Con la presente al fine di portare a conoscenza e prestare attenzione a una pratica, ritenuta dalla scrivente, elusiva delle norme del Codice civile in materia di contratto e del codice del consumo.
La società EpìLate Srl, p.iva e c.f. 03935080279 con sede legale in Via Dei Piatti 11, 20123 Milano (MI), Italia, opera nel settore dei trattamenti estetici, nello specifico epilazione laser.
La suddetta società opera nel settore estetico e fornisce ai suoi clienti un pacchetto di prestazione con obbligo di risultato della durata di 18 mesi, con la possibilità di rateizzare il pagamento tramite Compass Banca S.p.A. Il contratto può essere sottoscritto presso una delle sedi presenti sul territorio italiano ovvero tramite contatto telefonico. Le operatrici espongono i vantaggi e l’efficacia del trattamento, la cd “garanzia a vita” ossia la possibilità di continuare il trattamento anche dopo i 18 mesi qualora dovessero essere ancora dei bulbi o la ricrescita, le modalità di pagamento e di sottoscrizione del contratto. Tuttavia, proprio in merito alla sottoscrizione e firma, la quale se fatta a distanza avviene tramite otp, non include l’invio di una bozza del contratto per la lettura e conoscenza integrale del testo, ma la copia viene inviata al cliente solo dopo la firma.
Secondo il parere della sottoscritta, la società fornisce ai consumatori informazioni inadeguate sui termini e sulle condizioni di adesione, soprattutto di disdetta e di recesso anticipato, inoltre, non concede al consumatore la facoltà di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta.
Nello specifico, il consumatore con la sottoscrizione del contratto si impegna per un periodo di 18 mesi a effettuare il trattamento ma lo stesso non può essere sospeso e/o interrotto se non i motivi elencati all’art 2, comma 2.2 del contratto “Qualora successivamente al perfezionamento del Contratto il Cliente fosse: (i) in stato di gravidanza; (ii) soggetto a cure antibiotiche e/o antiacne, e/o antinfiammatorie e/o con altri farmaci fotosensibilizzanti; (iii) soggetto a interventi chirurgici; (iv) soggetto ad altre condizioni mediche incompatibili con il Trattamento come certificate da medico iscritto all’albo; a fronte della presentazione di idonea certificazione medica, avrà diritto di richiedere per iscritto la sospensione del Trattamento con le modalità indicate nel successivo Articolo 9 (Comunicazioni). Nelle ipotesi sopra indicate, il Cliente per riprendere il Trattamento dovrà consegnare ad Epilate specifica documentazione (tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, opportune certificazioni mediche) comprovante l’idoneità del Cliente a riprendere il Trattamento (i cui costi saranno a carico del Cliente). La sospensione potrà operare per un periodo massimo di 18 mesi e avrà l’effetto di interrompere il Trattamento. Qualora la causa che ha portato alla sospensione del Trattamento perduri per più di 18 mesi, Epilate avrà diritto di risolvere il Contratto mediante comunicazione scritta, trattenendo dal corrispettivo pagato dal Cliente una parte commisurata al servizio già erogato da Epilate pro rata temporis e rimborsando al Cliente la restante parte nei 45 giorni successivi alla comunicazione della risoluzione. Il Cliente prende atto del fatto che le uniche ragioni per le quali può richiedere la sospensione del Trattamento sono quelle sopra indicate, pertanto nel caso in cui il Cliente (i) interrompa il Trattamento prima dell’ottenimento del Certificato; ovvero (ii) in caso di mancato rispetto di quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali e/o delle indicazioni degli Operatori epìLate in relazione al Trattamento; ovvero (iii) in caso di mancato rispetto della periodicità delle sedute concordate di volta in volta con gli Operatori epìLate, nonché in caso di mancata comunicazione ad Epilate di patologie ostative all’esecuzione del Trattamento, già esistenti alla data di sottoscrizione del Contratto e note al Cliente, non solo il Cliente non potrà richiedere il rimborso totale o parziale di quanto corrisposto, ma Epilate avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Cliente, il quale per effetto perderà sia il diritto di proseguire nel Trattamento sia il diritto alla “Garanzia a vita epìLife”. Quindi, secondo il tenore letterale di tale articolo, la sospensione è concessa nei soli casi di riscontrate e certificate cure e patologie mediche.
Nel proseguo del contratto l’unico articolo che disciplina il recesso è l’articolo 8 “Nel caso in cui il Contratto sia concluso a distanza (vendita online), il Cliente avrà diritto di recedere dal presente Contratto entro 14 giorni dalla data di sottoscrizione dell’offerta ai sensi dell’art. 52 D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo). Il Cliente nel caso sopra indicato potrà esercitare il diritto di recesso dal Contratto, anche senza specificarne le motivazioni, inviando una comunicazione via PEC o A/R ai recapiti indicati nell’Articolo 9 (Comunicazioni) delle presenti Condizioni Generali ed Epilate provvederà alla restituzione di quanto pagato al netto di un importo calcolato sulla base dei servizi eventualmente già erogati a favore del Cliente sino alla data di comunicazione di esercizio del recesso. Tale disposizione si applica ai contratti perfezionati a distanza qualora il Cliente iniziasse a godere del Trattamento nel periodo per l’esercizio del recesso ai sensi dell’art. 51, co. 8, e dell’art. 57, co. 3 del D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo). Restano salve eventuali disposizioni di cui agli artt. 52 e ss. del D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo).”
Il cliente, al momento della sottoscrizione del contratto, non è messo a conoscenza delle clausole contrattuali in quanto il contratto non viene inviato tempestivamente ma successivamente alla firma dello stesso. Nel caso di specie, io stessa ho dovuto sollecitare l’operatrice affinché mi inviasse una copia del suddetto.
Altro punto fondamentale, ad avviso della scrivente, è l’impossibilità di poter chiedere la risoluzione del contratto di abbonamento per impossibilità sopravvenuta, quali trasferimento in altra città oppure perdita del lavoro. Per tanto, la non previsione di questa clausola comporta per il contraente l’addebito dei costi di servizio per un trattamento non usufruito e non più voluto.
Dunque, da questa analisi si evince che la società ha attuato un atteggiamento elusivo delle norme del codice civile ed, adotta pratiche aventi come fine quella di favorire la prosecuzione forzata del trattamento e dei servizi alla clientela, garantendosi il protrarsi del contratto e la percezione del guadagno. Le condotte sopra descritte evidenziano che il comportamento è volto a favorire l’adesione contrattuale e la prosecuzione del contratto da parte del consumatore, omettendo informazioni essenziali e fornendo informazioni ingannevoli sulle caratteristiche dei servizi offerti e condizionando il consumatore nell’esercizio della propria facoltà di recesso dal contratto. Il contraente non può pertanto assumere una decisione consapevole ed esercitare la facoltà di disdetta o di recesso dal contratto, finendo per essere vincolati contrattualmente alla società Epilate.
Tutto ciò premesso si chiede un esame del testo del contratto e un’azione volta a tutelare i consumatori.