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MANCATO RITIRO RAEE

Chiuso Pubblico

Tipologia di problema:

Altro

Reclamo

M. R.

A: MONDO CONVENIENZA

25/06/2021

Spett.le IRIS Mobili S.r.l/Mondo Convenienza,in data 16/06/2021 abbiamo acquistato sul portale “www.mondoconv.it” una lavastoviglie Candy modello CMLS1252, (vedi fattura n. 1.483.756 del 22/06/2021, allegata) per un importo di € 189.00, più € 4.76 di contributo RAEE. Al momento della consegna, avvenuta il 23/06/2021, il corriere incaricato da Mondo Convenienza ci ha informato che non avrebbe assolutamente effettuato il ritiro dell’usato: né contestualmente, né successivamente, tantomeno fornendo un contatto da chiamare per organizzare in seguito il ritiro del RAEE. Durante la fase di acquisto, inoltre, nel portale veniva indicato un servizio per il trasporto ed il montaggio (vedi screenshot allegato) regolarmente pagato e non avvenuto nella sua interezza. Il montaggio non è stato eseguito, ma solo il trasporto al piano. Ora, i venditori/distributori devono organizzare il ritiro dei RAEE - ovvero dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - ogni volta che vendono Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) nuove, con il sistema denominato “uno contro uno”, attivo ormai dal Giugno 2010, come aggiornato dal D.lgs. 14 marzo 2014, n. 49. In pratica, ogni qual volta un consumatore decide di acquistare una nuova apparecchiatura (lavastoviglie, per esempio), il venditore a cui si rivolge è obbligato ad organizzare il ritiro e la raccolta dell'analoga apparecchiatura usata (nell'esempio, la vecchia lavastoviglie, nelle foto allegate), gratuitamente. E, da parte sua, il consumatore deve contribuire pagando l'eco-contributo RAEE, un sovrapprezzo previsto dalla normativa vigente che il produttore può far gravare sugli apparecchi, destinato a coprire i costi delle attività di recupero (vedi i 4.76 € di contributo RAEE di cui sopra), e che spesso è compreso nel prezzo del bene. Il venditore che si rifiuta di ritirare l'apparecchiatura elettronica vecchia, a fronte dell'acquisto di una nuova dello stesso tipo, oppure che effettua il ritiro chiedendone il pagamento, è punibile con l'applicazione di una sanzione amministrativa variabile da 150 a 400 € [Omesso ritiro “1 contro 1” o “1 contro 0” - Art. 38 D.lgs. 14 marzo 2014, n. 49: Il distributore che non ritira a titolo gratuito un RAEE domestico, a fronte dell’acquisto di un AEE o, per i RAEE di piccolissime dimensioni senza obbligo di acquisto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 400 euro per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso]. Il commerciante può rifiutare il ritiro gratuito solo se vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato del ritiro, o se sia evidente che l’apparecchiatura non contiene i suoi componenti essenziali (per esempio, frigorifero senza motore) o che contiene rifiuti diversi dai RAEE (per esempio, forno riempito di calcinacci) e questo non è il nostro caso.I negozi che fanno vendita a distanza, quindi i siti di e-commerce o le televendite, possono ritirare il RAEE nel luogo di consegna del nuovo apparecchio, a casa o in negozio, oppure in altri luoghi ma senza arrecare disagio al cliente. Non potrà quindi essere un luogo di ritiro molto lontano o scomodo e dovrà essere indicato nel contratto o, in caso contrario, il consumatore può anche pretendere di annullare l'acquisto e di essere rimborsato integralmente, restituendo il prodotto. Al cliente deve essere garantito un arco di tempo ragionevole dal momento dell'acquisto per chiedere il ritiro del proprio apparecchio, e questo non è avvenuto.

Messaggi (1)

M. R.

A: MONDO CONVENIENZA

08/07/2021

Buongiorno, vorrei ottenere quantomeno una risposta, da parte dell'azienda interessata, in merito alla violazione della normativa vigente sui RAEE, ed eventualmente un rimborso per il disagio arrecatoci. Anche in forma di buono sconto per futuri acquisti. Grazie per il supporto. Buona giornata MR


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