Ecobonus 2026: aliquote, limiti e chi può ottenerlo
Nel 2026 l’Ecobonus consente di recuperare il 36% delle spese, che sale al 50% per il proprietario o titolare di un diritto reale sull’abitazione principale. La guida chiarisce chi ha diritto alla detrazione, quali limiti si applicano e come utilizzarla nel 730.
In questo articolo
Nel 2026 l’Ecobonus permette di recuperare in 10 anni il 36% delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica ammessi. La detrazione sale al 50% quando la spesa è sostenuta dal proprietario o dal titolare di un diritto reale sull’immobile adibito ad abitazione principale.
Chi ha sostenuto la spesa negli anni scorsi continua a detrarla con le percentuali che ha utilizzato nelle precedenti dichiarazioni.
In questa guida spieghiamo chi può ottenere l’Ecobonus, quanto si può recuperare e come utilizzare la detrazione nel 730. Per il dettaglio degli interventi ammessi e dei documenti necessari puoi consultare le due guide dedicate.
Cos'è l'Ecobonus e a chi spetta
L’agevolazione in generale spetta ai soggetti residenti e non residenti, titolari di qualsiasi tipologia di reddito, tuttavia, chi percepisce solo redditi soggetti a tassazione separata (cedolare secca, regime forfettario...) non può detrarre nulla dalle imposte che paga. Rientrano tra i beneficiari le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).
La detrazione spetta ai:
- proprietari e nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento quali usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- locatari o comodatari (previo consenso del legittimo possessore);
- soci di cooperative divise e indivise;
- imprenditori individuali e soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari) per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
- Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili di loro proprietà, adibiti a edilizia residenziale pubblica.
La spesa massima detraibile è riferita all’immobile, da dividere tra gli aventi diritto in base alla quota di spesa sostenuta.
Familiari conviventi
La detrazione spetta anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile ristrutturato, a condizione che sostenga le spese e siano intestati a lui bonifici e fatture. Se manca l’intestazione nei documenti, basta annotare sulla fattura la percentuale di spesa da lui sostenuta.
La convivenza deve sussistere già al momento in cui si effettuano i lavori. Non serve un contratto di comodato tra familiari, basta un’autocertificazione per dichiarare di esser convivente. Per familiari s’intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
La detrazione spetta al familiare per i costi sostenuti per la ristrutturazione di una qualsiasi delle abitazioni in cui si esercita la convivenza, quindi anche per la riqualificazione delle seconde case.
Ferme restando tutte le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali all'esecuzione dei lavori sono intestate al proprietario dell'immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione.
A partire dal 2025 la detrazione spetta solo nella percentuale ordinaria del 36% , anche se il familiare utilizza l’immobile come abitazione principale.
Convivente more uxorio
La detrazione spetta al convivente more uxorio del proprietario dell’immobile anche in assenza di un contratto di comodato. La disponibilità dell’immobile da parte del convivente risulta, infatti, insita nella convivenza disciplinata dalla legge n. 76 del 2016 (c.d. legge Cirinnà).
Il convivente more uxorio che sostenga le spese di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle condizioni necessarie, può, quindi, fruire della detrazione come i familiari conviventi. Così, ad esempio, può fruire della detrazione anche per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza anche se diversa dall’abitazione principale della coppia. Allo stesso modo del familiare convivente la detrazione, a partire dal 2025, spetta solo nella misura ordinaria.
Lavori condominiali
Il singolo condomino usufruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni del condominio, nei limiti della ripartizione millesimale delle spese e nei limiti delle quote effettivamente pagate. A partire dal 2025 il condomino utilizza la percentuale di detrazione relativa alla sua personale posizione, quindi all’interno della riqualificazione condominiale ci saranno soggetti che utilizzeranno la percentuale maggiorata relativa all’abitazione principale e altri che potranno usufruire solo di quella ordinaria.
L’ammontare massimo di spesa si intende riferito a ciascuna delle unità immobiliari che costituiscono l’edifico, tranne nel caso di intervento di riqualificazione energetica che si riferisce all’intero edificio e non a parti di esso.
