Gentilissimi,
A fronte del termine della collaborazione con il partner Eataly (fatto che non mi è stato comunicato in anticipo e con trasparenza da smartbox, ma che ho appreso solo quando ho provato a prenotare l'esperienza) ho richiesto all'Assistenza Clienti (irraggiungibile, dato che mi sono interfacciata per più di una settimana con un'assistente virtuale) di effettuare un rimborso per un cofanetto regalatomi, del valore di euro 70, concernente una lezione di cucina presso una delle sedi del Vostro ex partner. Tale richiesta mi viene più volte negata ed anzi mi viene offerto un credito da spendere solo sulla Vostra piattaforma (nella sostanza, la stessa cosa).
A fronte dell'art. 135-bis del Codice del consumo (D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), il consumatore, in presenza di un prodotto non conforme (per la definizione si veda l'art. 129 del medesimo provvedimento), ha diritto ad una serie di rimedi alternativi, tra cui la riduzione proporzionale del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita ex art. 135-quater, nei seguenti casi:
a) il venditore non ha effettuato la riparazione o la sostituzione oppure non ha effettuato la riparazione o la sostituzione, ove possibile, ai sensi dell'articolo 135 ter, commi 1, 2 e 3, oppure ha rifiutato di rendere conformi i beni ai sensi del comma 3;
b) si manifesta un difetto di conformità, nonostante il tentativo del venditore di ripristinare la conformità del bene;
c) il difetto di conformità è talmente grave da giustificare l'immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita; oppure
d) il venditore ha dichiarato o risulta chiaramente dalle circostanze, che non procederà al ripristino della conformità del bene entro un periodo ragionevole o senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
Come detto, smartbox non collabora più con Eataly e, di conseguenza, il servizio che in passato è stato venduto dal primo, non viene più realizzato e non è più prenotabile. Essendo, quindi, il caso di specie sussumibile alla fattispecie di cui alla lett. c), il contratto di vendita deve essere risolto nella sua interezza.
A fronte di ciò, la sottoscritta, in qualità di consumatrice danneggiata da delle pratiche abusive da parte del venditore smartbox, ha diritto ad ottenere il rimborso del prezzo pagato (si veda per ulteriori precisioni l'art. 135-quater).
Sottolineo, per completezza, che oltre all'imbarazzante offerta del diritto di credito, mi viene ovviamente offerto in principio di modificare il cofanetto. Ciò, potrebbe essere equiparabile ad una sostituzione o riparazione che, però, nel caso di specie non risultano possibili: difatti, nessuna delle esperienze in alternativa disponibili è comparabile ad una lezione di cucina (riparazione e sostituzione impossibili ex art. 135-bis comma 2: "Ai fini del ripristino della conformità del bene, il consumatore può scegliere tra riparazione e sostituzione, purché il rimedio prescelto non sia impossibile [...]"). In aggiunta, per la maggior parte, mi vengono proposte delle esperienze che richiedono, ovviamente, il pagamento di una somma aggiuntiva (quindi, oltre il danno, anche la beffa). Si sottolinei, però, che le legge attesta che la riparazione e la sostituzione ex art. 135-ter del Codice del consumo devono essere gratiute per il consumatore.
Trovandomi in tale situazione da ormai più di due settimane (preciso: per una somma di 70 euro, ridicola per un gruppo societario come quello di smartbox, ma rilevante per me), richiedo l'utilizzo di un minimo di buon senso e l'accoglimento della mia richiesta.
Grazie.