indietro

Clausola meramente potestativa

In lavorazione Pubblico

Free2move Italia S.r.l.

Apri un reclamo

Tipologia di problema:

Autonoleggio

Reclamo

R. V.

A: Free2move Italia S.r.l.

24/01/2026

Sono cliente di codesta Free2move Italia Srl del gruppo Stellantis, attiva con servizi di car-sharing in diverse città italiane ed europee. Con email martedì 20/01/2026 05:45, codesta Società mi ha comunicato quanto segue: "nonostante i numerosi solleciti e avvertimenti relativi alla tua guida, i nostri dati telematici mostrano un nuovo comportamento rischioso durante il tuo recente utilizzo. Come indicato nelle nostre precedenti e-mail, è stata applicata una tariffa fissa di 5,00 € (IVA inclusa)". Mi è stato in effetti addebitato l'importo di 5 euro (vedi fattura acclusa). In proposito, ho verificato che i "termini e condizioni generali di contratto" (https://fr2.mv/asset-18621), all'articolo 16.3, prevedono che "i veicoli possono essere dotati di sensori che valutano lo stile di guida del Cliente, il che include velocità, cambi di direzione repentini (guida spericolata), frenate brusche, violazioni ricorrenti dei limiti di velocità o qualsiasi altra guida pericolosa. In tali casi, Free2move si riserva il diritto di: contattare il Cliente e chiedergli di adattare il suo stile di guida; addebitare al Cliente una somma fissa come definito nell’Allegato tariffe e costi; modificare l’importo della pre-autorizzazione richiesta prima dell’inizio del Noleggio, in eccesso o in difetto; offrire al Cliente tariffe preferenziali o sconti; bloccare qualsiasi ulteriore utilizzo dei nostri Veicoli; bloccare temporaneamente l’account del Cliente, fino al ripristino dei requisiti di sicurezza". In merito, osservo che la clausola in questione pare priva di adeguata determinatezza ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., poiché utilizza nozioni vaghe (“guida spericolata”, “violazioni ricorrenti”, “qualsiasi altra guida pericolosa”) senza indicare soglie, criteri tecnici, metriche o parametri oggettivi che consentano al consumatore di prevedere quando e come le misure vengano applicate. Inoltre, riservando alla società la facoltà di incidere unilateralmente su costi e diritti del cliente, senza criteri predeterminati, la clausola presenta profili di potestatività vietata (art. 1355 c.c.) e di vessatorietà ex artt. 33–36 Codice del Consumo, nonché di difetto di trasparenza (art. 34 Cod. Cons.). Chiedo pertanto che codesta Società comunichi, e auspicabilmente renda pubblici: - i parametri tecnici rilevati dai sensori (soglie, frequenze, durate); - i criteri di valutazione e ponderazione dei dati; - il collegamento puntuale tra condotte e specifiche conseguenze (addebiti, blocchi, variazioni di pre-autorizzazione); - le garanzie procedurali (preavviso, contraddittorio, contestazione). Grazie


Hai bisogno di aiuto?

I nostri avvocati esperti in diritto del consumo sono a disposizione dei nostri soci per fornire un consiglio personalizzato

Chiama il nostro servizio

I nostri avvocati avvocati sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:00 alle 17:00 (il venerdì fino alle 16:00).