- in data 22.09.2025 è stato processato l'ordine in oggetto, mediante pagamento con strumento finanziario bancario intestato al sig. omissis, nonché l'indirizzo di spedizione è la propria residenza anagrafica, dato che si evince dal documento identificativo inviato alla Vs compagine sociale.
- in pari data è stata inviata alla Vs Dipartimento di Fatturazione, a mezzo e-mail, il compendio documentale a corredo di cui:
a. verbale di legge 104 emesso dalla Commissione Medica senza necessità di revisione alcuna nel quale viene ascritto in atti, art. 3, co. 3, Legge 104/1992;
b. prescrizione del medico curante datata 07 agosto 2025, ove si certifica "il Signor omissis è portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge 05/02/1992, n. 104. Altresì, Il medico dichiara di avere necessità per i suoi bisogni assistenziali: telefono";
c. documento identificativo rilasciato dal comune di omissis in corso di validità.
- Seguiva riscontro dal Vs dipendente, il quale asseriva "Per poter procedere con l'applicazione dell'IVA agevolata al 4% al suo ordine. abbiamo necessità di una prescrizione autorizzativa nella quale il medico dichiari che lei ha necessità di acquistare il telefono in relazione alla disabilità. È inoltre necessario che la prescrizione sia timbrata dal medico stesso".
- Invero devesi rilevare che, riscontri effettuati presso l'Agenzia delle Entrate, nonché le diposizioni giuridiche vigenti, novellano che per fruire dell'iva ridotta, come nel presente caso di specie, qualora non sia menzionata l'agevolazione in argomento all'interno del verbale della legge 104, "è necessario esibire anche una copia della certificazione rilasciata dal medico curante contenente l’attestazione richiesta per l'accesso al beneficio fiscale".
Infatti, dalla documentazione prodotta, la quale si allega nuovamente, la documentazione medico legale nonché il certificato sanitario, integrano il precetto normativo affinché si possibile ricevere dell'iva ridotta al 4%.
- Alle ore 15:08 il Vs dipendente a mezzo e-mail illustrava “Gentile omissis, Sono omissis del Dipartimento di Fatturazione di Amazon.it. Sono davvero spiacente che, come mi indica nel suo messaggio, recarsi dal medico possa per lei essere poco agevole. Non sono in grado di indicarle i riferimenti di legge che mi chiede, tuttavia, come indicato in precedenza, le confermo che considereremo valida la prescrizione autorizzativa unicamente qualora riporti data, firma e timbro del medico. Le ricordo infine che il termine per inviare la documentazione richiesta è il nono giorno dalla spedizione dell'articolo. Lieto di averle fornito assistenza, colgo l'occasione per augurarle una buona giornata. La ringraziamo per la collaborazione.
- Non è noto, ai sensi di quale novella giuridica viene richiesto al sig. omissis , di rivolgersi nuovamente al medico in virtù che, il professionista sanitario, abbia sottoscritto il documento in originale con la propria firma apposta di seguito al proprio nome e cognome, ai fini della validità dell’atto pubblico.
Voglia illustrare le ragioni giuridiche da sottoporre all’attenzione del medico nonché all’Agenzia dell’Entrate, ribadendo nuovamente che il sig. omissis, è disabile in situazione di gravità ai sensi e per gli effetti dell’art.3, co.3, legge 104, recarsi dal medico genera difficoltà di deambulazione.
- L’asset normativo concernente le certificazioni mediche integrative di cui all’art. 2, comma 2 bis del decreto del Ministro delle Finanze del 14 marzo 1998, siccome modificato dal Decreto del M.E.F. del 7 aprile 2021, pubblicato in G.U. il 4 maggio 2021 e tuttora vigente.
Come a Voi sicuramente ben noto, tale normativa prevede al comma secondo del menzionato articolo 2 che «Ai fini dell'applicazione dell’aliquota del 4 per cento per le cessioni di sussidi tecnici e informatici effettuate direttamente nei loro confronti, le persone con disabilità, al momento dell'acquisto, producono copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata». Il successivo comma 2 bis, introdotto con la modifica normativa dianzi citata, recita che «I certificati di cui al comma 2, dai quali non risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informatico e la menomazione permanente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, come modificato dall'art. 29-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono integrati con la certificazione, da esibire in copia all'atto dell'acquisto, rilasciata dal medico curante contenente la relativa attestazione, richiesta per l'accesso al beneficio fiscale».
Tutto ciò premesso, Vi Invito, a voler provvedere, nel termine di 15 giorni, dal ricevimento della presente a processare l’ordine applicando l'iva ridotta al 4%, in ragione della documentazione prodotta nonché dalle disposizioni richiamate, nei confronti del Sig. omissis, titolare di legge 104, nonché disabile in situazione di gravità e/o a fornire la circostanziata disposizione giuridica, la quale enuclea che il certificato del medico curante debba essere corredato da un timbro.
In mancanza, si adirà all’Autorità Giudiziaria competente, informando altresì l’Agenzia delle Entrate, previa conciliazione del quale già finora si avanza l’attivazione.
La presente vale quale atto di formale messa in mora, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1219 e ss c.c., ed interruttivo di ogni termine prescrizionale e/o di ogni decadenza ad ogni effetto di legge.
Con ogni più ampia riserva di diritti, ragioni e azioni