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Fornitura Gas Campagnola Giuseppina

Risolto Pubblico

Tipologia di problema:

Altro

Reclamo

G. R.

A: UNION ENERGIA

11/08/2024

Buongiorno, di seguito alla cessazione della fornitura intestata a Campagnola Giuseppina con Codice Cliente 40609, la scrivente Raiano Giovanni nonchè compagno e convivente chiede storno, risarcimento e rimborso della quota già pagata in parte per "Distacco e Riallaccio" in quanto nonostante vi erano degli insoluti non è stata applicata la normativa in quanto la fornitura è stata cessata il giorno 02/08/2024 e quindi di venerdì: la fornitura non può essere sospesa: nei giorni di venerdì e sabato e nei giorni festivi e prefestivi; se al cliente non è stata inviata la comunicazione di costituzione in mora nei modi stabiliti dalla regolazione dell'Autorità e non siano state rispettate alcune tempistiche minime definite dall'Autorità; Riferimenti: Delibera ARG/gas 99/11. - TIMG - Articoli 4, 5, 6 comma 5 Delibera ARG/gas 64/09. - TIVG - Art. 2, comma 3, lettera C) Delibera n. 229/01. articolo 9 Adozione di direttiva concernente le condizioni contrattuali del servizi... Fonte - di seguti Link articolo ufficiale con decreto legge ARERA: Arera: Quando non può essere sospesa la fornitura per morosità? Arera: Quando non può essere sospesa la fornitura per morosità? Inoltre faccio presente che la Sig.ra Giuseppina Campagnola non ha mai ricevuto alcuna PEC (in quanto sprovvista) o raccomandata con ricevuta di ritorno, fatta verifica anche nei Vs. uffici in data odierna (08/08/2024) segue: Se il cliente non paga la bolletta entro il termine di scadenza, indicato sulla bolletta stessa, il venditore ha diritto di recuperare il proprio credito. Per farlo, il venditore deve costituire in mora il cliente, inviandogli una raccomandata con avviso di ricevimento o una PEC (posta elettronica certificata), in cui devono essere indicati almeno: il termine ultimo per il pagamento, e la data presa a riferimento per calcolare questo termine; l'ulteriore termine decorso il quale, se il debito non risulta pagato, il venditore chiederà all'impresa distributrice di sospendere la fornitura; le modalità con cui il cliente deve comunicare al venditore l'avvenuto pagamento; i casi in cui il cliente ha diritto a un indennizzo automatico, se la fornitura viene sospesa senza il rispetto dei termini indicati; se la costituzione in mora riguarda importi non pagati per consumi che risalgono a più di due anni, l'invito ad eccepire la prescrizione per questi importi e le modalità per farlo. Se il debito non viene pagato entro il termine ultimo indicato nella comunicazione di messa in mora, il venditore richiederà all'impresa distributrice di sospendere la fornitura. Questa richiesta non può essere fatta prima che siano trascorsi 3 giorni lavorativi dal termine ultimo per il pagamento e 40 giorni solari dalla data in cui il cliente ha ricevuto la notifica della costituzione in mora (raccomandata o PEC). Riferimenti: Delibera ARG/gas 99/11. - TIMG - Articolo 4 Delibera n. 229/01. articolo 9 e 12.2 Fonte - di seguti Link articolo ufficiale con decreto legge ARERA: Arera: Cosa succede se non si paga una bolletta entro i termini di scadenza? Arera: Cosa succede se non si paga una bolletta entro i termini di scade... Faccio presente che ARERA è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Seguirà PEC, in caso di mancata risoluzione provvederò tramite legali ed inoltre con segnalazione alle autorità Distinti Saluti Raiano Giovanni e Campagnola Giuseppina

Messaggi (1)

G. R.

A: UNION ENERGIA

11/08/2024

Mi scuso, non siete l'azienda UNION GAS E LUCE, contatterò il legale per annullare questa richiesta


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