Buongiorno,dalla verifica del Conto per anticipata estinzione inoltratomi, circa la precedente CQS da liquidare, si rappresenta il presente rilievo:non vengono indicati in maniera chiara i calcoli del conteggio estintivo, ma in particolare sembra non siano stati presi in considerazione i cosiddetti costi “up front”.A seguito della sentenza 263/2022, La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell'art. 11, octies, comma 2, del D.L. 73/21 (Decreto sostegni bis, convertito con la legge 106/21), nella parte in cui veniva limitato ad alcune tipologie di costi sostenuti per il finanziamento il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata (cd. costi recurring).Pertanto anche relativamente ai contratti di consumo stipulati precedentemente al 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies TUB) sussiste, quindi, il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata, alla riduzione sia dei costi recurring (relativi all'intera durata del contratto), sia dei costi up front (relativi al momento della stipulazione del contratto).Per quanto sopra esposto, SI CHIEDE:di voler procedere ad effettuare il ricalcolo del “Conto per anticipata estinzione Cessione al 1/2/23”, affinché vengano presi in considerazione anche i costi da me sostenuti allora, al momento della stipula del contratto (costi up front), di oltre 900 euro.Si Rimane in attesa di un tuo cortese cenno di risposta.Cordialmente