impianti di esazione. Tale fattore esogeno non comporta l'esenzione dal pagamento del pedaggio, come da Art. 176 comma 11 CdS. Essendo transitato in una pista dedicata al telepedaggio, anche se per motivi indipendenti dalla sua volontà ed imposti in via precauzionale dalle Forze dell’Ordine presenti, non ha inserito il biglietto di entrata per il calcolo del dovuto, pertanto, è stato applicato il pedaggio dalla stazione più lontana con facoltà di dichiarare la stazione di entrata, come da Art. 176 comma 16 CdS. Consapevole di non aver regolarizzato il transito, avrebbe dovuto contattare ITP S.p.A. tramite i canali messi a disposizione dalla stessa; non avendo ricevuto sue a riguardo, la società si è attivata con l'invio del sollecito n. 97260005987, conteggiando oltre agli oneri di accertamento applicati trascorsi 15 giorni dalla data del transito anche le spese di riscossione e di notifica, come previsto da Art. 176 comma 11bis CdS. Il contestato ritardo nella comunicazione non esonera dal provvedere agli obblighi di legge in materia di pedaggio autostradale, indipendentemente dalle tempistiche di notifica da parte delle Concessionarie. Qualora tale sollecito fosse stato inviato in tempi più celeri, l’importo dovuto sarebbe stato il medesimo. Come già comunicato, abbiamo provveduto al ricalcolo del pedaggio dalla stazione dichiarata Asti Est per € 4,00 (tariffa in vigore al momento del transito), più gli oneri predetti, per un totale dovuto pari a € 7,75. Le modalità di pagamento sono le seguenti: online dalla paginaPaga online A21 - ITP - Ivrea Torino Piacenza S.p.A.utilizzando Satispay oppure le principali carte di creditodebitoprepagate; tramite bonifico bancario Intestato a IVREA TORINO PIACENZA S.P.A. con sede in Corso Vittorio Emanuele II 178 – 10138 TORINO trascrivendo nella causale di pagamento, la targa e/o il numero del rapporto di mancato pagamento e/o sollecito - CODICE IBAN: IT05-B-05034-01006-000000013830 CODICE SWIFT: BAPPIT21XXX (dall'estero) La invitiamo cortesemente a regolarizzare il pedaggio. Cordiali saluti. --- ITP Spa - Tronco 2 A21 Torino-Piacenza Gestione Reclami - Ufficio Rapporti con l' Utenza Tel 0141.931.500 gestionereclami.t2@itpspa.it Il 2026-01-28 09:30 reclami@altroconsumo.it ha scritto: Questa è la prima volta che ricevi un'email da questo mittente. Assicurati che sia qualcuno di cui ti fidi.

M. S.

A: ITP SpA

06/02/2026

Gentili Signori, con riferimento alla Vostra ultima comunicazione e al rapporto di mancato pagamento in oggetto, desidero precisare quanto segue. Prendo atto che il transito del 29/06/2025 è avvenuto a sbarra alzata per ragioni di sicurezza e che, ai sensi dell’art. 176 CdS, il pedaggio autostradale resta comunque dovuto. Prendo altresì atto che avete correttamente ricalcolato il pedaggio applicando la tariffa vigente alla data del transito, sulla base della stazione di ingresso da me dichiarata (Asti Est), per l’importo di € 4,00. Permangono tuttavia fondate contestazioni in merito all’applicazione degli oneri accessori e delle spese di accertamento e notifica. In particolare, si rileva che la richiesta di pagamento è stata trasmessa a distanza di circa sette mesi dall’evento, senza che vi sia stata alcuna tempestiva comunicazione idonea a consentire una regolarizzazione spontanea entro i termini ordinariamente previsti. Tale ritardo, imputabile esclusivamente alla concessionaria, appare in contrasto con i principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto, sanciti dagli artt. 1175 e 1375 c.c., e rende quantomeno discutibile l’applicazione di spese accessorie maturate per effetto della sola inerzia del concessionario. Si contesta inoltre l’assunto secondo cui l’importo complessivo sarebbe stato identico anche in caso di notifica tempestiva, considerato che una comunicazione in tempi congrui avrebbe consentito il pagamento del pedaggio senza aggravio di costi ulteriori. Alla luce di quanto sopra, resto disponibile a regolarizzare immediatamente il solo pedaggio autostradale dovuto per il transito del 29/06/2025, pari a € 4,00, riservandomi di adire le sedi competenti qualora venisse richiesta l’integrale corresponsione degli oneri accessori sopra menzionati. In attesa di un Vostro riscontro, porgo cordiali saluti. Marco Sacco

ITP SpA

A: M. S.

