indietro

pratica commerciale scorretta

Chiuso Pubblico

Gefil spa La Spezia

Apri un reclamo

Tipologia di problema:

Altro

Reclamo

A. C.

A: Gefil spa La Spezia

28/12/2017

La Gefil spa , con sede legale a La Spezia, richiede per il presunto mancato pagamento del contributo di bonifica di circa 8,00 per l’anno 2013 ,un importo di € 109,81, significando che in difetto provvederà ad iscrivere il fermo amministrativo della vettura di mia proprietà.Si fa presente che il Consorzio di bonifica integrale, comprensorio Sarno, addebita € 4,00, al contribuente, per” recupero spese di gestione,stampa,spedizione ed incasso dell’avviso”.Il pagamento del contributo in questione aveva già formato oggetto di contestazione da parte dello scrivente in quanto l’immobile ,oggetto del contributo stesso, era stato alienato nel corso del 2013.Si segnala , in ogni caso e per le opportune valutazioni, la sproporzione tra il presunto credito e la misura cautelare adottata, oltre che le spese eccessive che il Consorzio addebita al contribuente per l’ordinaria riscossione del contributo.

Messaggi (2)

Gefil spa La Spezia

A: A. C.

02/01/2018

Egregi SignoriRiscontriamo con la presente il Vs/ reclamo del 28 dicembre u.s. relativo alla pratica Cesare Moscariello.Premesso che lo scrivente Concessionario, svolga attività di semplice esattoria pe conto dei propri Enti, risulta chiaro che eventuali reclami relativi alla validità del credito vantato dall'Ente, va fatta valere esclusivamente nei confronti di quest'ultimo (bene alienato).Per quanto attiene alla ns. attività possiamo rilevare semplicemente che i rapporti con il consorziato in questione, hanno avuto inizio nel mese di aprile 2013 con l'invio dell'avviso di pagamento volontario ed anno avuto, nel tempo le allegate comunicazioni ....Avviso di Pagamento/sollecito n. 4860144833 notificato in data 9/12/2013Ingiunzione di Pagamento n. 4891059353 notificata in data 18/03/2015Sollecito di pagamento DL 228 n. 00120169001784229000 inviato in data 26/8/2016Comunicazione Preventiva di Fermo Amministrativo n. 00120170004368911000 emessa in data 4/12/2017 ( in notifica).In nessuna di queste occasioni il contribuente ha manifestato rilievi di sorta.In chiusura desideriamo richiamare la Vs/ attenzione - per quanto serva - che neppure gli importi citati dal Vs/ assistito corrispondono alla realtà.Dalla documentazione allegata potrete, infatti, rilevare che l'importo originariamente dovuto all'Ente, non era pari agli 8 Euro segnalati, ma di Euro 40,18.Riteniamo di aver pertanto adempiuto, con trasparenza e correttezza alla gestione delle attività di riscossione affidateci.Distinti salutiGe.Fi.L. SpaIl Funzionario Responsabile della RiscossioneAntonio BertèTel. 049/8075988

A. C.

A: Gefil spa La Spezia

02/01/2018

In ordine a quanto comunicato da Gefil spa lo scrivente &#232 costretto a ribadire che aveva a suo tempo contestato al Consorzio di bonifica l’ammontare del contributo richiestogli in quanto non era pi&#249 proprietario di uno dei due immobili , oggetto di tale contributo, ma non ha mai avuto riscontro ,se non tramite le azioni dell’Agente della riscossione.Pur a prescindere dalla circostanza della validit&#224 e dell’entit&#224 del credito vantato dall’Ente, il preavviso di fermo &#232 comunque illegittimo in quanto sproporzionato rispetto al presunto credito e non motivato in ordine alla ricorrenza dei presupposti necessari per l’adozione di tale provvedimento. Il Concessionario,infatti, abusando della propria discrezionalit&#224, ha adottato autonomamente il provvedimento senza valutare se vi fossero esigenze concrete che giustificassero il preavviso di fermo, in relazione alla modesta entit&#224 del credito vantato, alle condizioni soggettive del debitore e al rischio di compromettere la garanzia del credito.Il contributo relativo agli anni precedenti il 2013 e successivi al 2013 risulta regolarmente corrisposto.Si evidenzia, inoltre,che in base a consolidata giurisprudenza, anche in capo all’agente della riscossione sussiste responsabilit&#224 in quanto &#232 in grado di valutare la legittimit&#224 della pretesa e qualora non provveda ad annullare il provvedimento cautelare, adottato indiscriminatamente,avr&#224 agito se non in mala fede, senz’altro con colpa grave,ovvero in assenza della normale prudenza, con il conseguente obbligo di risarcimento del danno patrimoniale ai sensi degli art.96 cpc e 2043 cc.Per quanto riguarda,poi, gli oneri eccessivi riconosciuti alla Gefil per la riscossione ordinaria dei contributi si richiede , a sensi della vigente normativa in materia, copia del contratto di concessione, stipulato con il Consorzio.


Hai bisogno di aiuto?

I nostri avvocati esperti in diritto del consumo sono a disposizione dei nostri soci per fornire un consiglio personalizzato

Chiama il nostro servizio

I nostri avvocati avvocati sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:00 alle 17:00 (il venerdì fino alle 16:00).