Se nello stesso edificio, un condomino esegue lavori sulla propria abitazione e lavori condominiali, usufruisce del limite massimo di spesa per ciascuno dei due interventi eseguiti.
Se un condomino possiede più appartamenti nel condominio, può usufruire del limite di spesa massimo per ognuno di questi.
Affitto o comodato
Le spese di ristrutturazione sostenute da chi detiene l’immobile, tramite un contratto d’affitto o di comodato, sono detraibili solo se il contratto è regolarmente registrato e abbiano il consenso scritto all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario. In caso di cessazione del contratto di locazione o di comodato, gli ex detentori dell’immobile continuano a detrarre le quote residuali. Dal 2025 a questi soggetti spetta solo la percentuale di detrazione ordinaria del 36%, non quella maggiorata anche se sfruttano l’ecobonus per riqualificare l’abitazione in cui vivono.
Futuro acquirente
L’acquirente dell’immobile può effettuare i lavori di ristrutturazione se, oltre a possedere le altre condizioni previste, ha stipulato il compromesso che viene regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate. L’importante è che sia entrato in possesso dell’immobile e che esegua i lavori a proprie spese.
Lavori eseguiti in proprio con acquisto di materiali
Chi esegue in proprio i lavori di ristrutturazione ha comunque diritto alla detrazione limitatamente alle spese per l'acquisto dei materiali utilizzati, che possono essere comprati prima dell’inizio dei lavori. In questo caso però sui materiali viene applicata l’Iva ordinaria del 22% e non quella agevolata del 10% come avviene quando è l’impresa fornire prodotti e manodopera.
Torna all'inizioQuanto si recupera con l'Ecobonus 2026
Per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026, la detrazione ordinaria è pari al 36%. Sale al 50% per il proprietario o titolare di un diritto reale che interviene sull’abitazione principale. L’importo spettante viene suddiviso in 10 rate annuali di pari importo.
Per molti interventi la normativa stabilisce un limite massimo di detrazione, non direttamente un limite massimo di spesa. L’importo teorico massimo detraibile cambia quindi in base all’aliquota applicata.
| Tipologia generale | Detrazione massima | Spesa teorica al 36% | Spesa teorica al 50% |
|---|---|---|---|
| Riqualificazione energetica globale | 100.000 euro | 277.777,78 euro | 200.000 euro |
| Interventi con detrazione massima di 60.000 euro | 60.000 euro | 166.666,67 euro | 120.000 euro |
| Interventi con detrazione massima di 30.000 euro | 30.000 euro | 83.333,33 euro | 60.000 euro |
| Building automation | 15.000 euro | 41.666,67 euro | 30.000 euro |
Gli importi indicano la spesa teorica corrispondente al limite massimo di detrazione. La spesa effettivamente agevolabile può essere inferiore per effetto dei massimali di costo e dei requisiti tecnici previsti per il singolo intervento. Per individuare il limite applicabile consulta la guida ai lavori ammessi all’Ecobonus.
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Cosa fare per non perdere la detrazione
Per ottenere l’Ecobonus non basta sostenere una spesa per un intervento agevolabile. È necessario rispettare gli adempimenti previsti, utilizzare la modalità di pagamento corretta e conservare la documentazione fiscale e tecnica.
Prima di iniziare
- verifica che l’edificio e l’intervento siano ammessi;
- controlla se hai diritto al 36% o al 50%;
- fai verificare requisiti tecnici e massimali da un professionista;
- accertati che siano state ottenute le autorizzazioni necessarie.
Prima di pagare
- verifica a chi devono essere intestati fattura e pagamento;
- utilizza il bonifico previsto per le detrazioni fiscali;
- controlla che l’intervento indicato in fattura corrisponda a quello effettivamente realizzato;
- conserva ogni ricevuta.
Alla fine dei lavori
- richiedi la documentazione tecnica prevista;
- verifica che la scheda sia trasmessa all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori;
- conserva la ricevuta di invio e il codice CPID;
- controlla che gli importi comunicati siano corretti.
