Spett.le Arval Service Lease Italia S.p.A.,
Il sottoscritto P.C. (Codice Cliente K71075), in riferimento al contratto di noleggio del veicolo Toyota C-HR targa GY667HV, inoltra la presente per contestare formalmente l’addebito di € 2.007,50 riportato nella fattura in oggetto (e allegata).
A seguito del diniego ricevuto via web form in data 22/04/2026 (di cui si allega risposta), si ribadisce l'illegittimità di tale addebito per le seguenti violazioni contrattuali:
1.Violazione dell’Articolo 9.1 Condizioni Generali (Soccorso Stradale e Traino): Le Condizioni Generali stabiliscono esplicitamente che Arval organizza il traino del veicolo al “più vicino punto di assistenza” non solo in caso di guasto, ma anche in seguito a “furto o incendio parziale”. Il trasferimento del veicolo da Pontinia (luogo del ritrovamento) a Roma (Via Tiberina), ignorando punti di assistenza autorizzati Toyota o centri Arval notevolmente più vicini, costituisce una palese violazione di questo obbligo. Il sottoscritto non è tenuto a rimborsare costi eccedenti derivanti da una scelta logistica di Arval contraria al principio della "maggiore prossimità", a meno che non è dimostrabile la completa saturazione di posti più vicini.
2.Violazione dell’Articolo 18.16 Condizioni Generali (Massima Collaborazione): Il contratto obbliga Arval a fornire al cliente la “massima collaborazione per risolvere gli inconvenienti da quest’ultimo lamentati. Il rifiuto categorico di fornire il dettaglio analitico della spesa impedisce al sottoscritto di verificare se i costi addebitati siano effettivamente "sostenuti per il recupero" (ex Art. 18.18) o se siano stati gonfiati da una gestione inefficiente dei tempi di giacenza e trasporto.
3.Violazione dell’Impegno Etico: Arval dichiara di conformare la propria condotta ai principi di trasparenza, affidabilità e responsabilità. Un addebito di oltre 2.000 € "non sottoscritto da contratto" e privo di giustificativi analitici rappresenta una violazione di tale impegno verso il cliente consumatore.
Riserva di Ripetizione Si comunica che, al fine esclusivo di evitare la risoluzione unilaterale del contratto ex art. 15.1 per mancato pagamento, il sottoscritto non bloccherà l'addebito SDD previsto per il 01/05/2026 . Tuttavia, tale pagamento viene effettuato con espressa riserva di ripetizione dell'indebito : si intima ad Arval di provvedere entro 7 giorni allo storno parziale o alla restituzione della somma eccedente la tariffa di trasporto verso il punto di assistenza più vicino a Pontinia.
In mancanza di riscontro analitico e di una proposta di conciliazione, la pratica verrà inoltrata alle autorità competenti e alle associazioni dei consumatori.
Distinti saluti,
P.C.