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Reclamo per inadepimento contrattuale e richiesta di rimborso proporzionale

In lavorazione Pubblico

Re di Cuori International Srls (Ag. per Single "Re di Cuori"

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Altro

Reclamo

P. S.

A: Re di Cuori International Srls (Ag. per Single "Re di Cuori"

30/04/2026

Spett.le Re di Cuori International Srls (Agenzia per Single “Re di Cuori”), il sottoscritto Paolo Settimi, con riferimento al contratto sottoscritto in data 15/12/2025, avente ad oggetto servizi di intermediazione finalizzati alla conoscenza di potenziali partner, espone quanto segue. Con la presente si formalizza diffida e messa in mora ai sensi dell’art. 1219 c.c. Si prende atto del Vostro riscontro del 19/12/2026, nel quale vengono richiamate alcune proposte di contatto e attribuita al sottoscritto/a la mancata prosecuzione degli incontri, nonché il riferimento a una presunta “carta bianca” nella selezione dei profili. Tale ricostruzione non può essere condivisa. Si precisa che l’eventuale riferimento a una “carta bianca” nella selezione dei profili deve intendersi esclusivamente nell’ambito dei criteri previamente indicati e condivisi, e non può essere interpretato come rinuncia agli stessi. Tali criteri, tra cui in particolare il parametro anagrafico, gli interessi sportivi e le affinità culturali, costituivano elementi essenziali della richiesta e della valutazione del servizio. Si richiama altresì la clausola contrattuale secondo cui l’agenzia si impegna a fornire nominativi di persone aventi identiche finalità. Tale previsione deve essere interpretata alla luce dei criteri specificamente indicati dal sottoscritto, i quali costituiscono parte integrante della finalità perseguita. Ne consegue che la mera coincidenza nell’intento generico di instaurare una relazione non è sufficiente a ritenere adempiuto l’obbligo contrattuale, laddove difetti una concreta e ragionevole compatibilità rispetto ai parametri condivisi. Nel corso di circa quattro mesi di esecuzione del rapporto sono state formulate complessivamente tre proposte, nessuna delle quali può ritenersi conforme ai criteri rappresentati e condivisi sin dalla fase iniziale del rapporto. In particolare: – una proposta non rispettava il parametro anagrafico espressamente indicato; – una presentava criticità oggettive legate a differenze linguistiche, culturali, distanza geografica e stile di vita non compatibile, circostanze già rappresentate all’agenzia nel corso del rapporto; – l’unico incontro effettuato è avvenuto con una persona compatibile esclusivamente sotto il profilo anagrafico, ma non rispetto ad altri elementi essenziali di compatibilità previamente indicati, quali interessi sportivi e affinità culturali, circostanza emersa nel corso dell’incontro e condivisa dalle parti. Si evidenzia inoltre che criteri essenziali quali età, interessi sportivi e affinità culturali erano stati chiaramente rappresentati sin dalla fase precontrattuale e sono stati coerentemente mantenuti nel corso del rapporto, come risulta anche dalle comunicazioni intercorse con l’agenzia. La stessa agenzia ha peraltro riconosciuto la difficoltà nel proporre profili conformi, dichiarando l’indisponibilità di soggetti rispondenti ai criteri indicati. Si evidenzia altresì che il sottoscritto, in un’ottica di composizione bonaria della vicenda, aveva già rappresentato la propria disponibilità a una definizione conciliativa, proponendo una soluzione proporzionata alla durata del rapporto e al servizio effettivamente fruito, senza ricevere alcun riscontro, neppure interlocutorio. Ne consegue che la mancata prosecuzione delle conoscenze non è imputabile a una scelta arbitraria del sottoscritto o a carenza di collaborazione, bensì alla oggettiva non conformità delle proposte ricevute rispetto ai criteri condivisi. Si contesta pertanto qualsiasi eventuale qualificazione del sottoscritto quale “rinunciatario”, non ricorrendone i presupposti, avendo lo stesso mantenuto disponibilità e correttezza nell’ambito del rapporto. La cessazione del rapporto non costituisce recesso volontario, bensì conseguenza della non adeguata esecuzione del servizio rispetto a quanto prospettato e ragionevolmente atteso al momento della sottoscrizione del contratto, integrando pertanto un inadempimento, quantomeno parziale, delle obbligazioni contrattuali da parte Vostra. Tutto ciò premesso, VI DIFFIDO a voler provvedere alla restituzione della somma di € 780,00, quale importo proporzionato alla durata contrattuale annuale e alla limitata nonché non conforme effettiva fruizione del servizio, entro e non oltre 7 (sette) giorni dal ricevimento della presente. Resta in ogni caso ferma la disponibilità del sottoscritto a una soluzione bonaria della vicenda, anche nell’ambito degli strumenti di conciliazione. In difetto di riscontro, il sottoscritto si riserva di adire senza ulteriore preavviso le competenti Autorità, ivi inclusa l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nonché di attivare ogni ulteriore tutela in sede civile per la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni, con aggravio di spese a Vostro carico. La presente vale quale formale messa in mora ai sensi e per gli effetti dell’art. 1219 c.c. Distinti saluti Paolo Settimi settimipaolo@hotmail.it


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