Consigli

Come detrarre acquisto o costruzione del box auto nel 730

La detrazione per box e posti auto non si gioca solo quando compili il 730: molti requisiti vanno rispettati già al momento dell’acquisto, del rogito o del pagamento.

Con il contributo esperto di:
06 luglio 2026
box vuoto

L’acquisto o la costruzione di un box o posto auto pertinenziale può dare diritto alla detrazione nel 730, ma solo se il vincolo con un’abitazione è documentato e se il pagamento e i documenti sono corretti.

Per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026 la detrazione è del 50% solo se il box è pertinenza dell’abitazione principale e la spesa è sostenuta dal proprietario o dal titolare di un diritto reale; negli altri casi scende al 36%, sempre entro il limite di 96.000 euro.

Il limite di 96.000 euro va normalmente riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze considerate insieme: il box, quindi, non ha un limite autonomo se è pertinenza di una sola abitazione. Se però lo stesso box o posto auto è pertinenziale di più unità abitative, il limite va riferito a ciascuna abitazione servita. Di conseguenza, può essere moltiplicato per il numero di unità immobiliari residenziali alle quali il box è pertinenziale, nel rispetto degli altri requisiti.

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Dove va inserito l'acquisto del box nel 730

La spesa sostenuta per l'acquisto o la costruzione di un box o posto auto va inserita nel quadro E, righi da E41 a E43.

I documenti da conservare in caso di controllo sono:

  • l'atto di acquisto o preliminare di vendita registrato dal quale si evinca la pertinenzialità;
  • la dichiarazione del costruttore nella quale siano indicati i costi di costruzione, che vengono considerati come spesa su cui calcolare la percentuale di detrazione;
  • il bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati.
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Cosa fare quando sostieni la spesa per non perdere l'agevolazione

La detrazione per il box o posto auto pertinenziale non dipende solo da come compili il 730. Prima di pagare, o comunque prima di inviare la dichiarazione, devi controllare che ci siano i requisiti e i documenti necessari.

1. Verifica il vincolo di pertinenzialità

Il box o posto auto deve essere al servizio di un’abitazione. In caso di costruzione, il vincolo deve risultare dalla concessione edilizia; in caso di acquisto, deve emergere dall’atto di acquisto o dal preliminare registrato. La detrazione spetta per realizzazione di parcheggi, autorimesse o posti auto solo se esiste o viene creato un vincolo di pertinenzialità con un’unità immobiliare abitativa.

2. Se costruisci il box, paga con bonifico parlante

Per la costruzione del box pertinenziale resta necessario il pagamento con bonifico bancario o postale parlante. La detrazione riguarda le spese di realizzazione del box e il proprietario deve conservare la concessione edilizia da cui risulta il vincolo di pertinenzialità, il bonifico e la documentazione richiesta.

3. Se acquisti un box già costruito, chiedi la dichiarazione dei costi

La detrazione non si calcola sull’intero prezzo pagato, ma solo sui costi imputabili alla realizzazione del box o posto auto. Devi quindi ottenere dal costruttore una dichiarazione che indichi i costi di costruzione imputabili al box, distinti dai costi accessori non agevolabili.

4. Attenzione agli acconti

Se versi acconti, la detrazione spetta sui pagamenti effettuati con bonifico entro il limite del costo di costruzione dichiarato dall’impresa. Il preliminare deve essere registrato entro la data di presentazione della dichiarazione in cui vuoi usare la detrazione e deve risultare il vincolo di pertinenzialità tra abitazione e box.

5. Il bonifico non è sempre l’unica strada per l’acquisto

Per la costruzione del box il bonifico parlante resta necessario. Per il solo acquisto di un box pertinenziale, invece, la detrazione può spettare anche se il pagamento è effettuato con mezzi diversi dal bonifico, ma solo se il pagamento avviene in presenza del notaio e se il contribuente ottiene dal venditore due documenti: la certificazione del costo di realizzo del box e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa.

6. Controlla chi sostiene davvero la spesa

In generale, il bonifico deve essere eseguito dal beneficiario della detrazione, cioè dal proprietario o dal titolare del diritto reale sull’abitazione a cui il box è pertinenziale. La detrazione può però spettare anche al familiare convivente o al convivente di fatto che sostiene effettivamente la spesa, se nella fattura è annotata la percentuale di spesa da lui sostenuta.

