Ricordo anche alla società che ai sensi dell’art. 125, comma 2 del T.U.B Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati(garanti, soci illimitatamente responsabili) in occasione della prima segnalazione asofferenza.Il cliente consumatore, ai sensi dell’articolo 125 del T.U.B., va informato quando,per la prima volta, viene classificato “negativamente” (ossia quando si evidenzia uninadempimento persistente o una sofferenza) tale informativa deve essere preventiva,cioè va trasmessa prima dell’invio della prima segnalazione “negativa”12. Per garantirel’inoltro delle segnalazioni nei termini previsti, l’intermediario può – se necessarioprevia integrazione del contratto di finanziamento – preavvertire ildebitore/consumatore anche attraverso l’uso di mezzi elettronici o telematici, quali adesempio email o sms, che consentano il tempestivo e sicuro recapito dell’informazione. L'unica raccomandata inviata da voi è di pochi giorni fa.