Gentile Sig. Filippi,
la ringraziamo per l'attenzione rivolta ai nostri prodotti e per averci fatto pervenire la sua osservazione.
La frase che Lei afferma di trovare non appropriata è in realtà corretta e veritiera.
L’offerta promozionale cui Lei fa riferimento è riconducibile alle vendite sottocosto di cui all’art. 1 D.P.R. n. 218/2001 il quale definisce come vendita sottocosto quella “effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell’imposta del valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati”.
Gli spot portano a conoscenza del consumatore la natura di tale offerta specificando che si tratta di un “sottocosto” e che, per l’appunto, quei modelli di divano prodotti in stock limitati e, quindi, vendibili fino ad esaurimento scorte, il cliente può pagarli “[…] meno di quello che è costato a farli”.
L’iniziativa promozionale “Sottocosto” è stata posta in essere nel rispetto delle disposizioni normative in materia e, dunque, alla luce di quanto sopra esposto, la comunicazione veicolata da Poltronesofà nello spot pubblicitario da Lei richiamato è veritiera.
Cordialmente,
Per poltronesofà
Customer Care
poltronesofà Spa