Segnalo l'inadempienza di ITA Airways in relazione al volo AZ 857 del 07/03/2026 (Dubai-Roma), cancellato per ragioni di sicurezza. La compagnia ha proposto una riprotezione per il 10/03/2026, violando l'Articolo 8 del Regolamento (CE) n. 261/2004, che impone il rientro 'al più presto possibile'. Erano infatti disponibili rotte alternative operative (via Muscat o Flydubai) già diversi giorni prima come segnalato dall'Unità di Crisi della Farnesina.
ITA Airways ha inoltre ignorato ogni richiesta di assistenza (Art. 9) e informazione (Art. 14). Il loro sito web risultava malfunzionante (si dispone di screenshot dell'errore 'impossibile effettuare modifiche online'), impedendomi di esercitare i miei diritti digitalmente. Trovandomi in zona di conflitto attivo, ho dovuto provvedere autonomamente al rientro d'emergenza via Oman seguendo le direttive consolari. La compagnia ha respinto la richiesta di rimborso trincerandosi dietro l'Art. 5.3 (circostanze eccezionali), che però esonera solo dalla compensazione pecuniaria e non dagli obblighi di rimborso delle spese di riprotezione e assistenza, come confermato dalla sentenza C-12/11 McDonagh.