Con la presente sono a sottoporvi le motivazioni del mio reclamo a fronte di acquisto di Galaxy Watch7 dal vostro sito Samsung Shop e riferito all’ordine di acquisto IT241128-3506918:
• Galaxy Watch7:
o SM-L305FZEAITV
o IMEI: 352568932799661
• Fabric Band:
o ET-SVL31LWEGEU
o RA7X70AMQNXHCB
Volendo acquistare un Galaxy Watch7 ed essendo in possesso di un IPhone, verifico preventivamente la compatibilità dello stesso con il mio Smartphone sul Vs. sito:
https://www.samsung.com/it/watches/galaxy-watch/galaxy-watch7-44mm-green-lte-sm-l315fzgaitv/
dove trovo le seguenti informazioni:
https://www.samsung.com/it/support/mobile-devices/samsung-smart-watch-and-phone-compatibility/
Come espressamente indicato nelle informazioni fornite al Consumatore, cito testualmente “ Se usi un dispositivo IPhone, non preoccuparti!”
Ma per sicurezza e completezza delle informazioni, continuo la mia verifica, leggendo tutti i paragrafi sottostanti.
Come si evince chiaramente, non vi è nessuna informazione che espliciti al Consumatore il fatto che il Galaxy Watch7 NON sia compatibile con IPhone e/o sistema operativo IOS, ad esclusione di IPhone 6 e 6+. Essendo in possesso di IPhone 12 Mini, procedo con l’acquisto – sicuro della correttezza delle informazioni.
Acquisto quindi il Galaxy Watch7 (LTE, 44mm) e cinturino Fabric Band con numero d’ordine IT241128-3506918, che viene ricevuto il 29/11/2024.
Trattandosi di regalo, lo consegno il 25/12/2024. La persona a cui è destinato inizia contestualmente la sua configurazione ed associazione all’IPhone12 Mini.
L’associazione fallisce ed il 27/12/2024, primo giorno utile dopo i giorni festivi, contatto il Vs. servizio clienti, inizialmente tramite WhatsApp, in seguito telefonicamente ed infine via email al vs. indirizzo reclami tramite posta certificata.
Il servizio clienti decide di chiudere il mio reclamo e richiesta di rimborso a fronte di restituzione del bene, essendo passati i termini di 14 giorni previsti dal diritto di recesso.
Ma nel mio caso si tratta invece di una denuncia in relazione all’assenza di una qualità essenziale o, comunque, promessa, vale a dire la compatibilità del prodotto con dispositivo iPhone.
Devono quindi essere applicate le norme relative al Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005) e quelle in tema di contratto di vendita di cui al Codice Civile (artt. 1470 e ss.).
Il Codice del Consumo, dagli articoli 128 in avanti, impone in capo del venditore il generale obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
L’articolo 129 impone poi al venditore il preciso obbligo di consegnare al consumatore beni che presentino caratteristiche, qualità e requisiti conformi a quelli effettivamente concordati nel relativo contratto di vendita.
Per essere conforme al contratto di vendita, il bene deve possedere i seguenti requisiti soggettivi, ove pertinenti:
a) corrispondere alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuali e possedere la funzionalità, la compatibilità, l’interoperabilità e le altre caratteristiche come previste dal contratto di vendita;
b) essere idoneo ad ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore abbia accettato;
c) essere fornito assieme a tutti gli accessori, alle istruzioni, anche inerenti all'installazione, previsti dal contratto di vendita;
d) essere fornito con gli aggiornamenti come previsto dal contratto di vendita.
Oltre a ciò il bene deve essere della quantità e possedere le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell’ambito dei precedenti passaggi della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell’etichetta.
L’articolo 133 del Codice del Consumo prevede poi che il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene e che si manifesta entro due anni da tale momento.
Per quanto riguarda il Codice del Consumo, quindi, ritengo vi siano tutti gli elementi affinché io possa chiedere la risoluzione del contratto - e nel qual caso il rimborso del prezzo di acquisto a fronte di restituzione del bene.
Aggiungo inoltre che l’articolo 135-septies del Codice del Consumo stabilisce che il consumatore può comunque esercitare le proprie pretese risarcitorie sulla base delle “altre norme dell'ordinamento giuridico” italiano.
Quand’anche si volesse quindi applicare la sola disciplina del Codice Civile alla fattispecie in esame, ritengo che sia comunque possibile agire per la risoluzione del contratto e la richiesta di rimborso del prezzo (sempre restituendo il bene).
Richiamo infatti quanto detto sopra in merito alla mancanza di una qualità essenziale o, comunque, promessa.
L’art. 1495 del Codice Civile prescrive poi che “Il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge”.
In base a quanto da me precedente comunicato, la mancata compatibilità è stata scoperta il 25.12.2024 e la denuncia è stata fatta il 27.12.2024 prima tramite WhatsApp e, successivamente, a mezzo posta elettronica certificata.
In base a quanto precedentemente esposto, ritengo che il mio reclamo e conseguente richiesta di risarcimento del costo di acquisto a fronte della restituzione del bene stesso, sia quindi ampiamente entro il termine di legge.
Rimango in attesa di una vostra cortese risposta, auspicando una solerte e positiva risoluzione della problematica sollevata e descritta.