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Ultimi reclami

V. B.
07/11/2025

Multa parcheggio CONAD da Parkdepot

Buongiorno, lo scorso 2 gennaio 2025 inviai una mail alla società Parkdepot nella quale manistavo il mio disappunto in riferimento alla lettera ricevuta con la quale mi veniva intimato il pagamento di una multa per parcheggio con tempi eccessivi e la minaccia di inoltro del credito ad una società di recupero crediti. La stessa fu inviata a Voi per conoscenza. Dietro Vs, istruzioni il 29 gennaio c.a. ho inviato nuovamente la stessa a mezzo PEC. Pensavo che tutto si fosse risolto. Oggi, dopo 10 mesi, ricevo nuovamente una lettera con la stessa richiesta di pagamento entro 14 gg. e con la stessa minaccia di inoltrare il credito a un'agenzia di recupero crediti. Nessuna comunicazione a mezzo raccomandata ma solo semplici lettere. Devo nuovamente inviare una PEC o è sufficiente questa comunicazione a Voi? Ringrazio per l'interessamento e saluto cordialmente Vincenzo Bartalini 3927581231

In lavorazione
E. M.
06/11/2025

Ennesimo sollecito di Parkdepot

Spett.le ParkDepot, con la presente desidero esprimere formale reclamo in merito alla vostra richiesta di pagamento di originali 40 euro per un parcheggio in data 28/10/24, avente come oggetto la presunta trasgressione al parcheggio e contesto fermamente la legittimità della vostra pretesa creditoria contenuta nel sollecito di pagamento . Rilevo, infatti, che le modalità di rilevazione della targa di riconoscimento del veicolo non rispondono ad alcun requisito minimo di legittimità previsto dal nostro ordinamento giuridico e pertanto le immagini eventualmente rilevate da un sistema non omologato né revisionato, come pure le date e gli orari delle rilevazioni, risultando privi dei requisiti minimi di attendibilità, non possono essere utilizzate a scopi sanzionatori o applicativi di qualsivoglia penale contrattuale. Faccio presente al riguardo che i sistemi di rilevazione delle targhe di riconoscimento dei veicoli devono essere qualificati quali strumenti di misura e, come tali, soggetti all’osservanza dei canoni della Metrologia legale in quanto impiegati per scopi legali. Rappresento poi che con l’emanazione della direttiva comunitaria 2004/22/CE del 31.03.2004 relativa agli Strumenti di Misura - meglio conosciuta come direttiva MID (Measuring Instruments Directive) -, recepita con D.Lgs. 02.02.2007, n. 22, in vigore dal 18.03.2007, poi novellata dalla direttiva 2014/32/UE del 26.02.2014, attuata a mezzo del D.Lgs. 19.05.201, n. 84, è stato introdotto nel vigente ordinamento, il principio dei “controlli metrologici legali”, ovvero controlli per motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, imposizione di tasse e diritti, tutela dei consumatori e lealtà delle transazioni commerciali, intesi a verificare che uno strumento di misura sia in grado di svolgere le funzioni cui è destinato (art.4, comma c) della direttiva MID. La notevole novazione introdotta dalla direttiva MID non è incentrata sullo strumento di misura ex se, bensì sulla sua specifica destinazione d’uso, ed essendo fuor di dubbio che i sistemi di rilevazione aventi lo scopo di effettuare verifiche sulle targhe sono strumenti e/o sistemi di misura finalizzati agli “scopi legali” declinati nella direttiva MID, in quanto destinati a controlli per motivi di transazioni commerciali, sono soggetti all’osservanza dei vigenti canoni della Metrologia legale applicabili. Ebbene, per poter essere utilizzati ai fini anzidetti, tali categorie di strumenti dovranno essere approvati e legalizzati secondo i vigenti canoni metrologici legali della normativa interna nazionale. Al riguardo, lo stesso MIMIT, all’indirizzo Web: https://www.mimit.gov.it/it/metrologia/sistema-digaranzia-della-qualita-82896365, fornisce una dettagliata e precisa procedura, ivi compreso il facsimile di domanda di ammissione alla verificazione metrica ed alla