Io sottoscritto Filippo Coppi, nato a Parma l'08/04/1984 e residente a Beduzzo di Corniglio dichiaro di aver contattato la sede Unicredit di Langhirano e di aver inoltrato tramite il mio precedente procuratore, in data 18/04/2019, informazioni in merito al contratto stipulato presso tale sede. Faccio presente di aver stipulato un contratto retail (cliente al dettaglio) per il servizio di custodia,gestione ed amministrazione titoli finanziari presso la sede di Langhirano il giorno 17/04/2009 e chiusura conto nel Febbraio 2016., conto titoli n.40053805 e conto corrente n.1006638875. È emerso inequivocabilmente che il profilo finanziario della c.d Mifid cioè il test di adeguatezza , fatto a me medesimo, non consentiva di operare autonomamente e giornalmente con il servizio multicanale a casa. Il livello di conoscenza nella gestione del portafoglio era infatti risultato BASSA, cosí come il livello di conoscenza generale. Il livello di istruzione, inoltre, era assente ed inappropriato alle numerose operazioni svolte autonomamente. Oltre ciò l'obiettivo di investimento dichiarato era il LUNGO TERMINE, tutto ciò in violazione dell'articolo 42 della normativa Mifid in relazione all'incompatibilità delle operazioni con il profilo di investitore. Nonostante ciò non mi è stata offerta alcuna consulenza e vi è stata una totale mancanza di informazioni sulle caratteristiche e sui rischi delle azioni acquistati ad alto rischio, violando l'adempimento da parte dell'intermediario degli obblighi di informazione sulle caratteristiche degli strumenti finanziari. Ho le prove delle degli investimenti ad alto rischio svolti senza alcun avvertimento da parte della banca sulla rischiosità e sulla non adeguatezza al mio profilo cliente., ciò oltre a violare i doveri di trasparenza,correttezza,informazione e diligenza stabiliti dall'articolo 21 del TUF, viola l'articolo 17 del contratto stesso che la banca mi ha fatto sottoscrivere (si veda articolo 17- operazioni non appropriate dell'allegato del contratto principale).Oltre ciò vi è la violazione dell'articolo 30 del TUF per offerta c.d. fuori sede, gli ordini di acquisto dei titoli avrebbero dovuto contenere, a pena di nullità, la clausola contenente la facoltà di recesso dell’investitore. Cito anche la sentenza n. 17340 del 2008 (citata dalla stessa sentenza della Corte di appello di Milano in commento)[3], la Corte di cassazione ha affermato che, in tema di servizi d’investimento, la banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, ha l’obbligo di fornire all’investitore un’informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, e, a fronte di un’operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall’investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. All’operatività di detta regola – APPLICABILE ANCHE QUANDO IL SERVIZIO FORNITO DALL'INTERMEDIARIO CONSISTA NELL'ESECUZIONE DI ORDINI– NON È DI OSTACOLO IL FATTO CHE IL CLIENTE ABBIA IN PRECEDENZA ACQUISTATO UN ALTRO TITOLO A RISCHIO, perché ciò non basta a renderlo operatore qualificato ai sensi della normativa regolamentare dettata dalla Consob.Detto ciò, ricordo che l'intermediario ha l'aggravante di non aver agito nella semplice esecuzione di ordini ma in REGIME DI AMMINISTRAZIONE E CUSTODIA DEGLI INVESTIMENTI, oltre ciò il sottoscritto oltre ad essere un CLIENTE RETAIL aveva un profilo finanziario la cui conoscenza è stata valutata BASSA dallo stesso intermediario, più quanto esposto precedentemente.Tramite diverse email di posta certificata il sottoscritto fa presente le proprie ragioni. UniCredit dal canto suo, nonostante diversi solleciti, non ha mai risposto in merito al reclamo se non per ribadirmi che mi aveva già fornito la documentazione relativa al contratto e alle minusvalenze maturate.Chiedo pertanto la nullità e/o annullabilità e/o risoluzione del contratto e la restituzione delle perdite da me subite, relative alle minusvalenze degli anni 2012, 2013,2014, 2015 e 2016., cioè euro 20583,90. Tutto questo per risolvere bonariamente la controversia e al fine di evitare il procedimento giudiziario ordinario rinuncio a possibili risarcimenti relativi al danno subito, gli interessi di mora, le spese di consultazione sostenute e la rivalutazione monetaria. Si tratta di una soluzione amichevole e conciliativa che se non accolta o nel caso, nuovamente,di mancata considerazione mi vede costretto a procedere giudizialmente.