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Estinzione anticipata prestito

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CA Auto Bank

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Tipologia di problema:

Finanziamenti

Reclamo

S. S.

A: CA Auto Bank

06/03/2024

All’attenzione dell’ufficio reclami di CA AutoBank, in merito al prestito personale contratto n. 5000368520. Con la presente intendo sporgere reclamo nei confronti della Vostra banca, in quanto risulta impossibile ottenere il conteggio per l’estinzione anticipata del suddetto prestito. L’area personale del sito www.ca-autobank.it/my-ca-autobank è inutilizzabile e priva di documenti del contratto in essere. Mi sono rivolto al vostro servizio clienti diverse volte nelle ultime settimane senza tuttavia ottenere alcun risultato. Ripercorrendo cronologicamente le fasi di questa controversia: · In data 12/02/2024 richiesta tramite mail a prestiti.personali@ca-autobank.com; ricevuta risposta indicando un altro indirizzo mail a cui indirizzare la richiesta. · In data 14/02/2024 richiesta tramite mail all’indirizzo suggerito customer.care@ca-autobank.com ; ad oggi nessuna risposta ricevuta. · In data 15/02/2024 contattato il servizio clienti; l’operatore richiedeva il conteggio tramite sistema e comunicava che avrei ricevuto il documento tramite indirizzo mail. · In data 19, 20, 21, 23, 27 e 29/02/2024 e ancora 01 e 04/03/2024 contattato il servizio clienti, che in sintesi ha sempre preso tempo chiedendo di richiamare dopo 24/48h se non avessi ricevuto il documento via mail. Sorvolando sulla scarsa funzionalità ed efficacia dei processi aziendali (sistema informatico fallace, mancate comunicazioni interne, impossibilità di essere richiamati ma dover sentire tre minuti di voci registrate prima di poter effettivamente parlare con un operatore e dubbia cortesia e professionalità di alcuni operatori), ritengo scorretto continuare a pagare gli interessi di un prestito che vorrei estinguere se mi fosse permesso. Ritengo grave quanto stia accadendo (o meglio non accadendo) in quanto questa attesa, oltre a risultare un costo senza alcuna mia responsabilità, viola espressamente l’articolo 17 della Legge 895 Regolamento di attuazione della Legge 180/1950, secondo il quale “l'istituto ha l'obbligo di rilasciare il conteggio estintivo entro e non oltre 10 giorni, che decorrono dal momento in cui è stata ricevuta la richiesta.” Certo di un vostro celere riscontro, porgo cordiali saluti.


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