23/02/2026

Egregio Sig. Sacco, nel confermare integralmente i contenuti della nostra comunicazione a Lei trasmessa in data 5 febbraio u.s., siamo, tuttavia, arappresentarLenuovamente che il pagamento del pedaggio autostradale da Lei effettuato è comunque dovuto a prescindere dalla circostanza che, per ragioni di emergenza e sicurezza, il giorno 29/06/2025 Lei sia transitato, su indicazione delle Autorità di sicurezza, in una pista dedicata al telepedaggio, a sbarra alzata. In caso di mancato pagamento del pedaggio autostradale, l'utente può effettuare il pagamento in favore della Concessionaria senza aggravio di spese entro il termine di 15 (quindici) giorni dal transito, con le modalità previste tramite i canali messi a disposizione dalla Concessionaria; trascorso tale periodo senza avere effettuato il pagamento del pedaggio, l'importo è comunque maggiorato degli oneri di accertamentoin misura fissasecondo quanto previsto dall'art. 176 comma 11 bis del C.d.S. Considerato, peraltro, che la notifica del mancato pagamento del pedaggio oltre il termine di 15 gg dal transito sopra indicato, comprende per legge l'applicazione degli oneri di accertamento e che, peraltro, il giorno del transito del 29/06/2025 tutti gli utenti transitati presso il casello di Villanova hanno regolarizzato spontaneamente la propria posizione, confermiamo l'inaccoglibilitàdella Sua richiesta, in quanto contraria alla normativa prevista dal Codice della Strada. Cordiali saluti. Franchi L. ITP Spa - Tronco 2 A21 Torino-Piacenza Gestione Reclami - Ufficio Rapporti con l' Utenza Tel 0141.931.500 Il 2026-02-06 19:45 reclami@altroconsumo.it ha scritto SINGLEMESSAGE_STAR MARCO S ti ha rispostoMARCO S ti ha risposto MARCO S vi ha contattato tramite il portale Reclama Facile, un servizio della nostra associazione che ha lo scopo di favorire la comunicazione tra le parti per raggiungere una definizione amichevole della controversia. Come potete rispondere al vostro cliente? È sufficiente rispondere a questa email senza modificarla. In caso contrario assicuratevi di includere nella vostra risposta il seguente codice di riferimento: Se risponderete al vostro cliente tramite un canale diverso il reclamo sul nostro portale resterà in sospeso, influenzando la valutazione del vostro servizio clienti presente sulla nostra piattaforma. Nota bene: Il reclamo è stato redatto e inviato in autonomia dal vostro cliente. Altroconsumo non è stato coinvolto per valutarne il merito. L'utente ha scelto di pubblicare il suo reclamo che è quindi visibile nella Bacheca dei reclami sul nostro sito e può essere indicizzato dai motori di ricerca: anche la vostra risposta sarà resa pubblica nella medesima pagina per garantirvi il diritto di replica. Raccomandiamo di non includere nella risposta dati personali o altre informazioni che non desiderate divulgare. Eventuali allegati restano sempre privati. Hai domande sul servizio Reclama facile? Risposta:Nome clienteMARCO SACCOIdEX509VGPratica n.14324100Tipologia di problemaAltroDescrizioneGentili Signori, con riferimento alla Vostra ultima comunicazione e al rapporto di mancato pagamento in oggetto, desidero precisare quanto segue. Prendo atto che il transito del 29/06/2025 è avvenuto a sbarra alzata per ragioni di sicurezza e che, ai sensi dell'art. 176 CdS, il pedaggio autostradale resta comunque dovuto. Prendo altresì atto che avete correttamente ricalcolato il pedaggio applicando la tariffa vigente alla data del transito, sulla base della stazione di ingresso da me dichiarata (Asti Est), per l'importo di € 4,00. Permangono tuttavia fondate contestazioni in merito all'applicazione degli oneri accessori e delle spese di accertamento e notifica. In particolare, si rileva che la richiesta di pagamento è stata trasmessa a distanza di circa sette mesi dall'evento, senza che vi sia stata alcuna tempestiva comunicazione idonea a consentire una regolarizzazione spontanea entro i termini ordinariamente previsti. Tale ritardo, imputabile esclusivamente alla concessionaria, appare in contrasto con i principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto, sanciti dagli artt. 1175 e 1375 c.c., e rende quantomeno discutibile l'applicazione di spese accessorie maturate per effetto della sola inerzia del concessionario. Si contesta inoltre l'assunto secondo cui l'importo complessivo sarebbe stato identico anche in caso di notifica tempestiva, considerato che una comunicazione in tempi congrui avrebbe consentito il pagamento del pedaggio senza aggravio di costi ulteriori. Alla luce di quanto sopra, resto disponibile a regolarizzare immediatamente il solo pedaggio autostradale dovuto per il transito del 29/06/2025, pari a € 4,00, riservandomi di adire le sedi competenti qualora venisse richiesta l'integrale corresponsione degli oneri accessori sopra menzionati. In attesa di un Vostro riscontro, porgo cordiali saluti. Marco Sacco trackingId: Cordiali saluti, AltroconsumoCondizioni d'utilizzo SINGLEMESSAGE_END -- Messaggio analizzato da Libraesva ESG. Segnala come spam. Mettilo in blacklist.

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