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Contestazione diniego intervento in garanzia e richiesta rimborso

Risolto Pubblico

SALVADORI SERVICE

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Tipologia di problema:

Garanzia

Reclamo

N. P.

A: SALVADORI SERVICE

09/02/2026

Spett.le Altroconsumo, con la presente intendo formalmente contestare quanto mi è stato comunicato dal vostro centro assistenza in merito al mancato intervento in garanzia sulla lavatrice in oggetto, acquistata nuova e in mio possesso da circa tre mesi. Riassumo i fatti in modo chiaro e oggettivo: – La lavatrice ha smesso di funzionare dopo circa un mese di utilizzo. – È stato diagnosticato un guasto alla scheda elettronica. – La scheda di ricambio è arrivata dopo circa tre settimane, periodo durante il quale l’elettrodomestico è rimasto inutilizzabile. – Al momento dell’intervento, il tecnico ha dichiarato di non poter procedere alla sostituzione della scheda in quanto, a suo dire, la manopola frontale non risultava smontabile, attribuendo tale circostanza e colpa ad un presunto intervento da parte mia. Tale affermazione è assolutamente falsa!!! Preciso quanto segue: – Non ho mai smontato la lavatrice né la manopola. – Non ho mai incollato alcun componente interno o funzionale dell’elettrodomestico. – L’unico intervento effettuato da me riguarda piccoli adesivi estetici esterni, puramente decorativi, che non hanno alcuna incidenza tecnica o funzionale sul funzionamento della lavatrice. – Anche visivamente, tali adesivi sono chiaramente separati dai componenti elettronici e meccanici. Pertanto respingo integralmente l’accusa di manomissione, che ritengo infondata, non dimostrata e lesiva. Ricordo che il prodotto è: – Nuovo – In garanzia legale – Rimasto inutilizzabile per circa due mesi su tre di possesso Alla luce di quanto sopra, e considerato che il diniego dell'intervento in garanzia si fonda su presupposti non veritieri, chiedo la corretta applicazione della garanzia legale, e pertanto: Il ripristino immediato dell’intervento in garanzia con sostituzione della scheda elettronica oppure, in alternativa la sostituzione dell’elettrodomestico oppure, qualora non possibile, il rimborso immediato dell’importo corrisposto. In difetto di un riscontro scritto entro termini ragionevoli, mi vedrò costretto a tutelare i miei diritti nelle sedi opportune, anche tramite il mio legale, già messo a conoscenza della situazione. Resto in attesa di un vostro riscontro formale. Cordiali saluti NATALIA PETROVA

Messaggi (3)

SALVADORI SERVICE

A: N. P.

09/02/2026

Gentile Sig.ra Petrova, (patica 806113) facciamo seguito alla Sua comunicazione per fornire un riscontro formale e definitivo in merito alla gestione della pratica di assistenza relativa alla lavatrice in oggetto. A seguito della Sua segnalazione, il nostro Centro Assistenza ha regolarmente effettuato la diagnosi tecnica, riscontrando un guasto alla scheda elettronica. Il relativo ricambio è stato ordinato e reso disponibile nei tempi previsti dalla filiera del produttore. Al momento dell’intervento, il tecnico incaricato ha tuttavia accertato una manomissione evidente del gruppo frontale dell’elettrodomestico (comunicato tramite mail)nello specifico la manopola dei comandi risultava incollata, circostanza che ha impedito lo smontaggio del pannello e l’accesso alla scheda elettronica, rendendo impossibile procedere alla riparazione secondo le procedure tecniche previste dal costruttore. Nonostante tale condizione, al solo fine di individuare una soluzione e limitare il disagio arrecato, il nostro Centro Assistenza si è reso disponibile a procedere all’asportazione del frontale, intervento straordinario e non conforme alle procedure standard, portarlo presso la sede per il ripristino. Tale proposta è stata espressamente rifiutata dalla S.V. A causa della manomissione riscontrata e dell’impossibilità tecnica di eseguire l’intervento secondo le specifiche del produttore, la pratica è stata correttamente riclassificata e chiusa fuori garanzia. Si precisa inoltre che, nonostante la chiusura fuori garanzia, la nostra società ha comunque sostenuto integralmente il costo dell’uscita e dell’intervento del tecnico, subendo un danno economico diretto, non imputabile al centro assistenza ma direttamente riconducibile alla manomissione dell’apparecchiatura e al rifiuto della riparazione In merito alla normativa applicabile, si evidenzia che: ai sensi dell’ art. 130, comma 2, del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), la garanzia legale non è applicabile qualora il difetto o l’impossibilità di riparazione derivi da interventi o manomissioni effettuate dall’utilizzatore; l’ art. 132, comma 3, esclude la responsabilità del venditore e dei soggetti incaricati dell’assistenza qualora il difetto sia riconducibile a cause sopravvenute non imputabili al prodotto; qualsiasi modifica non autorizzata, inclusa l’applicazione di colle o adesivi su componenti funzionali, compromette la possibilità di intervento in sicurezza e secondo le specifiche del costruttore. Alla luce di quanto sopra, non sussistono i presupposti per il ripristino dell’intervento in garanzia, né per la sostituzione dell’elettrodomestico o il rimborso dell’importo corrisposto. Resta ferma, qualora lo desiderasse, la possibilità di valutare un intervento fuori garanzia previo un bonifico anticipato di euro 60 a compensazione dei costi da noi sostenuti, il costo della riparazione fuori garanzia, sarà poi gestito direttamente dal centro assistenza locale, previo Suo consenso. La presente costituisce riscontro formale e definitivo alla Sua contestazione. Cordiali saluti Salvadori Cristian Centro Assistenza Autorizzato NAZIONALE Salvadori Group

