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Esercizio del diritto di recesso e richiesta di rimborso integrale — Abbonamento Claude Teams

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Anthropic

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Reclamo

D. F.

A: Anthropic

18/03/2026

il sottoscritto Daniele Ferrara, residente in Via Roberto d'Angiò 17, 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE), in qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), espone quanto segue. I FATTI In data 16 marzo 2026 ho sottoscritto, tramite il sito claude.ai, un abbonamento al servizio "Claude Teams — Team plan Standard" (5 posti), per un importo di €128,34 IVA inclusa, addebitato sulla mia carta American Express (fattura n. 9BF0758D-69382). Ho attivato l'abbonamento Teams con l'aspettativa che ampliasse i limiti d'uso del servizio Claude. Constatato che il piano Teams non corrispondeva alle mie esigenze (non amplia i limiti di Claude Max x20), ho immediatamente, nello stesso giorno dell'acquisto, richiesto il rimborso attraverso il sistema di supporto integrato di Anthropic (chatbot Intercom, Conversation ID: 215473506896853). Il sistema automatico di rimborso ha ripetutamente confuso il mio abbonamento Teams con il piano Max, dichiarandomi "non idoneo" al rimborso. Ho quindi richiesto l'intervento di un agente umano. In data 16 marzo 2026 sono stato messo in attesa per il trasferimento a un operatore, ma ad oggi — a distanza di oltre 48 ore — non ho ricevuto alcuna risposta. FONDAMENTO GIURIDICO L'acquisto è stato effettuato a distanza, tramite sito web, per finalità prevalentemente personali (valutazione esplorativa del servizio). Si configura pertanto come contratto a distanza tra professionista e consumatore, disciplinato dagli artt. 45 e ss. del Codice del Consumo, in recepimento della Direttiva 2011/83/UE. Il servizio Claude Teams è classificabile come servizio digitale — non come contenuto digitale — in quanto fornisce accesso continuativo a un modello di intelligenza artificiale via cloud senza trasferimento di dati "prodotti e forniti" dal professionista. La Corte di Giustizia dell'UE (causa C-641/19, PE Digital GmbH, 8 ottobre 2020) ha chiarito che servizi analoghi rientrano nel diritto di recesso e che l'eccezione di cui all'art. 16, lett. m) della Direttiva non si applica ai servizi digitali. Il consumatore ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla conclusione, senza dover fornire alcuna motivazione e senza penalità (art. 52 Codice del Consumo). Si rileva inoltre che i Termini di Servizio per i Consumatori di Anthropic (versione 8 ottobre 2025) non contengono alcuna informativa sul diritto di recesso per i consumatori dell'Unione Europea. Tale omissione viola l'art. 49, comma 1, lett. h) del Codice del Consumo e comporta, ai sensi dell'art. 53, comma 2, l'estensione del termine di recesso a 12 mesi e 14 giorni dalla data di conclusione del contratto. Si segnala altresì che: La clausola di giurisdizione esclusiva (Sezione 13 dei ToS), che designa i tribunali di San Francisco come foro competente, è nulla nei confronti del consumatore italiano ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u) del Codice del Consumo e dell'art. 18 del Regolamento UE 1215/2012 (Bruxelles I-bis); La clausola generale di non rimborsabilità dei pagamenti (Sezione 6.3 dei ToS) è vessatoria nella misura in cui pretende di escludere il diritto di recesso garantito dalla legge. RICHIESTE Tutto ciò premesso, il sottoscritto: Dichiara formalmente di esercitare il diritto di recesso dal contratto di abbonamento Claude Teams, ai sensi degli artt. 52 e ss. del D.Lgs. 206/2005; Chiede il rimborso integrale dell'importo di €128,34, da effettuarsi sullo stesso metodo di pagamento utilizzato per l'acquisto (American Express terminante in 3003), entro e non oltre 14 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, come previsto dall'art. 56 del Codice del Consumo; Chiede l'immediata cessazione dell'abbonamento Teams senza ulteriori addebiti; Avvisa che in caso di mancato riscontro entro i termini di legge, si procederà con: Segnalazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) per pratica commerciale scorretta e clausole vessatorie; Contestazione dell'addebito (chargeback) presso l'istituto emittente della carta; Ogni ulteriore azione a tutela dei propri diritti, incluso il ricorso al Giudice di Pace competente.


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