Oggetto: Reclamo e richiesta di rivalutazione addebito – Contratto di noleggio RBG-58919
Spett.le ITALY CAR RENT S.r.l.,
con la presente, in qualità di titolare del contratto di noleggio n. RBG-58919, intendo formalizzare un reclamo in merito al veicolo da me ritirato in data 13/02/2026 presso i vostri uffici dell’aeroporto di Bergamo, marca Opel, modello Mokka, targa GY195NH.
Premetto di essere una persona con disabilità e con EVIDENTI difficoltà di deambulazione.
Pur apprezzando la cortesia della vostra operatrice, avevo espressamente richiesto un veicolo con pochi danni, non potendo fisicamente dedicare molto tempo alla loro verifica.
Nonostante ciò, il veicolo assegnato presentava 10 danni già segnalati.
Alle ore 8:08, al momento del ritiro al parcheggio, ho impiegato circa un’ora — con notevole difficoltà fisica — per verificare i danni effettivi, risultati essere 18, pari a circa l’80% in più rispetto a quanto indicato nella scheda iniziale, poi aggiornata dal vostro operatore.
A causa della mia condizione e dell’utilizzo delle stampelle, non mi è stato possibile controllare anche lo stato dei cerchi, che risultavano impolverati.
In data 16 febbraio, presso un distributore esterno all’aeroporto, ho effettuato il pieno di carburante. Nonostante l’immissione di carburante fino allo strabordare, l’indicatore rimaneva su 7/8. Per evitare ritardi nella riconsegna e nel successivo check-in, ho proseguito per circa 3 km fino alla vostra stazione di riconsegna.
Ho utilizzato il veicolo per soli 98 km complessivi, con la massima cura, e l’ho riconsegnato regolarmente, depositando le chiavi nella keybox.
Il giorno successivo mi avete comunicato l’intenzione di addebitarmi € 667,54, di cui € 17,54 per una tacchetta di carburante mancante e € 650 per un danno al cerchio anteriore destro, consistente in un graffio di circa 7 mm, per il quale sarebbe stata prevista la sostituzione dell’intero cerchio.
Dopo 48 ore l’addebito è stato eseguito.
Ritengo tale addebito ingiustificato e sproporzionato, sia perché il veicolo presentava già numerosi danni non correttamente riportati nella scheda iniziale, sia perché un graffio di pochi millimetri non può ragionevolmente comportare la sostituzione del cerchio.
Inoltre, risulta poco credibile che un danno da me causato non presenti alcun segno sullo pneumatico, che infatti risulta perfettamente integro.
Tutto ciò premesso, con la presente Vi chiedo formalmente di rivalutare l’addebito e di procedere al rimborso delle somme trattenute indebitamente.
Ritengo altresì necessario che venga posta maggiore attenzione nella gestione di clienti con difficoltà fisiche, affinché situazioni come questa non si ripetano.
In difetto di un vostro riscontro entro 7 giorni dal ricevimento della presente, mi riservo di adire le vie legali a tutela dei miei diritti e di richiedere ogni ulteriore danno subito.
Distinti saluti,
Michele Gente
📌 Riferimenti normativi a sostegno della mia contestazione
1. Onere della prova a carico del locatore
Ai sensi dell’art. 1218 c.c. e dell’art. 2697 c.c., spetta al professionista dimostrare che il danno:
- non era presente al momento della consegna,
- è stato effettivamente causato dal cliente,
- e che la riparazione (o sostituzione) è necessaria e proporzionata.
Nel caso di specie:
- il veicolo presentava numerosi danni non correttamente riportati nella scheda iniziale;
- il cerchio era impolverato e non verificabile;
- il graffio contestato è di dimensioni minime e non compatibile con la necessità di sostituzione integrale;
- lo pneumatico risulta integro, circostanza incompatibile con un urto tale da danneggiare il cerchio.
2. Pratiche commerciali scorrette e sproporzione degli addebiti
L’art. 20 e ss. del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) vietano pratiche scorrette, aggressive o tali da alterare il comportamento del consumatore.
L’addebito di € 650 per un graffio di 7 mm appare:
- sproporzionato,
- non documentato da un preventivo reale,
- contrario ai principi di buona fede e correttezza (art. 1175 e 1375 c.c.).
3. Responsabilità del professionista nella consegna del bene
L’art. 1575 c.c. impone al locatore di consegnare il bene in buono stato di manutenzione.
Consegna di un veicolo con 18 danni reali (contro i 10 dichiarati) viola tale obbligo.
4. Tutela del consumatore con disabilità
L’art. 3 Cost. e l’art. 2 del Codice del Consumo impongono al professionista di adottare comportamenti che non discriminino o aggravino la posizione di un consumatore vulnerabile.
Nel mio caso, la mancata assegnazione di un veicolo con pochi danni ha comportato:
- un aggravio fisico,
- un rischio di ulteriori contestazioni,
- una situazione di evidente svantaggio.
Allego la foto che mi avete inviato del danno