Oggetto: Proposta di vendita Fiat 500 Targa GH807HK – Caparra confirmatoria
Egregio Sig. Mateus Possati Figueira,
In riferimento alla Proposta di Vendita del 12/09/2025 sottoscritta da Lei e da
Fiorenzo Auto Roma S.r.l.s., relativa alla vettura Fiat 500 “E” Opening Edition – Targa
GH807HK, desideriamo precisare quanto segue.
1. La proposta, da Lei sottoscritta e da noi accettata, costituisce a tutti gli effetti
contratto di compravendita valido e vincolante ai sensi dell’art. 1326 c.c., come
chiaramente riportato nel documento firmato da entrambe le parti.
2. È stato da Lei versato, a titolo di caparra, l’importo di € 2.000,00 mediante bonifico
del 12/09/2025, la cui causale riporta espressamente la dicitura “caparra”.
3. Ai sensi dell’art. 1385 c.c., e secondo costante giurisprudenza, qualora non sia
diversamente specificato, la caparra deve intendersi confirmatoria. Pertanto,
l’importo da Lei corrisposto rientra pienamente in questa previsione normativa.
4. Fin dall’inizio era stato concordato che, qualora il Ministero non avesse approvato
l’esenzione IVA connessa al Suo status diplomatico, la nostra società avrebbe
comunque applicato uno sconto equivalente, così da portare il prezzo complessivo
della vettura a € 20.000,00.
5. È altresì pacifico che la gestione della pratica di esenzione fosse di Sua
competenza. A conferma di ciò, vi sono numerosi messaggi da parte Sua nei quali Lei
stesso dichiarava che avrebbe comunque proceduto all’acquisto della vettura, sia in
caso di ottenimento dell’esenzione ministeriale, sia in caso di sconto diretto da parte
nostra. L’unica eventualità in cui Lei aveva manifestato la volontà di recedere, pur
senza che ciò trovasse giustificazione legittima, era qualora la spesa complessiva non
fosse stata contenuta tramite esenzione o sconto.
6. Per ulteriore disponibilità commerciale, Le è stato persino proposto, per eccesso di
zelo, un coupon di pari importo da poter utilizzare per l’acquisto di un’altra vettura
presso il nostro autosalone.
7. Alla luce di quanto sopra, non sussiste alcun inadempimento da parte nostra che
possa giustificare la restituzione della caparra. Al contrario, la somma da Lei versata
rappresenta a tutti gli effetti caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. e, come tale,
resta legittimamente trattenuta dalla nostra società. In caso di recesso unilaterale da
parte Sua, infatti, trova applicazione l’art. 1453 c.c., che conferma il nostro diritto a
trattenere la caparra a titolo di risarcimento minimo.
Rimaniamo a Sua disposizione per la regolare esecuzione del contratto alle condizionipattuite, nel reciproco interesse di concludere positivamente la trattativa,
Chiedo cortesemente chr la risposta sia pubblicata nel fascicolo del reclamo; cosicché la nostra posizione risulti chiara
Distinti saluti.
Roma, 24/09/2025
Fiorenzo Auto Roma S.r.l.s.
Il Legale Rappresentante
Antonio Maria Greco
Antonio Maria Greco
Fiorenzo Auto Roma by AMG
Via Del Casale di S. Basilio 49 00136
3803468661
Il giorno ven 31 ott 2025 alle 17:30
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