Il giorno 21 dicembre 2017 la sottoscritta Franesca Teresa Nobile ha ricevuto Vostra comunicazione scritta relativamente alla restituzione del premio non goduto relativo dell’estinzione del contratto di polizza “Multirischi” n. 20048710. (di seguito anche “Polizza”)Ci comunicate che l’importo rimborsato relativo alla parte di premio non goduta (“Premio non Goduto”) corrisponde ad Euro 12982,20 a fronte di un premio unico anticipato corrispostoVi in data 19 giugno 2015 di Euro14760. Il premio unico è stato finanziato da banca Cariparma per l’intero ammontare. Alla data di estinzione delle Polizza, il debito residuo ammontava ad Euro 14.450,59 (“Debito Residuo”). La differenza tra Premio non Goduto e Debito Residuo ammonta a ben Euro 1468,39 (“Differenza”).Ciò premesso, ci era stato comunicato verbalmente dal responsabile della filiale di Cariparma, il giorno in cui è stata stipulata la surroga che la differenza tra Debito Residuo e Premio non Goduto sarebbe stata marginale. Ora, a conti fatti, da voi, possiamo concludere che la Differenza è assolutamente non marginale. Ciò premesso, l’art. 4 del “Contratto di Creditor Protection a Premio Unico Mutui Privati Cariparma” con voi sottoscritto riporta una formula di calcolo in base alla quale dovrebbe essere calcolato il Premio non Goduto. Vengono qui citati una serie di componenti (P1, P2, P) in cui suddividere il premio unico anticipato originariamente corrispostoVi. Senza tale suddivisione è impossibile:1) Calcolare sin dal primo giorno gli eventuali costi di estinzione anticipata2) Verificare l’ammontare del Premio non Goduto da voi comunicatociCiò premesso, l’art. 49 del REGOLAMENTO ISVAP N. 35 DEL 26 MAGGIO 2010 “REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E DELLA PUBBLICITA’ DEI PRODOTTI ASSICURATIVI, DI CUI AL TITOLO XIII DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE” a cui Voi fate giustamente riferimento nella Vostra comunicazione scritta del 19 dicembre 2017 in merito ai Vostri obblighi di trasparenza è molto chiaro: […] Le imprese possono trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso.” Quindi, a nostro avviso:- Le condizioni di estinzione anticipata riportare al precitato art. 4 del “Contratto di Creditor Protection a Premio Uniuco Mutui Privati Cariparma” non sono chiare e trasparenti- La Differenza è un onere ingiustificato e sproporzionato anche alla luce delle comunicazioni verbali ricevute dai responsabili di filiale Cariparma dei quali noi ci siamo fidati. In conclusione, riteniamo che non abbiate rispettato i vostri obblighi contrattuali di cui all’4 del “Contratto di Creditor Protection a Premio Uniuco Mutui Privati Cariparma” e del l’art. 49 del REGOLAMENTO ISVAP N. 35 DEL 26 MAGGIO 2010 e conseguentemente oltre a non accettare di “corrispondere” la Differenza vi chiediamo di restituircela immediatamente via bonifico.Nel caso in cui entro 15 giorni lavorati a partire dalla presente comunicazione non ci venga bonificata la Differenza, chiederemo ai legali di ALTROCONSUMO, ai quali ci siamo rivolti, di porre in essere tutte le azioni necessarie ai fini di tutelare i nostri diritti ed un congruo risarcimento per i danni materiali ed immateriali da voi procurati.