N. P.

A: SALVADORI SERVICE

09/02/2026

Gentile Sig. Salvadori, facciamo seguito alla Vostra comunicazione, che non possiamo ritenere né esaustiva né giuridicamente fondata, e che pertanto viene formalmente contestata in ogni sua parte. Ribadiamo innanzitutto che non è mai stato effettuato alcun intervento di manomissione sull’elettrodomestico da parte della sottoscritta. La dichiarazione secondo cui sarebbe stata “accertata una manomissione evidente” si fonda esclusivamente su una valutazione unilaterale del tecnico incaricato e non è supportata da alcuna prova oggettiva. In particolare, alla data odierna: – non è stato trasmesso alcun verbale tecnico dettagliato; – non è stata fornita alcuna documentazione fotografica attestante la presunta manomissione; – non è stato dimostrato alcun nesso causale tra la presunta presenza di colla sulla manopola e il guasto alla scheda elettronica, già diagnosticato in precedenza e per il quale il ricambio era stato regolarmente ordinato. Si evidenzia inoltre una contraddizione rilevante nella Vostra stessa comunicazione, laddove dichiarate che, nonostante la presunta manomissione, il Centro Assistenza si fosse reso disponibile a procedere a un intervento straordinario di asportazione del frontale per il ripristino. Tale circostanza dimostra inequivocabilmente che: – l’elettrodomestico non risultava tecnicamente irreparabile; – l’accesso alla scheda elettronica era comunque possibile; – la chiusura della pratica fuori garanzia non costituiva un esito obbligato. Ne consegue che il richiamo agli articoli 130 e 132 del D.Lgs. 206/2005 risulta improprio, poiché la decadenza della garanzia legale presuppone una manomissione provata e causalmente collegata al difetto, circostanza che non risulta in alcun modo dimostrata. Si ricorda altresì che un’eventuale difficoltà di accesso ai componenti non equivale, né tecnicamente né giuridicamente, a una causa di esclusione della garanzia. Alla luce di quanto sopra, si richiede formalmente: 1. La trasmissione del verbale tecnico completo dell’intervento; 2. L’eventuale documentazione fotografica attestante la presunta manomissione; 3. Una relazione tecnica scritta che dimostri il nesso causale tra tale presunta manomissione e il guasto della scheda elettronica. In mancanza di riscontro documentato, la chiusura della pratica fuori garanzia deve ritenersi *illegittima* , e si richiede il ripristino dell’intervento in garanzia ai sensi della normativa vigente, mediante riparazione, sostituzione dell’elettrodomestico o rimborso. La presente viene inviata anche agli enti di tutela del consumatore e al legale incaricato, riservandoci ogni ulteriore azione a tutela dei diritti della consumatrice. Distinti saluti Natalia Petrova

SALVADORI SERVICE

A: N. P.

