Il sottoscritto, in relazione alla comunicazione ricevuta da parte della Vostra società avente ad oggetto una presunta violazione delle condizioni di parcheggio presso l’area Conad di Colle di Val d’Elsa (SI), espone quanto segue.
In data 13 marzo 2026 il veicolo di mia disponibilità sostava presso il suddetto parcheggio per un tempo complessivo pari a 2 ore e 18 minuti. Durante l’intero periodo era regolarmente esposto il contrassegno europeo per persone con disabilità (di cui in allegato alla presente trovate la scansione).
Nel medesimo arco temporale sono stati effettuati:
– acquisti presso il punto vendita Conad Superstore di via Masson in Colle di Val d’elsa;
– usufruiva del servizio bar/ristorazione ivi presente;
– effettuava ulteriori acquisti presso esercizi commerciali insistenti nella medesima area (tra cui NKD).
Tanto premesso si rivela quanto segue:
1. DISCRIMINAZIONE INDIRETTA – LEGGE N. 67/2006
Il contrassegno invalidi non costituisce un mero titolo di sosta, ma esprime una condizione soggettiva tutelata dall’ordinamento.
L’imposizione di limiti temporali rigidi e indifferenziati a soggetti disabili integra una discriminazione indiretta.
La giurisprudenza tutela in modo rafforzato la posizione del disabile, riconoscendo la necessità di condizioni differenziate.
A conferma del rilievo costituzionale della tutela, la Corte di Cassazione (Cass. pen., sez. V, sent. n. 17794/2017) ha affermato che anche condotte che incidono sull’accessibilità dei diritti del disabile possono assumere rilevanza giuridica primaria
2. INESISTENZA DI POTERE SANZIONATORIO
È principio consolidato che i gestori privati di parcheggi non possano emettere sanzioni, ma solo avanzare pretese civilistiche.
Come chiarito dalla prassi e dalla dottrina: “le sanzioni possono essere emesse esclusivamente da autorità pubbliche”
Ne consegue che la Vostra richiesta è qualificabile esclusivamente come penale contrattuale.
3. APPLICAZIONE DELL’ART. 1384 C.C. – RIDUZIONE DELLA PENALE
La giurisprudenza costante della Corte di Cassazione ha stabilito che:
– la penale può essere ridotta se manifestamente eccessiva;
– deve essere proporzionata al danno effettivo.
Nel caso di specie:
– nessun danno concreto è dimostrato;
– il tempo eccedente è minimo;
– la permanenza è giustificata da attività commerciali legittime.
4. NULLITÀ / INOPPONIBILITÀ DELLE CLAUSOLE
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole vessatorie devono essere:
– specificamente approvate;
– chiaramente percepibili.
Nel caso concreto:
– segnaletica prolissa, confusa e non leggibile in condizioni normali;
– collocata in un contesto (via ad alta intensità di traffico) che rende materialmente impossibile una lettura completa senza intralcio alla circolazione;
– caratteri ridotti;
– assenza di evidenziazione delle clausole penalizzanti.
Ne deriva la non opponibilità delle condizioni contrattuali.
5. INCOMPATIBILITÀ FUNZIONALE DELL’AREA
Il parcheggio serve:
– supermercato con bar/ristorazione;
– ulteriori esercizi commerciali.
L’area in questione ospita, oltre al supermercato con bar/ristorazione, e ulteriori esercizi commerciali. L’imposizione di un limite temporale ristretto risulta intrinsecamente incompatibile con la funzione economica del sito, determinando un effetto potenzialmente ingannevole e penalizzante per il consumatore e configura pratica potenzialmente scorretta.
SULLA BASE DI TUTTO CIÒ ESPOSTO VI DIFFIDO FORMALMENTE A:
1) annullare immediatamente la pretesa economica;
2) trasmettere conferma scritta;
3) inviare formali scuse per l’accaduto.
In difetto ANCHE DI UNO SOLO DEI PUNTI SOPRAESPOSTI, il sottoscritto provvederà senza ulteriore avviso a:
– presentare esposto alla Guardia di Finanza per la verifica delle modalità operative adottate, in particolare verrà altresì richiesta una verifica sistematica di analoghe richieste avanzate nei confronti di soggetti titolari di contrassegno invalidi, al fine di accertare eventuali danni economici diffusi.
– segnalare la condotta alle competenti Autorità (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Autorità Giudiziaria);
– valutare azioni giudiziarie per accertamento della nullità della pretesa e il risarcimento del danno, anche in relazione alla discriminazione subita ai sensi della Legge n. 67/2006.
Da ultimo, si comunica formalmente che, in assenza di un tempestivo e integrale accoglimento della presente, il sottoscritto provvederà all’immediata cessazione di ogni rapporto commerciale con il punto vendita Conad in oggetto, riservandosi altresì di dare adeguata diffusione all’accaduto nelle sedi opportune. Si evidenzia, peraltro, che la politica di gestione del parcheggio attualmente adottata risulta già oggetto di diffuse segnalazioni da parte dell’utenza e, come riscontrabile da fonti pubblicamente accessibili, ha in più occasioni determinato analoghe decisioni di interruzione dei rapporti commerciali da parte di altri consumatori. Ne consegue che tale impostazione, ove non prontamente rivista, appare idonea a produrre esclusivamente effetti pregiudizievoli sotto il profilo economico e reputazionale del punto vendita Conad, configurandosi pertanto non solo come criticità sotto il profilo del rapporto con l’utenza, ma anche come scelta manifestamente controproducente sul piano commerciale, che si suggerisce di riesaminare con urgenza prima che possa determinare un aggravamento dei danni rispetto agli eventuali benefici perseguiti.