legalizzazione, da presentarsi ai sensi degli artt. 6 e 7 del R.D. 226/1902. Rammento, inoltre, che la ormai costante giurisprudenza in tema di rilevazioni di transiti e targhe a mezzo di sistemi elettronici (da ultima Cassazione n. 10505/24) utilizzati dalla Pubblica Amministrazione, ha sancito la necessità della sottoposizione di qualsivoglia dei suddetti sistemi elettronici di rilevazione al procedimento Ministeriale di omologazione, ciò a pena di illegittimità della rilevazione. E’ quindi facile dedurre che se risulta illegittima la rilevazione di dati ad opera di un sistema elettronico privo della necessaria omologazione utilizzato dalla Pubblica Amministrazione, dovrà a maggior ragione ritenersi parimenti illegittimo un sistema analogo utilizzato da un privato. In conclusione, il sistema da voi utilizzato per l’accertamento della eventuale sosta risulta privo dei requisiti di legalità atti a consentirne l’utilizzo per lo scopo cui è stato da voi destinato e pertanto le rilevazioni da esso effettuate si palesano affette in radice da nullità assoluta, risultando illegittima e infondata, anche sotto il profilo probatorio, l’attività accertativa strumentale svolta a fini contrattuali. Segnalo, inoltre, che: a) l’informativa contrattuale e l’informativa privacy affissi in loco sono incompleti, fuorvianti ed ingannatori; b) il contratto di parcheggio non è affisso in loco né è reperibile sul vs. sito web, con ogni conseguenza in ordine alla nullità della clausola che prevede una tariffa oraria (o “penale” che la si voglia appellare) in quanto palesemente vessatoria giacché contenente la previsione di una tariffa/penale fuori mercato; c) le modalità di conclusione del contratto di parcheggio non rispettano i dettami degli artt. 1336 e 1341 del codice civile in quanto non viene rilasciato alcun biglietto all’ingresso dell’area, la sbarra perennemente alzata e l’inesistenza di altro sistema di blocco non fanno percepire all’utente l’accesso ad un’area vincolata e regolamentata, il rilevamento automatico della sosta avviene da remoto attraverso la registrazione delle immagini delle auto che accedono all’area. Nessun comportamento esplicito viene richiesto all’utente per la conclusione del contratto se non quello di parcheggiare nell’area; d) le informazioni sull’onerosità del servizio di parcheggio sono totalmente ingannatorie atteso che viene dato estremamente maggior risalto alla informazione circa la gratuità del parcheggio per la prima ora rispetto alla onerosissima tariffa applicata dal 60° minuto di parcheggio in poi; e) l’inciso “per la durata massima stabilita” risulta generico e, come tale, non pienamente intelleggibile dal malcapitato utente (che peraltro accede liberamente all’area); f) quand’anche (ragionando per assurdo) le immagini della targa rilevate dal sistema potessero essere ritenute legittime, non potrebbero comunque costituire una valida prova della permanenza continuata del veicolo oltre la durata massima stabilita nell’area da voi indicata, ciò in ragione del fatto che il veicolo ben avrebbe potuto uscire dall’area entro il 60° minuto per poi rientrarvi per una seconda sessione di parcheggio conclusasi entro la durata massima stabilita; g) gli orari di ingresso ed uscita dal parcheggio, essendo stati rilevati da un sistema elettronico privo di qualsivoglia attendibilità metrologica e gestito in completa autonomia da una delle due parti contrattuali, non avendo alcuna affidabilità sono totalmente privi di valore probatorio. In ragione di quanto precede, vi diffido dall’avanzare nei miei confronti ulteriori irricevibili richieste di pagamento segnalandovi che in caso contrario mi vedrò costretto/a a tutelare i miei interessi nelle opportune sedi giudiziari sia civili che penali, queste ultime per la persecuzione del reato previsto e punito dall’art. 640 del Codice Penale. Resto in attesa di un vostro sollecito riscontro scritto e porgo distinti saluti.

