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Mancato ottemperamento obblighi contrattuali da parte di EF

Risolto Pubblico

Tipologia di problema:

Altro

Reclamo

D. S.

A: EF EDUCATIONAL

07/04/2020

Buongiorno,Ho prenotato verso fine febbraio un viaggio di istruzione presso EF Education First per Cambridge con partenza 19 aprile. Pur essendo a conoscenza della situazione coronavirus e avendo specificato piú volte che in caso di mancata partenza (cause coronavirus) non avrei potuto posticiparla. Loro mi hanno rassicurato telefonicamente promettendomi che avrei potuto ricevere il rimborso dell'intera somma direttamente sul conto corrente (rimborso monetario). Ho firmato un contratto che nelle condizioni, precisamente Art.12, prevede il rimborso per cause di forza maggiore. Oggi, in data 7/aprile vengo contattato telefonicamente e mi viene detto che per via del decreto legge 9/2020 le condizioni contrattuali sono cambiate e che EF può rimborsarmi SOLO tramite Voucher Travel spendibile sul loro sito. Dopo che con tantissima fatica ho messo da parte i soldi per fare un viaggio di istruzione strumentale all'ottenimento di una certificazione necessaria entro agosto per lavorare e studiare, sono costretto a vedere i miei risparmi sfumati nella possibilità inutile di ottenere un altro viaggio entro un anno. EF Education First non ha ottemperato gli obblighi contrattuali, quali:''Art. 12 – Annullamento per Cause di ForzaMaggiore - Gli EF Organizers hanno il diritto diannullare il programma per cause di forzamaggiore. In tali casi di annullamento,gli EFOrganizers procedono alla restituzione, anche peril tramite della EF Education Srl, ed entro isuccessivi sette giorni lavorativi, delle sommepercepite, senza alcun interesse e/o penalità disorta.''e Articolo 9. che sostiene che sarei dovuto essere contattato in caso di modifica delle condizioni contrattuali. Cosi non è stato e ora NON posso assolutamente recedere e riavere i miei soldi indietro.Inoltre il decreto da lorocitato sostiene quanto segue:‘’’… l'organizzatore PUO' offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualita' equivalente o superiore, PUO' procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell'articolo 41 del citato decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, oppure PUO' emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.’’Quindi ottenere un rimborso monetario è legalmente possibile.Gentile staff di altroconsumo io non so piú cosa fare. Grazie mille in anticipo.Buon lavoro.

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EF EDUCATIONAL

A: D. S.

16/04/2020

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