Come detrarre l'acquisto o costruzione di box nel 730
Chi acquista o costruisce un box pertinenziale fino alla fine del 2024 aveva diritto alla detrazione del 50% della spesa sostenuta indicandola nel 730/2025. Per le spese sostenute a partire dal 2025 la percentuale di detrazione scende al 36%, per poi decrescere ulteriormente i prossimi anni, rimangono agevolati al 50% solo quelli che sono di pertinenza dell'abitazione principale. Lo stesso vale per acquisto o costruzione di posti auto, ma anche in questo caso devono essere di pertinenza di un immobile residenziale. Ecco tutto quello che devi sapere.

L'acquisto o la costruzione di un box o di un posto auto pertinenziale è detraibile per il 50% del costo di realizzazione o di acquisto. L’importo massimo detraibile è di 96.000 euro. A partire dal 1° gennaio 2025 la detrazione diventa del 36%, per una spesa massima detraibile di 96.000 euro, rimane al 50% con lo stesso limite di spesa solo l'acquisto o la costruzione di box che siano di pertinenza dell'abitazione principale.
Questa differenziazione rimane anche per gli anni successivi, infatti, nel 2026 e 2027 la detrazione scende ancora e arriva al 30% per tutti, ma rimane l'agevolazione legata all'abitazione principale con percentuale maggiorata al 36%.
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La spesa sostenuta per l'acquisto o la costruzione di un box o posto auto va inserita nel quadro E, righi da E41 a E43.
I documenti da conservare in caso di controllo sono:
- l'atto di acquisto o preliminare di vendita registrato dal quale si evinca la pertinenzialità;
- la dichiarazione del costruttore nella quale siano indicati i costi di costruzione, che vengono considerati come spesa su cui calcolare la percentuale di detrazione;
- il bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati.
L’agevolazione è riconosciuta per interventi di realizzazione o per l’acquisto (per le sole spese imputabili alla realizzazione come documentate dal venditore) di parcheggi, autorimesse, posti auto o box.
La condizione imprescindibile per la detraibilità è che esista un vincolo pertinenziale con un immobile a uso abitativo, cioè il box o il posto auto siano a suo servizio. In caso di costruzione, l’esistenza del vincolo pertinenziale deve risultare dalla concessione edilizia. Per fruire della detrazione, il pagamento deve avvenire mediante bonifico, anche in caso di versamenti in acconto.
Acquistando contemporaneamente casa e box, da una cooperativa o da una immobiliare, con unico atto notarile indicante il vincolo di pertinenza del box con la casa, può essere operata la detrazione relativamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, il cui ammontare deve essere specificamente documentato.
Fino al 2024, in presenza dei requisiti richiesti, la detrazione spetta in egual misura anche al coniuge convivente, o al familiare convivente che abbia effettivamente sostenuto la spesa, mediante attestazione sulla fattura (intestata all’altro familiare/coniuge) che le spese per gli interventi agevolabili sono state sostenute da lui.
A partire dal 2025 la detrazione spetta agli stessi soggetti ma solo nella percentuale ordinaria del 36%, anche se si tratta di pertinenze all'abitazione principale non è possibile ottenere la detrazione maggiorata.
Il Fisco considera pertinenze gli immobili destinati e utilizzati in modo permanente a servizio dell’abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato. Questo significa che se il box o il posto auto non è nello stesso condominio in cui c'è l'abitazione principale ed ha anche un numero civico o è in una via differente rispetto all'abitazione, si considera pertinenza se è sufficientemente vicino per giustificarne l'utilizzo a suo servizio.
Come perdere la detrazione
Per non perdere la detrazione bisogna prestare attenzione ad alcune situazioni particolari:
- il pagamento con bonifici bancari delle spese relative alla realizzazione dei box auto pertinenziali prima ancora dell’atto notarile e in assenza di un preliminare d’acquisto registrato, fa perdere l'agevolazione.
- Non si perde l’agevolazione, se si acquista il garage pertinenziale con un bonifico emesso nello stesso giorno del rogito, ma prima della stipula dell’atto, dal quale, naturalmente, deve emergere che il box comperato è una pertinenza al servizio dell’abitazione. Pertanto, se si tratta di un semplice “sfasamento” orario tra l’emissione del bonifico e la stipula del rogito, cioè se le due operazioni comunque avvengono nel corso della stessa giornata, il diritto allo sconto fiscale non è compromesso.
In caso di vendita del box pertinenziale per il quale si è fruito della detrazione, si può continuare a fruire della detrazione per la costruzione/acquisto del box a condizione che questa scelta venga indicata espressamente nell’atto di vendita.
In assenza di questa indicazione nell’atto, l’acquirente del box può fruire delle quote residue della detrazione a condizione che nell’atto di acquisto sia indicato il vincolo pertinenziale del box ad un’altra unità immobiliare a destinazione residenziale. Ovviamente, in questa seconda situazione è necessario condividere con l'acquirente la documentazione in proprio possesso.