Guida all'etichetta energetica degli aspirapolvere

Dal primo settembre 2017 è in vigore un aggiornamento sulle etichette energetiche degli aspirapolvere europei, in accordo alle nuove direttive EU. Sette classi di efficienza, limite di 900 W per ogni apparecchio e una soglia minima di aspirazione. Ma quanto sono chiare queste etichette per il consumatore?
Dall'1 settembre 2014 tutti gli aspirapolvere europei, in accordo alle nuove direttive EU, hanno una nuova etichetta energetica. E dopo tre anni (dall'1 settembre 2017) è in vigore un aggiornamento che prevede il limite massimo a 900W sempre con sette classi di efficienza che vanno però dalla A+++ alla D. Ma cosa cambia per i consumatori? Cos'è l'etichetta energetica? Come si legge?
Cos'è l'etichetta energetica
L’etichetta elenca graficamente le caratteristiche principali dell'aspirapolvere:
- Classe di efficienza energetica
- Consumo energetico annuale (kWh/anno)
- Classe di ri-emissione della polvere
- Classe di efficacia aspirante sui pavimenti duri
- Classe di efficacia aspirante sui tappeti
- Livello di potenza sonora (dB)
- Durata di vita del motore
Il wattaggio è solo uno dei punti delle nuove direttive europee (in materia di efficienza energetica e prestazioni) in vigore dal 2014 e poi aggiornati l'1 settembre 2017. Da settembre 2017 è stato previsto un nuovo passo in avanti: non solo la potenza assorbita sarà diminuita ancora e anche gli aspirapolvere con filtro ad acqua sono obbligati a uniformarsi a queste regole.
I punti chiave sono:
- ci sarà un limite sul consumo annuale di energia, meno di 43 kWh annui;
- saranno sette le classi energetiche, dalla A+++ (la più efficiente) alla D (la meno efficiente);
- gli aspirapolvere non potranno essere prodotti con una potenza superiore a 900 W nel settembre 2017;
- la capacità di aspirazione dovrà raggiungere minimo il 75 % sui tappeti;
- la capacità di aspirazione dovrà raggiungere minimo il 98% sui pavimenti duri (ad esempio, piastrelle, parquet, marmo);
- ri-emissione della polvere inferiore a 1,00%;
- livello di potenza sonora inferiore a 80dB(A);
- durata di vita del motore pari o superiore a 500 ore.
Inoltre queste nuove normative saranno applicate solo agli aspirapolvere e alle scope elettriche, escludendo però quelle a batteria, i robot e gli aspirapolvere centralizzati (particolari aspirapolvere da installare in appartamento con il tubo che si innesta direttamente in apposite bocchette nei muri) così come lava pavimenti e apparecchiature per esterni.
Le etichette energetiche sono differenziate a seconda che gli aspirapolvere siano con "prestazioni generiche", solo per pavimenti duri" o "solo per tappeti o moquette".
Cosa cambia per i consumatori
Dal punto di vista ambientale si è trattato quindi di un’iniziativa importante. Ma per il consumatore è stata davvero una modifica utile? Nello scegliere un prodotto, quanto può fidarsi un acquirente dell’etichetta? I test per l’efficienza energetica sono effettuati tutti nelle stesse circostanze? Sono quindi affidabili e realistici? Noi di Altroconsumo, attraverso i test, continueremo a monitorare l’evoluzione di queste nuove etichette energetiche, così come i cambi che le aziende introdurranno nei loro aspirapolvere.
Con la nuova etichetta energetica ci sono obblighi sia per produttori e rivenditori.
Obblighi per i produttori
- I prodotti immessi sul mercato dall'1 settembre 2017 dovranno essere accompagnati dalla nuova etichettatura energetica.
- I produttori renderanno disponibile la scheda prodotto.
- I produttori indicheranno la classe di efficienza energetica in qualsiasi pubblicità relativa ad uno specifico modello che riporti indicazioni relative all'energia o al prezzo.
- I produttori si assicureranno che qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello ne descriva i parametri tecnici specifici, inclusa la classe di efficienza energetica.
- I produttori metteranno a disposizione un'etichetta elettronica, conforme a quanto disposto dall'allegato II del Regolamento 665/2013.
- I produttori metteranno a disposizione una scheda prodotto elettronica, conforme a quanto disposto nell'allegato III del Regolamento 665/2013.
Obblighi per i rivenditori
- Sui prodotti in esposizione, attaccare l'etichetta fornita con il prodotto, fissandola o appendendola all'esterno dell'apparecchio in modo che sia chiaramente visibile.
- In caso di vendite a distanza e altre forme di vendita (aspirapolvere offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate), in cui gli utilizzatori finali non possano visionare i prodotti in esposizione, accertarsi che il consumatore sia provvisto delle informazioni obbligatorie prima dell'acquisto: fascicolo tecnico (allegato V Regolamento 665/2013).
- Se l'offerta è fatta via internet e sono state messe a disposizione un'etichetta elettronica e una scheda prodotto elettronica, si applicano invece le disposizioni dell'allegato VIII.
- Qualsiasi messaggio pubblicitario o materiale promozionale di uno specifico modello che riporti informazioni tecniche, energetiche o di prezzo, deve necessariamente indicare la classe di efficienza energetica di quel modello.