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Reclamo ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 28/07/1950, n. 895

Chiuso Pubblico

Banca Popolare Pugliese

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Tipologia di problema:

Finanziamenti

Reclamo

A. P.

A: Banca Popolare Pugliese

16/01/2025

Spett. BANCA POPOLARE PUGLIESE, Il sottoscritto cliente della Banca Popolare Pugliese e socio di Altroconsumo Codice socio: 7448488-52 Dott. Antonio PALUMBO, è titolare del contratto di cessione del quinto dello stipendio N° 106295.B specificato 1/7 - Copia per Cliente in allegato in formato file con Livello di conformità applicato e valido: PDF/A-2a (all.1) il quale è stato stipulato presso la filiale di Foggia. Con la presente, lo scrivente sporge formale reclamo nei confronti della Banca Popolare Pugliese, in quanto, alla data odierna, non è ancora pervenuto al sottoscritto il Conto per anticipata estinzione della Cessione attualmente in itinere. Ripercorrendo cronologicamente le fasi di questa controversia: • In data 23/10/2024 alle ore 07:46, il sottoscritto cliente di Banca Popolare Pugliese recapitava a mezzo la propria p.e.c. dr.antonio.palumbo@libero.it al seguente indirizzo telematico: contiestintivicqs@bpp.it formale richiesta del conteggio estintivo del finanziamento N° 6 661 1284541 1949249 di cui in allegato in formato file con Livello di conformità applicato e valido: PDF/A-2a firmato digitalmente e con apposizione di marca PADES-T utilizzando l’apposito modulo (all.2). • In data 15/01/2025 alle ore 14:23, lo scrivente, non ricevendo, alla data odierna, alcuna risposta, contattava l’Assistenza Clienti al seguente recapito di telefonia fissa: +39 051 499 2156 la cui operatrice rendeva edotto il sottoscritto che tale servizio non si occupa di finanziamenti. Ritengo scorretto continuare a pagare gli interessi di una cessione del quinto che il sottoscritto sta valutando di estinguere anticipatamente. Ritengo altresì grave quanto stia accadendo (o meglio non accadendo) in quanto questa attesa, oltre a risultare un costo senza alcuna responsabilità in capo al sottoscritto cliente di Banca Popolare Pugliese, viola espressamente l’articolo 17 Conto del residuo debito per cessione preesistente del D.P.R. 28/1950, n. 895, il quale al comma 1 statuisce testualmente che: “L'impiegato o il salariato che abbia una cessione in corso verso uno degli istituti indicati nell'art. 15 del testo unico e intenda contrarre un nuovo prestito verso cessione di quote di stipendio o di salario deve chiedere all'istituto cessionario il conto del residuo debito, al fine della estinzione di quest'ultimo.” A riguardo è giusto richiamare la giurisprudenza Cass. Civ., sez. I, del 12 maggio 2006, n. 11004 che, in relazione ad una massima già espressa dalla Suprema Corte (in particolare Cas. Civ. 12093/2001), ha affermato che «la pretesa alla documentazione da parte di un cliente della banca è “un diritto autonomo che, pur derivando dal contratto, è estraneo alle obbligazioni tipiche che ne costituiscono lo specifico contenuto”». In mancanza di un riscontro entro 15 giorni dal ricevimento della presente, il sottoscritto cliente di Banca Popolare Pugliese e socio di Altroconsumo non esiterà ad adire le vie legali a tutela dei propri diritti. In attesa di un repentino riscontro e, restando disponibile ad integrare la presente con ulteriori documenti e/o a essere eventualmente contattato presso il recapito di telefonia mobile indicato nell’allegato 2 alla presente, lo scrivente porge distinti saluti Il cliente di Banca Popolare Pugliese Dr. Antonio PALUMBO

Richiesta di assistenza 20 gennaio 2025

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