In riferimento alla vostra risposta, contesto integralmente l’applicazione dell'Art. 6 delle Condizioni Generali da voi citato e ribadisco la vostra responsabilità per i danni causati, per le seguenti ragioni di fatto e di diritto:
1. Violazione degli obblighi di trasparenza e informazione
Contrariamente a quanto da voi asserito, le "Condizioni Generali di Vendita" non mi sono mai state sottoposte per la firma, né illustrate dal personale in fase di acquisto. Come dimostrano i documenti in mio possesso, le uniche firme da me apposte riguardano esclusivamente l’informativa sulla Privacy (GDPR) e i disegni tecnici. Rimandare genericamente a un sito internet per clausole limitative della responsabilità, senza una sottoscrizione specifica, rende tali clausole inefficaci e vessatorie ai sensi del Codice del Consumo.
2. Palese imperizia tecnica vs Mancata segnalazione
L’Art. 6 non può costituire una manleva in caso di colpa grave o imperizia. La foratura di una colonna di scarico principale in una cucina — posizione standard e del tutto prevedibile — configura una manifesta negligenza dei montatori. Un installatore professionista ha l’onere di agire con diligenza e utilizzare strumenti di rilevazione prima di forare a fondo. Il foro visibile nelle foto è netto e circolare: è un danno meccanico diretto causato dal vostro trapano, non un vizio dell'impianto.
3. Ammissione di responsabilità del punto vendita
Si sottolinea che il personale del punto vendita, dopo aver visionato le prove del danno, ha riconosciuto la natura dell’accaduto aprendo autonomamente una richiesta di intervento tecnico. Questo comportamento conferma che l'errore è stato valutato come imputabile alla squadra di montaggio anche dai vostri stessi dipendenti.
4. Danno al prodotto e assistenza negata
Oltre al danno murale e idraulico, il sinistro ha causato un grave danno al bene acquistato (schiena del mobile imbarcata e rovinata dall’acqua). Il vostro rifiuto di fornire assistenza immediata mi ha costretto a un intervento privato d'urgenza per evitare danni al condominio.
Conclusione
Si reitera la richiesta di risarcimento di € 300,00 per le spese di ripristino e il deprezzamento del mobile. In difetto di un riscontro positivo, segnalerò l'accaduto in altre sedi, per raggiungere la risoluzione del caso
Distinti saluti