Buongiorno a dicembre 2019 ho prenotato un viaggio per il mar rosso per l'8 maggio 2020, con pagamento caparra per € 500,00.=Il 18 marzo 2020 ho rinunciato visto l'emengenza Covid 19, l'agenzia mi ha detto che non posso avere né il rimborso né un voucher perché ho rinunciato io, e che potevo avere il rimborso solo se pagavo l'intera somma € 2000,00.=.L'agenzia mi ha inviato l'assicurazione stipulata AXA ASSISTANCE che mi dici che non posso avere neanche da parte loro il rimborso.Segnalo che:Il Codice del Turismo (Allegato 1 del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, modificato dal D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, che ha recepito la direttiva UE 2015/2302), prevede che, seppur il pacchetto turistico non sia stato cancellato dall’organizzatore, il consumatore vanta comunque il diritto ad esercitare la disdetta ai sensi dell’articolo 41:“In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare” (comma IV) “L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 4 e 5 (…) senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi” (comma VI).L’epidemia rappresenta infatti una circostanza straordinaria, pertanto il consumatore può contare sul rimborso integrale degli importi anticipati, ma a condizione che si siano verificate le circostanze esplicitate dalle norme, nel luogo di destinazione ovvero nelle sue immediate vicinanze. Ove invece il pacchetto sia stato soppresso dal tour operator, permane il diritto al rimborso integrale entro 14 giorni dal recesso (comma VI), senza indennizzi supplementari al rimborso, poiché l’annullamento non dipende dalla volontà del medesimo tour operator, bensì risulta giustificato dalle circostanze inevitabili e straordinarie contemplate al comma IV.