Gentile Sig. Riccardo M.,
La ringraziamo per averci contattato.
Entrando nell'area di parcheggio, il conducente accetta di essere vincolato ai termini e alle condizioni contrattuali per l'uso del parcheggio stesso predisposte da Parkdepot Srl, in qualità di gestori autorizzati del parcheggio.
L'area di parcheggio in questione è privata ad uso esclusivo privato. Il contratto si conclude per comportamento concludente da parte del conducente che entrando accetta le condizioni di utilizzo del parcheggio (pratica standard per tutti i parcheggi anche a pagamento quali silos).
Per la legge, i comportamenti concludenti sono validi a tutti gli effetti, nel senso che hanno un’efficacia giuridica precisa, proprio come se fossero un contratto scritto.
Le condizioni del contratto e le condizioni di parcheggio sono esposte in modo chiaro e visibile in diversi punti, sia all'ingresso che all'interno dell'area di parcheggio.
Come indicato dalla segnaletica dei Termini e Condizioni, il partner contrattuale (il conducente che entra) deve una penale contrattuale di 40euro se viene superato il tempo massimo di sosta consentito di 1ora e 30 minuti.
Per quanto concerne l’importo da pagare, questo comprende i costi vivi per ogni pratica.
In secondo luogo, la penale contrattuale che applichiamo ai trasgressori è parametrata al danno economico che l’esercizio commerciale potrebbe subire a causa dell’abusiva occupazione del posto auto per una mancata vendita.
Si evince che la permanenza abusiva del veicolo, prolungata per più ore nell’orario di apertura del punto vendita, può astrattamente provocare un danno di gran lunga maggiore rispetto a quello della nostra penale contrattuale che, però, abbiamo deciso di limitare in un importo fisso (impostato come sopra, per l’importo medio di una sola vendita persa) per ragioni di semplificazione ed efficienza anche perché aumentarlo in misura proporzionale, rapportata all’effettivo danno provocato dal protrarsi della sosta abusiva, condurrebbe alla richiesta di importi troppo elevati, sebbene allineati al danno subito dall’esercente.
Secondo l'articolo 1382 Codice Civile, il contratto può prevedere una clausola penale quale predeterminazione convenzionale dell'importo dovuto dalla parte inadempiente, sia in caso di mancato adempimento dell'obbligazione principale, sia in caso di ritardo nell'esecuzione della stessa. Tale importo, denominato penale, è dovuto indipendentemente dalla dimostrazione del danno effettivamente subito dalla parte non inadempiente. Conseguentemente, la parte che subisce l’inadempimento o il ritardo può esigere la somma concordata a titolo di penale anche qualora non sia in grado di dimostrare l’esistenza di un danno concreto.
Alla luce di quanto sopra esposto,Le chiediamo gentilmente di ottemperare al pagamento della penale contrattuale e Le raccomandiamo di rispettare le condizioni durante la sua prossima permanenza nell'area di parcheggio.
Per qualsiasi domanda, La preghiamo di non esitare a contattarci.
Cordiali saluti,Il Team di Parkdepot
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