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Violazione cds da parte della società

Chiuso Pubblico

Tipologia di problema:

Contratto

Reclamo

G. V.

A: PARK DEPOT

25/06/2024

La società P&C contesta al sottoscritto la violazione delle condizioni di parcheggio applicate nell’area antistante il centro commerciale CARREFOUR sito in via Stradella 192 Torino e chiede il pagamento della somma pari a euro 25,00 a titolo di penale contrattuale n. 5848824. L’ importo sarebbe da versare entro 45 giorni pena successive azioni legali. La società scrivente accuserebbe dunque il sottoscritto di aver violato il contratto accettato con il semplice accesso al parcheggio in questione. Tali condizioni contrattuali sarebbero, a detta della P&C chiaramente esposte all’ingresso, tuttavia, dal sopralluogo da me effettuato avvalendomi della competenza del consulente in materia ing. Blasco Giacomo, non si trova tale riscontro in quanto l’unico cartello esposto (come visibile in allegato alla presente) è tutt’altro che di facile lettura e comprensione. Trattasi di un cartello composto da 12115 caratteri, 1825 parole e 75 frasi, con un tempo di lettura stimato in 8,30 minuti. Se ne conviene senza dubbio che l’accesso al parcheggio sarebbe impossibile leggendo le condizioni contrattuali per intero e, il risultato di tale operazione, sarebbe la congestione delle intere vie adiacenti. Le condizioni contrattuali, le tariffe e le principali informazioni in caso di accesso ad un parcheggio, devono essere chiaramente indicate e leggibili in tempi adeguati. Inutile sarebbe inoltre esporre il medesimo cartello all’interno del parcheggio in quanto, a detta della società P&C, le condizioni sarebbero accettate semplicemente oltrepassando il varco d’ingresso. Tuttavia quanto fino a qui esposto ha poca rilevanza in quanto, l’aƫtività svolta dalla P&C nel parcheggio in questione, può avere carattere meramente dissuasorio e non normativo o sanzionatorio in quanto, se ciò accadesse, la società violerebbe la legge vigente come già sancito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 7671 del 29 settembre 1983 “Le norme sulla disciplina della circolazione stradale devono trovare piena applicazione anche su strada o spiazzo privato frequentati da un numero indistinto e più o meno rilevante di persone, concretandosi in tal caso una situazione di fatto del tutto corrispondente all’uso pubblico che diventa preminente rispetto alla natura privata dello spiazzo” e di seguito con sentenza 646 del 13 gennaio 1979 “L’applicabilità delle norme sulla circolazione stradale sussiste sia che questa si svolga su area pubblica sia che si svolga su area privata. Si può ritenere quindi che se la strada privata ha comunque un utilizzo pubblico i veicoli ivi circolanti e nella “circolazione” va ricompresa in questo caso anche la sosta devono rispettare le norme del codice della strada”. La competenza normativa nella faƫtispecie è dunque del codice della strada. Il C.d.S. in vigore stabilisce, alla disposizione 12, le modalità di espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal codice e ne delega la competenza a: Sezione Polizia Stradale della Polizia di Stato, alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza, ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza, ai funzionari del Ministero dell'interno addeƫto al servizio di polizia stradale, al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto. In nessun caso una società privata può elevare sanzioni su suolo pubblico e, come precedentemente espletato dalla Suprema Corte, questa tipologia di parcheggio rientra nella categoria “parcheggio privato ad USO PUBBLICO con competenza del C.d.S. in materia legislativa” Come tale, si applicano le normative del C.d.S. e di conseguenza le relative sanzioni. Qualora il centro commerciale CARREFOUR in questione avesse voluto tutelare la disponibilità dei parcheggi antistanti, avrebbe dovuto chiedere relativa autorizzazione per l’attuazione della sosta prevista con il dispositivo “Disco Orario”, apporre i relativi cartelli e, in caso di superamento della sosta consentita, dovrebbe informare le predette autorità per l’elevazione della relativa sanzione. In alternativa, l’attività commerciale in questione avrebbe dovuto chiedere la relativa autorizzazione per regolamentare la sosta tramite accesso con ticket e provvedere all’installazione delle relative barriere mobili al fine di impedire accessi non graditi. L’accordo con società private come P&G, allo stato attuale, non può essere stipulato ai fini sanzionatori in questa tipologia di parcheggio. Si fa inoltre presente che la società P&G invia, tramite lettera semplice, alcune pagine dall’aspetto del tutto simile a quello di una sanzione amministrativa del C.d.S. e questo può indurre ignari cittadini a confondere le due cose. La società asserisce che un “sistema di rilevamento targhe” avrebbe controllato la sosta (e quindi acquisito i relativi dati del veicolo) e successivamente avrebbe inviato la “violazione” a domicilio dell’intestatario del veicolo, con lettera semplice e quindi, eventualmente, apribile anche da altri conviventi del nucleo famigliare o, peggio ancora, da eventuali persone che potrebbero sottrarre la posta dall’apposita cassetta delle lettere esponendo la persona ad una grave violazione della privacy, essendo contenuti nella comunicazione dati personali relativi agli spostamenti. Inoltre la società non comunica alcuna certificazione e omologazione del sistema di rilevamento targhe, non comunica l’organo competente per l’eventuale ricorso (ma semplicemente un numero di telefono), non produce prova fotografica e non indica il codice caratteristico identificativo del relatore o dell’accertatore della violazione. In sostanza, la società P&G induce a far pensare di trovarsi di fronte ad una sanzione amministrativa che la stessa società non potrebbe comminare e che soprattutto è priva di qualunque elemento costitutivo, come pubblicato in gazzetta ufficiale il 15 dicembre 2016 – serie 292 - “Contenuti minimi del verbale di accertamento, contestazione e notificazione relativo ai procedimenti per violazione amministrativa” Per questi motivi, Il sottoscriƩo richiede l’annullamento formale (da notificare via PEC all’indirizzo gabrielevivas@pec.it) di ogni procedimento a me iscritto entro 7 giorni dalla data odierna. Inoltre il sottoscritto comunica alla società P&G che qualora dovessero pervenire successive comunicazioni scritte di carattere identico all’attuale oggetto di contestazione, si rivolgerà al proprio studio legale al fine di valutare eventuali azioni con spese a carico della vostra società. Si desidera inoltre informare la società P&G che tutta la documentazione è stata trasmessa all’ill.mo Prefetto di Torino, alle associazioni consumatori ADUSBEF e ALTROCONSUMO e, in ultimo, al gent.mo Comandante della Polizia Locale di Torino al fine di valutarne la legittimità nelle forme e nei modi utilizzati.


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