10/02/2026

Gentile Sig.ra Petrova, facciamo seguito alla Sua ulteriore comunicazione, il cui contenuto si contesta integralmente, ritenendolo privo di fondamento sia in fatto che in diritto, oltre che reiterativo di circostanze già puntualmente chiarite nella giornata di ieri. 1. Accertamenti tecnici e manomissione riscontrata Contrariamente a quanto da Lei affermato, la valutazione tecnica effettuata dal Centro Assistenza non costituisce una “valutazione unilaterale” arbitraria, bensì un accertamento tecnico qualificato, eseguito da personale specializzato e autorizzato dal produttore, nell’ambito delle proprie competenze professionali. Durante l’intervento è stata riscontrata un’alterazione materiale del gruppo comandi, in particolare la presenza di collante sulla manopola frontale, circostanza che: non è prevista dal costruttore; non rientra nelle normali condizioni di utilizzo del bene; impedisce o rende rischioso lo smontaggio secondo le procedure ufficiali. Tale accertamento è stato sufficiente, ai sensi della normativa vigente, a escludere l’operatività della garanzia legale. 2. Irrilevanza della pretesa “assenza di nesso causale” Si evidenzia che la normativa non richiede la dimostrazione di un nesso causale diretto tra la manomissione e il singolo componente guasto, ma è sufficiente che l’alterazione: comprometta l’integrità del bene; impedisca o renda non conforme l’intervento tecnico; renda impossibile operare secondo le istruzioni del produttore. In tal senso, la giurisprudenza costante riconosce che qualsiasi modifica non autorizzata dell’apparecchio comporta la decadenza della garanzia, anche se il difetto originario riguardi un componente diverso. 3. Infondatezza della dedotta “contraddizione” La Sua affermazione secondo cui vi sarebbe una contraddizione nel fatto che il Centro Assistenza abbia proposto un intervento alternativo è giuridicamente e logicamente errata. La disponibilità del Centro a valutare un intervento straordinario e invasivo, quale l’asportazione del frontale, era motivata esclusivamente da spirito collaborativo e finalità conciliativa, e non costituisce in alcun modo riconoscimento dell’operatività della garanzia. Tale proposta: era estranea alle procedure standard; comportava un rischio tecnico; è stata espressamente rifiutata dalla S.V. 4. Danno economico subito dal Centro Assistenza Si precisa inoltre che, nonostante la corretta chiusura della pratica fuori garanzia, la nostra società ha comunque sostenuto integralmente il costo dell’uscita del tecnico e delle attività preliminari, subendo un danno economico diretto, causato esclusivamente dalla manomissione riscontrata sull’elettrodomestico. Tale circostanza aggrava ulteriormente la posizione della S.V., rendendo del tutto infondate eventuali pretese risarcitorie o restitutorie. 5. Normativa applicabile Si richiamano espressamente: art. 130, comma 2, D.Lgs. 206/2005, che esclude la garanzia in caso di difetti derivanti da interventi dell’utilizzatore; art. 132, comma 3, D.Lgs. 206/2005, che pone a carico del consumatore l’onere di dimostrare che il difetto non sia conseguenza di cause sopravvenute; art. 1490 e ss. c.c., in tema di esclusione della responsabilità per vizi derivanti da fatto del compratore; art. 1176 c.c., in relazione alla diligenza professionale del tecnico qualificato. Alla luce di quanto sopra, non sussiste alcun obbligo in capo al Centro Assistenza né di riattivare la garanzia, né di procedere a sostituzione o rimborso del bene. 6. Conclusioni Si ribadisce pertanto che: la chiusura della pratica fuori garanzia è legittima, motivata e conforme alla legge; non verranno accolte ulteriori richieste di intervento in garanzia; resta ferma, esclusivamente, la possibilità di valutare un intervento fuori garanzia, previo Suo consenso. La presente vale quale riscontro formale e definitivo. Ogni ulteriore comunicazione sul medesimo oggetto, in assenza di nuovi elementi tecnici oggettivi, verrà demandata ai nostri consulenti legali. Distinti saluti Salvadori Centro Assistenza Autorizzato Salvadori Group Il giorno lun 9 feb 2026 alle ore 18:46 reclami@altroconsumo.it ha scritto:

Richiesta di assistenza 10 febbraio 2026

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