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RECESSO LEGITTIMO NEGATO E INADEMPIMENTO: Richiesta rimborso immediato 300€

Risolto Pubblico

Tipologia di problema:

Qualità del servizio

Reclamo

M. E.

A: WONDERBOX

17/02/2026

In data settembre 2023 ho acquistato un cofanetto Wonderbox da 300€ per l'evento 'Milan-Juventus', dopo aver ricevuto conferma scritta sulla disponibilità. Esercitavo il mio diritto di recesso tramite raccomandata A/R inviata entro soli 7 giorni dall'acquisto (ottobre 2024), dunque ampiamente entro i termini di legge. Nonostante la tempestività della richiesta, Wonderbox ha ignorato il recesso, trattenendo la somma e costringendomi a un tentativo di utilizzo del voucher mai andato a buon fine per 3 stagioni consecutive. Ad oggi, dopo una diffida via PEC del 18/01/2026 rimasta senza riscontro, l'azienda sostiene falsamente che il recesso non sia più possibile. È inaccettabile che una richiesta di recesso inviata nei termini di legge nel 2024 venga ancora oggi negata. Richiedo: Il rimborso integrale di € 300,00 trattenuti illegittimamente dal 2024. La chiusura immediata della pratica senza ulteriori proposte di 'cambio cofanetto'."

Messaggi (9)

WONDERBOX

A: M. E.

23/02/2026

Gentile Cliente, In merito al suo ordine, il cofanetto in oggetto è stato acquistato sul sito Wonderbox a Ottobre 2024 e successivamente sostituito con un altro prodotto, pertanto risulta come utilizzato secondo le condizioni contrattuali e non è stato possibile procedere al recesso come le è stato comunicato a suo tempo. Per qualsiasi questione relativa al post-vendita dei prodotti Wonderbox Connect, La invitiamo a contattare direttamente Wonderbox Connect, in quanto si tratta di una società distinta da Wonderbox, responsabile della gestione delle richieste successive all’acquisto. Cordiali saluti, Chiara Servizio Clienti Wonderbox

M. E.

A: WONDERBOX

23/02/2026

Spett.le Wonderbox, riscontro la Vostra mail e chiarisco perchè avete fatto una grande confusione, quanto segue per evitare ulteriori ed inutili perdite di tempo: Il "cambio" è stato effettuato ad agosto 2024 tra i vecchi voucher e il pacchetto SPA questo è stato unicamente una trasformazione di credito interna alla Vostra piattaforma e NON un utilizzo del servizio. Ad oggi, non ho usufruito di alcun pernottamento o cena ... un sacco di problemi anche qui.... ma ne parleremo un altra volta. A Ottobre 2024 è stato effettuato un pagamento di 300,00€ per il cofanetto in oggetto è stato effettuato a favore di Wonderbox sul sito Wonderbox.it. Voi siete il mio unico interlocutore legale e il venditore responsabile del rimborso. Non spetta al consumatore rincorrere società terze ("Connect") per inadempienze nate sulla Vostra piattaforma. Vi ricordo che state ignorando una diffida formale inviata via PEC in data 18 gennaio, alla quale siete obbligati a rispondere legalmente. Vi diffido per l'ultima volta dal procedere al rimborso integrale di 300,00€ entro 7 gg.

WONDERBOX

A: M. E.

25/02/2026

Gentile cliente, Facciamo seguito alla Sua comunicazione per chiarire quanto segue ed evitare ulteriori fraintendimenti: I cofanetti oggetto della Sua segnalazione non appartengono ai prodotti Wonderbox, bensì ai due cofanetti acquistati il 18/10/2024 con numero d’ordine 990100082720835 (codici 8916909707 e 2527374978). Questi cofanetti sono stati successivamente registrati sul sito Ticketbox, cumulati e il credito è stato utilizzato per il prodotto 000008105936. Pertanto: Il diritto di recesso relativo ai cofanetti originali decade in quanto il credito è già stato utilizzato per l’acquisto del prodotto sopra indicato. Per qualsiasi richiesta relativa all’utilizzo o a problematiche inerenti il prodotto 000008105936, La invitiamo a contattare direttamente il servizio clienti di Ticketbox all’indirizzo servizioclienti@ticknbox.it Le ricordiamo che Wonderbox non è più il soggetto competente per il rimborso o per il servizio relativo a questo specifico prodotto. Rimaniamo disponibili per tutte le richieste riguardanti prodotti Wonderbox acquistati tramite i canali ufficiali, ma non possiamo intervenire su pratiche di altro marchio. Cordiali saluti, Chiara Servizio clienti Wonderbox.