La scheda descrittiva deve essere trasmessa entro 90 giorni dalla fine dei lavori e il CPID attesta il buon esito dell’invio.
Prima di inviare il 730
- verifica l’anno in cui hai effettuato il pagamento;
- controlla il numero della rata;
- verifica il limite di detrazione già utilizzato;
- controlla i dati presenti nella precompilata;
- integra o correggi gli importi, se necessario.
Tutte le spese di riqualificazione energetica vanno indicate nel Quadro E, sez. IV Righi E61/E62 del modello 730.
Torna all'inizioEcobonus: Iva al 10% o al 22%
L’Iva agevolata si applica alla fornitura dei soli “beni finiti” necessari per la realizzazione dell’intervento, a prescindere dal fatto che vengano acquistati direttamente dal committente e che l’intervento riguardi immobili a prevalente destinazione abitativa.
Sulle spese relative a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria l’Iva è agevolata al 10% solo se i lavori vengono eseguiti su immobili a prevalente destinazione abitativa. Inoltre, per la spesa relativa alla fornitura dei beni finiti, materie prime e semilavorati l’Iva al 10% è applicabile solo se vengono forniti da chi esegue i lavori e che questi non rientrino nei così detti “beni prevalenti”.
Si parla di “beni prevalenti”, quando vengono forniti beni di valore significativo, il cui costo supera il valore della manodopera impiegata per installarli, l’aliquota ridotta si applica esclusivamente all’importo corrispondente al valore della manodopera. Ad esempio, in caso di installazione di infissi il cui costo è di 1.000 euro e la manodopera impiegata per installarli è di 300 euro, il 10% si applica esclusivamente sui 300 euro della manodopera e su altrettanti 300 euro di valore degli infissi. I restanti 700 euro scontano l’aliquota ordinaria del 22%.
I beni significativi sono:
- ascensori e montacarichi;
- infissi esterni e interni;
- caldaie;
- video citofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
- sanitari e rubinetteria da bagni;
- impianti di sicurezza.
L’elenco dei beni è tassativo, ma il termine utilizzato per indicarli deve essere considerato nel suo significato generico e non tecnico, quindi, ricadono in questa categoria anche quei beni che hanno la stessa funzionalità di quelli dell’elenco. Facciamo un esempio, l’acquisto di una stufa a pellet utilizzata sia per il riscaldamento che per la produzione di acqua calda sanitaria deve essere assimilato all’acquisto della caldaia e l’iva applicata sarà quella prevista per i beni prevalenti. Viceversa, sconta l’aliquota al 10% l’acquisto della stufa a pellet usata solo per il riscaldamento.
In alcuni casi particolari occorre prestare particolare attenzione, infatti per l’installazione di:
- tapparelle o sistemi oscuranti analoghi (scuri, veneziane…);
- zanzariere;
- inferriate o grate di sicurezza
l’Iva viene applicata al 10% o al 22% a seconda che questi beni siano funzionalmente autonomi oppure no rispetto agli infissi. Pertanto, sono considerati anch’essi come beni prevalenti ai fini iva, insieme agli infissi solo se sono strutturalmente integrati con questi.
Torna all'inizioLavori eseguiti in più anni: come funziona la detrazione
Il principio di base per stabilire in che anno è possibile iniziare a detrarre è quello di cassa: quindi, per imputare la spesa si fa riferimento esclusivamente alla data del suo pagamento, a prescindere che questo avvenga in un anno diverso, antecedente o successivo a quando sono stati completati i lavori o sono stati fatturati.
Il limite di spesa è annuale e riguarda il singolo immobile interessato dagli interventi di ristrutturazione
Per gli interventi realizzati in più anni, che consistano nella mera prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sullo stesso immobile, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibili, occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi.
Questo vincolo non si applica agli interventi autonomi, cioè non collegati a quelli già effettuati: se più interventi autonomi, e cioè non collegati, vengono effettuati nello stesso anno, si fa riferimento al limite annuale di spesa ammissibile. L’intervento, per essere considerato autonomamente detraibile, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente o essere in ogni caso autonomamente identificabile.
