In data 23/12/2025 ho acquistato un occhiale da vista completo (montatura + lenti) presso VisionOttica MegaStore (Centro Dauno S.n.c. - affiliato VisionOttica), pagando in un'unica soluzione l'importo di € 545,00 (Doc. 01). Gli occhiali mi venivano consegnati a fine gennaio 2026. Al primo utilizzo riscontravo un immediato e totale malessere fisico (vertigini, nausea e vomito), sintomatologia mai provata in vent'anni di utilizzo di lenti correttive ad alta gradazione.
Nonostante la tempestiva denuncia del vizio, avvenuta entro pochissimi giorni dalla consegna, il personale dell'esercente ha ripetutamente procrastinato ogni soluzione, attribuendo il problema alla dimensione della montatura, lasciando l'occhiale in giacenza presso di loro.
A distanza di mesi, in data 03/04/2026, mi recavo nuovamente in negozio per cercare una soluzione definitiva. L’esercente, contravvenendo all'obbligo di ripristino gratuito previsto dall'art. 135-bis del Codice del Consumo, mi proponeva verbalmente una soluzione paradossale e onerosa: uno sconto del 50% per l'acquisto di nuove lenti da inserire su un nuovo paio di occhiali da pagare integralmente, mentre il vecchio occhiale difettoso sarebbe stato convertito in occhiale da sole. Proposta da me ritenuta irricevibile, poiché si traduceva nella pretesa di un ulteriore esborso economico a fronte di un loro palese errore tecnico.
Rendendomi conto della scorrettezza di tale richiesta, non ho firmato alcun preventivo né accettato l'onere. Il giorno immediatamente seguente (04/04/2026), ho inviato formale PEC di diffida (Doc. 02), chiedendo la risoluzione del contratto ex art. 135-quater e la restituzione in valuta del prezzo pagato.
Da quel momento, l'azienda ha avviato una condotta ostruzionistica:
1. Ha inizialmente proposto rimborsi parziali (solo lenti), da me formalmente rifiutati (Doc. 03).
2. Ha negato il rimborso accampando pretestuose scuse fiscali relative al Sistema Tessera Sanitaria e ha proposto l'erogazione di "Gift Card" per l'intero importo (Doc. 05), che ho accettato solo a patto della spendibilità sull'intera rete nazionale (Doc. 06).
3. La controparte ha, tuttavia, confermato che i buoni sarebbero stati vincolati esclusivamente ai punti vendita di Puglia e Abruzzo (Doc. 07).
Essendo residente a Roma da oltre 15 anni, un buono spendibile a centinaia di chilometri di distanza costituisce per me un "notevole inconveniente" ai sensi di legge. Ho pertanto inviato una nuova PEC rifiutando le Gift Card e reiterando la richiesta di bonifico (Doc. 08).
La controparte ha risposto tramite PEC (Doc. 09) negando definitivamente il rimborso in denaro e sfidandomi a procedere per vie legali, minacciando di avvalersi di fantomatici "testimoni" (che sarebbero peraltro esclusivamente i propri dipendenti, soggetti non imparziali e non attivamente partecipi al dialogo) in merito al nostro colloquio verbale esplorativo del 3 aprile.
Richiesta:
Si richiede l'immediato intervento del Vostro ufficio legale per intimare alla controparte la restituzione di € 545,00 a mezzo bonifico bancario, quale sacrosanto diritto alla restitutio in integrum. Si richiede inoltre di valutare la segnalazione all'AGCM per le pratiche commerciali scorrette documentate (tentativo di ripristino oneroso e ostacolo al diritto di garanzia). Si allega fascicolo PDF con l'intera cronologia documentale.