WindTre ha deciso il suo recesso unilaterale dall'opzione PienoWind (che non è un contratto/tariffa telefonica ma solo un'OPZIONE di acquisto di credito telefonico) senza rispettare la scadenza del periodo pre-pagato - e con effetto retroattivo sul credito accumulato negli anni - in violazione dell'art. 98 septiesdecies, comma 4 del Codice europeo delle Comunicazioni elettroniche.
Per giustificarsi si appella al comma 5 dello stesso Codice, che invece è rivolto alla tutela degli utenti quando scelgono di recedere dal loro PIANO TARIFFARIO piuttosto che sottostare a nuove e peggiori condizioni contattuali imposte dall'operatore telefonico.
La confusione tra il comma 4 ed il comma 5 non è certo avvenuta in buona fede, ma la cosa grave è che nemmeno Altroconsumo si accorge di quanto ciò sia grave e palese.
Nemmeno agli associati garantisce l'assistenza per far valere il loro diritto alla corretta applicazione del Codice, quando invece dovrebbe denunciare l'imbroglio all'AGCOM per la difesa di tutti i consumatori.