M. E.

A: WONDERBOX

25/02/2026

ett.le Wonderbox, riscontro la Vostra comunicazione del 25/02/2026 e ne contesto integralmente il contenuto, che considero un maldestro tentativo di eludere le Vostre responsabilità legali. Tick’nBox è un marchio di proprietà del Gruppo Wonderbox. La distinzione societaria che iterate è un Vostro fatto organizzativo interno inopponibile al consumatore. Il pagamento è stato effettuato a Wonderbox e Voi restate l'unico responsabile legale verso di me. La conversione del credito sul portale Ticketbox è stata una procedura tecnica da Voi imposta e NON costituisce "utilizzo del servizio". Ad oggi non ho usufruito di alcuna prestazione per Vostro inadempimento (sistematica mancanza di disponibilità dei posti promessi). La richiesta di recesso è stata inviata via raccomandata A/R a ottobre 2024, entro 7 giorni dall'acquisto. In ogni caso, il contratto si intende risolto per Vostra impossibilità di fornire la prestazione. In ogni caso farò reclamo anche Ticketbox. Vedremo come andrà a finire e chi si assume le responsabilità io non demordo!

WONDERBOX

A: M. E.

26/02/2026

Gentile cliente, La società Wonderbox, proprietaria del marchio Tick’nBox, prende atto delle Sue ulteriori osservazioni e precisa in via definitiva quanto segue. Dagli accertamenti interni risulta che, successivamente all’invio della comunicazione di recesso e prima della conclusione della relativa istruttoria, Lei ha proceduto volontariamente allo scambio del prodotto originariamente acquistato. Tale operazione ha determinato l’estinzione del cofanetto iniziale e la contestuale attivazione di un nuovo titolo di credito, configurando un comportamento oggettivamente incompatibile con la volontà di scioglimento del contratto. In base alla disciplina di cui agli artt. 52 e ss. del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), l’esercizio del diritto di recesso presuppone la cessazione di qualsiasi utilizzo del bene o del servizio. Laddove il consumatore compia atti dispositivi sul credito – quali conversione, attivazione o sostituzione – si realizza accettazione dell’esecuzione contrattuale e conseguente rinuncia agli effetti del recesso. Alla luce di quanto sopra, non sussistono i presupposti giuridici per procedere al rimborso richiesto, né sono ravvisabili ulteriori soluzioni alternative, atteso che il rapporto contrattuale attualmente in essere è distinto e autonomo rispetto a quello originario. Cordiali saluti Chiara Servizio Clienti Wonderbox

M. E.

A: WONDERBOX

26/02/2026

REPLICA ALLA RISPOSTA WONDERBOX DEL 26/02/2026 – CONTESTAZIONE FORMALE Spett.le Wonderbox, riscontro la Vostra del 26/02/2026 e ne contesto integralmente le conclusioni. 1. Prendo atto che, solo a seguito della mia contestazione documentale, avete finalmente ammesso che Tick'nBox è di proprietà di Wonderbox. La precedente strategia di "rimbalzo" conferma la malafede nella gestione della pratica. 2. La Vostra tesi secondo cui la conversione del buono in "codice partita" precluderebbe il rimborso è giuridicamente infondata. La conversione è un atto puramente tecnico finalizzato alla fruizione di un servizio che, nei fatti, è **inesistente**. Per tre stagioni consecutive i biglietti per l'evento promesso (Milan-Juventus) sono risultati sistematicamente indisponibili sul Vostro portale. 3. Poiché il servizio finale non è mai stato erogabile per Vostra colpa, il contratto è risolto per impossibilità sopravvenuta della prestazione. Un voucher che non permette l'acquisto di alcun biglietto è un titolo privo di valore e configura un indebito arricchimento da parte Vostra. 4. Ribadisco la richiesta di **rimborso integrale di € 300,00**, oltre agli interessi legali e al risarcimento per la condotta ostruzionistica (fornitura di informazioni mendaci) che mi ha causato un ingiustificato danno da perdita di tempo. In assenza di un riscontro risolutivo entro 48 ore, procederò con esposto formale all'**Antitrust (AGCM)** per pratiche commerciali ingannevoli e ricorrerò al servizio legale di Altroconsumo per il recupero forzoso della somma con aggravio di spese legali. Distinti saluti,

WONDERBOX

A: M. E.