Torna all'inizioEcobonus: chi detrae in caso di vendita o successione
In caso di vendita, permuta o donazione dell’immobile ristrutturato, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta alla persona fisica acquirente dell'unità immobiliare. Tuttavia, le parti possono accordarsi per l’utilizzo delle residue rate da parte del venditore. L’accordo non può essere verbale. Se l'accordo non è registrato nel rogito, è possibile fare una scrittura privata autenticata sottoscritta da acquirente e venditore in cui si dichiara che l'accordo esisteva già al momento del rogito.
In caso di vendita con cessione delle restanti quote di detrazione, nell’anno della cessione inizia a fruire della detrazione l’acquirente. Infatti, ai fini dell’agevolazione rileva chi ha il possesso dell’immobile al 31 dicembre.
In caso di vendita di una quota dell’immobile, la detrazione non può essere trasferita. L’unica eccezione è prevista quando la cessione avviene tra comproprietari e la parte acquirente diventa proprietaria esclusiva dell’immobile.
Quando si trasferisce la detrazione agli eredi
In caso di successione dell’immobile ristrutturato, le quote residue di detrazione si trasmettono per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile. In pratica, la detrazione spetta a chi tra gli eredi può disporre a proprio piacimento dell’immobile a prescindere che diventi la sua abitazione principale. In particolare:
- se l’immobile è locato o dato in comodato, non spetta la detrazione. Se il contratto viene stipulato successivamente all’ottenimento dell’eredità la detrazione, si perde per tutta la durata dello stesso;
- nel caso di più eredi e di immobile libero (a disposizione), spetta in parti uguali agli eredi;
- nel caso di più eredi, qualora uno solo abiti l’immobile, la detrazione spetta per intero a quest’ultimo;
- nel caso in cui il coniuge superstite rinunci all’eredità e mantenga il solo diritto di abitazione, non può fruire delle residue quote di detrazione. Inoltre, in presenza di altri eredi, neppure questi potranno utilizzarle perché non hanno la detenzione materiale del bene;
- la detrazione si trasmette anche quando il deceduto era il conduttore dell’immobile, purché l’erede conservi la detenzione materiale e diretta, subentrando nella titolarità del contratto di locazione;
- la detrazione non passa agli eredi dell'usufruttuario, a meno che l'erede sia il nudo proprietario dell'immobile che, per effetto del decesso consolida la proprietà. Rimane obbligatoria la disponibilità materiale del bene per poter detrarre le rate residue.
L'erede o gli eredi che hanno diritto alla detrazione devono inserirla nel 730 relativo all'anno del decesso.
Torna all'inizioDomande frequenti sull'Ecobonus
Chi detrae se un coniuge è intestatario del bonifico e l’altro coniuge è intestatario della fattura?
In questo caso il coniuge intestatario del bonifico può detrarre comunque la spesa a condizione che annoti sulla fattura la quota di spesa da lui sostenuta.
In caso di separazione il coniuge assegnatario dell’immobile può beneficiare della detrazione?
Nella separazione con assegnazione a un coniuge dell’immobile intestato all’altro, il coniuge assegnatario può continuare a detrarre la spesa utilizzando come “titolo idoneo” per la fruizione della detrazione la sentenza di separazione indicante tale assegnazione.
Cosa succede in caso di coniuge fiscalmente a carico?
È bene non intestare fatture e bonifici a entrambi i coniugi qualora uno di questi sia fiscalmente a carico dell’altro, ma intestare tutta la documentazione al coniuge che ha sostenuto la spesa.
Se un immobile è cointestato, la detrazione segue la quota di possesso?
No, è possibile utilizzare la detrazione anche dividendola diversamente tra i cointestatari, l’importante è annotare sempre in fattura la percentuale di spesa sostenuta da ognuno. Ad esempio, se una casa è intestata al 50% tra due soggetti la detrazione può esser utilizzata al 100% da uno solo se è quest’ultimo che sostiene interamente la spesa.