7. Conserva i documenti prima di arrivare al 730

Tieni insieme atto o preliminare registrato, dichiarazione del costruttore sui costi di costruzione, ricevute dei bonifici o documentazione del pagamento davanti al notaio, eventuale dichiarazione sostitutiva dell’impresa e documentazione da cui risulta il vincolo pertinenziale.

8. Controlla la precompilata

Se la spesa non compare nel 730 precompilato, o compare con importi non corretti, verifica prima di modificarla di avere tutta la documentazione. Il punto più delicato è il costo di costruzione: se manca la dichiarazione del costruttore, non basta il prezzo indicato nell’atto per calcolare la detrazione.

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Quando spetta la detrazione per acquisto o costruzione del box

L’agevolazione è riconosciuta per interventi di realizzazione o per l’acquisto (per le sole spese imputabili alla realizzazione come documentate dal venditore) di parcheggi, autorimesse, posti auto o box.

La condizione imprescindibile per la detraibilità è che esista un vincolo pertinenziale con un immobile a uso abitativo, cioè il box o il posto auto siano a suo servizio.  In caso di costruzione, l’esistenza del vincolo pertinenziale deve risultare dalla concessione edilizia.  Per fruire della detrazione, il pagamento deve avvenire mediante bonifico, anche in caso di versamenti in acconto.

Acquistando contemporaneamente casa e box, da una cooperativa o da una immobiliare, con unico atto notarile indicante il vincolo di pertinenza del box con la casa, può essere operata la detrazione relativamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, il cui ammontare deve essere specificamente documentato.

Fino al 2024, in presenza dei requisiti richiesti, la detrazione spetta in egual misura anche al coniuge convivente, o al familiare convivente che abbia effettivamente sostenuto la spesa, mediante attestazione sulla fattura (intestata all’altro familiare/coniuge) che le spese per gli interventi agevolabili sono state sostenute da lui. A partire dal 2025 la detrazione che spetta ai conviventi è del 36%, anche se si tratta di pertinenze all'abitazione principale: la nuova normativa preclude al coniuge e ai familiari conviventi l'uso della detrazione maggiorata nelle ristrutturazioni edilizie

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Come capire se un box è di pertinenza?

Il Fisco considera pertinenze gli immobili destinati e utilizzati in modo permanente a servizio dell’abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato. Questo significa che se il box o il posto auto non è nello stesso condominio in cui c'è l'abitazione principale ed ha anche un numero civico o è in una via differente rispetto all'abitazione, si considera pertinenza se è sufficientemente vicino per giustificarne l'utilizzo a suo servizio.

Errori da evitare per non perdere la detrazione

Per non perdere la detrazione bisogna prestare attenzione ad alcune situazioni particolari:

  • il pagamento con bonifici bancari delle spese relative alla realizzazione dei box auto pertinenziali prima ancora dell’atto notarile e in assenza di un preliminare d’acquisto registrato, fa perdere l'agevolazione.
  • Non si perde l’agevolazione, se si acquista il garage pertinenziale con un bonifico emesso nello stesso giorno del rogito, ma prima della stipula dell’atto, dal quale, naturalmente, deve emergere che il box comperato è una pertinenza al servizio dell’abitazione. Pertanto, se si tratta di un semplice “sfasamento” orario tra l’emissione del bonifico e la stipula del rogito, cioè se le due operazioni comunque avvengono nel corso della stessa giornata, il diritto allo sconto fiscale non è compromesso.
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Vendita del box e detrazione

In caso di vendita del box pertinenziale per il quale si è fruito della detrazione, si può continuare a fruire della detrazione per la costruzione/acquisto del box a condizione che questa scelta venga indicata espressamente nell’atto di vendita.

In assenza di questa indicazione nell’atto, l’acquirente del box può fruire delle quote residue della detrazione a condizione che nell’atto di acquisto sia indicato il vincolo pertinenziale del box ad un’altra unità immobiliare a destinazione residenziale. Ovviamente, in questa seconda situazione è necessario condividere con l'acquirente la documentazione in proprio possesso.

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