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ATTENZIONE ALLE FATTURE DI ACEA ATO 5 DI FROSINONE

Chiuso Pubblico

ACEA

Azienda non attiva

Tipologia di problema:

Altro

Reclamo

A. C.

A: ACEA

28/11/2016

Egregi signori di Acea ato 5 di Frosinone, di seguito la legge/ delibera che inchioda la vostra illecita fattura:Al fine di favorire la massima trasparenza, con la delibera 643/2013/R/idr, l'Autorità ha stabilito alcune regole circa le modalità di esposizione di tali conguagli  in bolletta (articolo 31), nonché circa la loro rateizzazione (articolo 32), allo scopo di garantirne la sostenibilità sociale. Inoltre, si ricorda che  l'articolo 10 della Direttiva in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato (delibera 586/2012/R/idr), prevede che  la bolletta riporti i valori della tariffa applicata all'utente finale e l'ultimo aggiornamento, indicando in modo completo la fonte normativa e l'organismo  da cui deriva.Al fine di evitare comunicazioni fuorvianti a noi utenti, nonché di fornire a quest'ultimi indicazioni rilevanti per una eventuale contestazione o impugnazione dellerichieste di pagamento, si rammenta e precisa che, ai sensi della vigente regolazione, è fatto obbligo ai gestori interessati di:indicare espressamente in bolletta, oltre al periodo di riferimento dei conguagli tariffari precedenti l'anno 2012, il riferimento preciso all'atto deliberativodel soggetto competente che li ha quantificati - sia nel loro importo complessivo sia nell'importo espresso per unità di consumo da applicare all'utenza e ne ha  esplicitato le tempistiche di riscossione[2], nonché il riferimento al consumo a cui l'importo unitario viene applicatonel caso in cui siano già state emesse bollette con l'erronea indicazione alla deliberazione 643/2013/R/idr dell'Autorità.Si rammenta che, in base alle vigenti disposizioni regolatorie, è fatto divieto ai gestori di richiedere all'utenza importi per conguagli pregressi non espressamente  approvati dall'Ente d'Ambito o dal soggetto competente ai sensi degli articoli 31 e 32 della deliberazione 643/2013/R/idr,  ovvero non espressamente deliberati entro aprile 2012 ai sensi dell'art. 34, co. 1, lett. a) del MTT[3].  Si ricorda che la violazione delle disposizioni contenute nei provvedimenti dell'Autorità, costituisce presupposto  per l'esercizio dei poteri sanzionatori previsti dall'art. 2, comma 20, lett. c) della L. 481/95.A seguito di diverse segnalazioni , si è appreso che alcuni gestori del servizio idrico integrato addebitano in bolletta importi  a titolo di conguaglio, relativi a periodi precedenti al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore,    evidenziando come causale il riferimento alla delibera 643/2013/R/idr.Tale causale, in base ai principi di trasparenza, non è corretta, dal momento che la quantificazione di tali importi è decisa  dall'Ente d'Ambito o dal soggetto competente sulla base del metodo tariffario previgente al trasferimento all'Autorità delle  funzioni di regolazione del settore e che i conguagli in esame non derivano dall'applicazione delle nuove regole tariffarie definite  dall'Autorità, ma dalla necessità, valutata dai soggetti competenti nel quadro regolamentare precedente, di assicurare la copertura  di partite di costo sorte nel passato. ATTESO QUANTO PRECEDEe vedendo il persistere di richiesta saldo bolletta, mi vedrò costretto ad adire le vie legali, denunciando, IN PRIMA PERSONA, il responsabile del procedimento. CHIEDOL'annullamento della ultima bolletta a me intestata, la verifica fogna depurazione acquaacquedotto e l'addebito dei nuovi consumi nelle prossime fatture DICHIAROdi aver sempre onorato i miei pagamenti e la volontà di continuare a farlo sulla base di regolare fatturazione reale dei miei consumi.Di avere consumi molto contenuti per via dell'utilizzo anche di un pozzo condominiale che usiamo giornalmente.  C Claudio


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