In relazione alla Vostra comunicazione del 14 luglio 2025 con la quale mi è stato addebitato l’importo di € 298,10 per presunti danni riscontrati alla restituzione del veicolo OPEL MOKKA di cui al contratto in oggetto, contesto formalmente e integralmente quanto comunicato, per i seguenti motivi.
1. Assenza di prova dei danni
Non mi è stata fornita alcuna documentazione fotografica o verbale che attesti lo stato del veicolo al momento della consegna. Le immagini eventualmente trasmesse riguardano esclusivamente i presunti danni riscontrati alla riconsegna e non possono quindi dimostrare che tali danni siano stati causati durante il mio noleggio.
Inoltre, al ritiro del mezzo presso il parcheggio di Napoli non era presente alcun vostro operatore, circostanza che mi ha impedito di effettuare una verifica congiunta dello stato del veicolo.
2. Irregolarità nella procedura di restituzione
Al momento della riconsegna presso la vostra sede dell’aeroporto di Trieste, l’incaricato inizialmente si è rifiutato di controllare il veicolo e di chiudere il contratto alla mia presenza, accettando di procedere solo dopo mia insistenza. Tale comportamento evidenzia una gestione poco trasparente e non conforme alla diligenza professionale dovuta.
3. Difficoltà di comunicazione e assistenza
Per ottenere chiarimenti ho dovuto effettuare numerose telefonate: circa 17 tentativi complessivi e oltre 10 chiamate chiuse prima di ricevere risposta dall’ufficio di Napoli (0817512055), con attese prolungate e mancata assistenza tempestiva. Solo successivamente sono riuscito a parlare con la vostra Branch Manager Sig.ra Laura Cascone (3202210705), che si è dimostrata collaborativa, ma ciò non elimina le criticità riscontrate.
4. Anomalia nel chilometraggio
Nel contratto il chilometraggio iniziale riportato è pari a 35.074 km, mentre al momento della restituzione il veicolo segnava 24.405 km, con una differenza inspiegabile di 10.669 km in meno. Sebbene ciò non incida direttamente sulla questione dei danni, costituisce un elemento di grave incoerenza che mette in dubbio la correttezza della gestione del contratto e la veridicità dei dati da Voi forniti.
5. Riferimenti normativi
Ricordo che, ai sensi dell’art. 1375 del Codice Civile, il contratto deve essere eseguito secondo buona fede; l’art. 1337 c.c. impone di agire in buona fede anche nelle trattative e nella conclusione del contratto; e l’art. 1460 c.c. consente alla parte adempiente di rifiutarsi di adempiere in presenza di un inadempimento grave dell’altra parte.
Inoltre, il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) tutela il cliente da pratiche scorrette e impone chiarezza e trasparenza nei contratti con i consumatori.