Codesta società Parkdepot ha recapitato tramite posta ordinaria il reclamo indicato in oggetto per una presunta violazione delle condizioni di parcheggio avvenuta il 07.03.2026 in via Riccardo Lombardi n. 4, nel comune di Albano Laziale (RM). Al riguardo, si chiede l’annullamento di tale richiesta di pagamento di Euro 34,00, poiché la stessa oltre ad essere impropria per totale mancanza di trasparenza circa le condizioni che regolano l’accesso alle strutture commerciali/pubbliche presenti in loco aperte all'utenza (Bar Sesta, supermercato Carrefur e Postye italiane), impone un importo manifestamente sproporzionato e vessatorio per soli 11 minuti oltre il tempo di sosta di 90 minuti che affermate sia consentito. Per quanto sopra si contesta la suddetta richiesta per i seguenti motivi: 1. mancanza di trasparenza; all’ingresso del vicolo per il parcheggio non vi é alcuna segnaletica frontale idonea, chiara e visibile che informi l’utente sulla natura privatistica della gestione e controllo degli ingressi all’area di sosta. A seguito di sopralluogo ho preso atto che il cartello è posto in alto su una rete laterale a destra di un campo di calcetto che nulla ha a che vedere con l’area di parcheggio, tra l'altro utilizzata con l'oscurità serale.
2. Eccesso di potere tenuto conto che la richiesta di 34 euro per un superamento del limite di soli 11 minuti è palesemente vessatoria e priva di giustificazione senza alcuna possibilità di ravvedimento, giacché il parcheggio in questione é stato sempre gratuito per i clienti che accedono al supermercato Carrefur e per gli avventori del Bar e poste italiane.
Infatti secondo l'articolo c.c. 1341 una tale richiesta ritenuta certamente vessatoria non può avere effetto se non è perfettamente conosciuta dalle parti e/o non sono previste clausole compromissorie/deroghe, facoltà di recedere ecc.
3. Assenza di sistemi di controllo per la verifica personale dell’orario di accesso/uscita, nonché della reale occupazione di uno stallo. L’accesso al parcheggio non presenta alcuna sbarra né emettitore di ticket, rendendo impossibile per l’utente: -verificare l’ora effettiva di ingresso; - controllare la durata della sosta; -procedere a pagamento volontario in loco in caso di effettivo superamento del tempo gratuito. Tale impostazione del servizio che si intende offrire impedisce di concludere un contratto valido e consapevole fra utente e gestore come previsto dal codice civile.
4. La cartellonistica relativa ai limiti temporali e ai sistemi di verifica automatica non risulta adeguata né correttamente posizionata all’entrata del vicolo che accede al parcheggio, contravvenendo agli obblighi di chiarezza informativa previsti dal Codice del Consumo (D. Lgs: 206/2005).
5. Infine essendo l’entrata avvenuta nell’oscurità alle ore h. 19:17 si evidenzia la totale assenza di illuminazione della cartellonistica che non ha consentito, essendo l’accesso avvenuto per la prima volta, di distinguere eventuali limitazioni all’area di sosta/parcheggio essendo la stessa a beneficio del supermercato Carrefur, degli avventori del Bar e di Poste italiane.
Alla luce di quanto sopra esposto la richiesta di penale di codesta società rientrando nel diritto privato e non avendo rispettato i principi di trasparenza, proporzionalità, corretta informazione, prova del contratto di servizio effettivamente accettato dall’istante, deve considerarsi illegittima e priva di fondamento e, pertanto, NULLA. Si chiede, pertanto, l’archiviazione della richiesta in questione e si diffida formalmente ParkDepot dal proseguire con questo increscioso e spiacevole procedimento. Nell’attesa di cortese accoglimento si porgono distinti saluti.
TURCO Alfredo