26/02/2026

Gentile cliente, riferimento alla Sua replica del 26/02/2026 (Pratica n. 14466722 – Codice cliente 000008105936), riscontriamo quanto segue. Il prodotto oggetto della controversia è stato acquistato in data 18/10/2024 e successivamente registrato sulla piattaforma Tick’nBox, dove i due cofanetti sono stati cumulati e il relativo credito è stato utilizzato per l’emissione del codice prodotto 000008105936. Tale operazione costituisce utilizzo del credito. La conversione del buono in codice partita non rappresenta un mero passaggio tecnico neutro, bensì l’attivazione concreta del servizio acquistato. A seguito di tale utilizzo, il diritto di recesso e la possibilità di rimborso decadono, come previsto dalle condizioni generali accettate in fase di registrazione e utilizzo. La disponibilità degli eventi sportivi è soggetta a contingenti, calendari ufficiali e politiche di vendita dei club e degli organizzatori. Wonderbox/Tick’nBox non garantisce la disponibilità illimitata o continuativa di specifiche partite, ma l’accesso a un catalogo di eventi compatibilmente con le disponibilità fornite dai partner. L’eventuale indisponibilità di singoli eventi non comporta automaticamente la risoluzione del contratto né configura inadempimento. Non sussistono pertanto i presupposti giuridici per il rimborso richiesto, né per il riconoscimento di interessi o ulteriori somme. Ribadiamo che il prodotto risulta correttamente attivato e utilizzato secondo le modalità previste contrattualmente. Cordiali saluti Chiara Servizio clienti Wonderbox

M. E.

A: WONDERBOX

27/02/2026

OGGETTO: REPLICA FINALE E PREAVVISO DI AZIONE LEGALE – Pratica n. 14466722 Spett.le Wonderbox, riscontro la Vostra del 26/02/2026 e resto fermamente convinta della natura pretestuosa delle Vostre argomentazioni. Sull'utilizzo del credito: Contestiamo radicalmente che la generazione di un codice tecnico costituisca "utilizzo del servizio". Ai sensi del Codice del Consumo, il servizio è utilizzato solo quando il consumatore fruisce della prestazione finale (l’accesso allo stadio). Nel mio caso, il codice è rimasto un guscio vuoto a causa della Vostra totale mancanza di disponibilità. Sull'inadempimento (Art. 1453 c.c.): Voi dichiarate che l'indisponibilità degli eventi "non configura inadempimento". Questa affermazione è giuridicamente aberrante. Se il partner non fornisce i biglietti, la responsabilità verso il consumatore resta in capo a Wonderbox. Vendere un pacchetto "Milan-Juventus" sapendo che la disponibilità è pressoché nulla costituisce pubblicità ingannevole e vendita di fumo. Sulla vessatorietà delle clausole: Le condizioni generali che citate, laddove pretendano di negare il rimborso per un servizio mai erogato, sono da considerarsi vessatorie e nulle ai sensi dell’Art. 33 del Codice del Consumo, in quanto determinano un significativo squilibrio a danno del consumatore. Malafede documentata: Sorvolate sul fatto di avermi inizialmente fornito infomazioni errata scaricando le colpe , comportamento che da solo giustifica la richiesta di danni per condotta ostruzionistica. ULTIMATUM: Non accetto la chiusura della pratica. Poiché il contratto è privo di oggetto (non potendo io acquistare alcun biglietto), esigo il rimborso dei 300,00€.

WONDERBOX

A: M. E.

10/03/2026

Gentile cliente, Per ogni richiesta relativa al recesso o all’assistenza sul prodotto Wonderbox Connect, la invitiamo a contattare direttamente il servizio clienti del marchio al seguente link: s:www.wonderbox-connect.com/it_IT/aiuto. Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti sui nostri cofanetti Wonderbox. Cordiali saluti, Chiara Servizio Clienti Wonderbox


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