In lavorazione
R. B.
06/11/2025

Contestazione tre richieste di pagamento - Parcheggio Corso Milano Verona

Importo contestato: 135€ (45€ x 3) Targa veicolo: GN849TJ CONTESTO Ho ricevuto tre richieste di pagamento per soste presso il parcheggio Corso Milano 124, Verona, nelle date 17/09/2025, 25/09/2025 e 01/10/2025. Parkdepot mi addebita 40€ di penale + 5€ di mora per aver superato il limite di sosta gratuita di soli 10-14 minuti (durate effettive: 1h11min, 1h13min, 1h14min).​ MOTIVI DELLA CONTESTAZIONE 1. Mancata informazione preventiva: Frequento il parcheggio per consuetudine. Non era presente cartellonistica visibile che indicasse il cambio di gestione. Un consumatore deve essere informato delle regole prima di essere sanzionato.​ 2. Penale uniforme nonostante impegni Autorità Garante: Parkdepot ha dichiarato all'AGCM di aver implementato un "sistema a due scaglioni" differenziato per durata. Invece mi applica 40€ fissi per tutti i superamenti (10-14 minuti), violando la trasparenza dichiarata.​ 3. Mora applicata senza preavviso (violazione 01/10/2025): Per la terza violazione, Parkdepot ha aggiunto 5€ di mora senza mai inviarmi la comunicazione originale. Ho ricevuto direttamente il sollecito datato 30/10/2025 con mora già inclusa, senza alcuna possibilità di pagare prima.​​ 4. Sproporzione della penale: 40€ per 10-14 minuti di superamento sono sproporzionati rispetto al danno effettivo.​ RICHIESTA Chiedo l'annullamento delle tre richieste di pagamento per le motivazioni sopra esposte. In particolare, la terza richiesta è illegittima per violazione del diritto al contraddittorio.​ Resto disponibile per documentazione aggiuntiva e richiedo supporto legale per eventuale ricorso formale data la scadenza di pagamento al 14-20 novembre 2025.​ Cordiali saluti, R.B.

In lavorazione
J. V.
05/11/2025

Pagamenti per soste

Spett. PARKDEPOT Dal 18/09/25 al 25/09/25 ho ricevuto solecito di pagamento per pari 6 da 40/45€ a alla targa FT306VR per aver usufruito del parcheggio di Via Arrigo Boito,20900 Monza , là dove il cartello non è esposto in modo ben visibile e soprattutto nessuna sbarra (con ricevuta) dove affermi la entrata e la mia uscita. D’altronde non ho firmato nessun contratto con voi per essere sanzionato di tale modo , chiedo il completo annullamento di tutte le pratiche a carico della targa FT306VR dal 18/09/25 al 25/09/25. In mancanza di un riscontro entro 15 giorni dal ricevimento della presente, non esiterò ad adire le vie legali a tutela dei miei diritti.

In lavorazione
F. B.
05/11/2025

violazione condizioni contrattuali

Salve in data 24 /09/2025 mi è stata notificata da Park depot una multa di 34 euro per aver sostato nel parcheggio gratuito e senza sbarra nè strisce blu del supermercato TODIS in via Luce D'eramo. Numero 005-007-250 Non essendo presente nè una chiara segnalazione nè una sbarra nè una biglietteria per certificare effettivamente l'orario di entrata e di uscita, nonché le condizioni di utilizzo del parcheggio, ritengo non legittima la richiesta oltreché fuori mercato la tariffa richiesta. Ritengo le clausole della richiesta vessatorie e poco chiare, nonché contrariamente alla normativa, comunicate per lettera ordinaria. Vi esorto, pertanto, all'annullamento della multa o provvederò a tutelarmi per vie legali. Cordialmente Fabiana Bruno

In lavorazione

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