In ordine a quanto comunicato da Gefil spa lo scrivente è costretto a ribadire che aveva a suo tempo contestato al Consorzio di bonifica l’ammontare del contributo richiestogli in quanto non era più proprietario di uno dei due immobili , oggetto di tale contributo, ma non ha mai avuto riscontro ,se non tramite le azioni dell’Agente della riscossione.Pur a prescindere dalla circostanza della validità e dell’entità del credito vantato dall’Ente, il preavviso di fermo è comunque illegittimo in quanto sproporzionato rispetto al presunto credito e non motivato in ordine alla ricorrenza dei presupposti necessari per l’adozione di tale provvedimento. Il Concessionario,infatti, abusando della propria discrezionalità, ha adottato autonomamente il provvedimento senza valutare se vi fossero esigenze concrete che giustificassero il preavviso di fermo, in relazione alla modesta entità del credito vantato, alle condizioni soggettive del debitore e al rischio di compromettere la garanzia del credito.Il contributo relativo agli anni precedenti il 2013 e successivi al 2013 risulta regolarmente corrisposto.Si evidenzia, inoltre,che in base a consolidata giurisprudenza, anche in capo all’agente della riscossione sussiste responsabilità in quanto è in grado di valutare la legittimità della pretesa e qualora non provveda ad annullare il provvedimento cautelare, adottato indiscriminatamente,avrà agito se non in mala fede, senz’altro con colpa grave,ovvero in assenza della normale prudenza, con il conseguente obbligo di risarcimento del danno patrimoniale ai sensi degli art.96 cpc e 2043 cc.Per quanto riguarda,poi, gli oneri eccessivi riconosciuti alla Gefil per la riscossione ordinaria dei contributi si richiede , a sensi della vigente normativa in materia, copia del contratto di concessione, stipulato con il Consorzio.