Bonus mobili nel 730
Devi arredare il salotto o hai bisogno di cambiare la lavastoviglie? Se hai ristrutturato casa da poco, puoi richiedere la detrazione del 50% sull’acquisto di mobili o elettrodomestici. Ecco tutti i dettagli.

È una detrazione, quindi si recupera il 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili o elettrodomestici destinati all’arredamento di una casa ristrutturata, la detrazione viene divisa in 10 quote annuali di pari importo. Nel 2024 e nel 2025 il limite di spesa detraibile è di 5.000 euro. Nel 2026 potrebbe non esistere più questa agevolazione.
Per detrarre le spese sostenute si deve aver ristrutturato nell'anno precedente, e/o nell'anno in corso. Quindi per detrarre acquisti effettuati nel 2025 la ristrutturazione deve esser stata fatta nel 2024 o nel 2025, con data di inizio lavori prima di comprare mobili o elettrodomestici.
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Il bonus mobili va inserito nel Quadro E, sez. IIIC Rigo E57 indicando l'ammontare della spesa sostenuta.
Se si utilizza la detrazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia, per lavori effettuati su singole unità immobiliari, si possono detrarre le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile ristrutturato.
Se la ristrutturazione riguarda parti comuni condominiali, la detrazione spetta per l'acquisto di mobili destinati all'arredamento delle parti comuni, non alle singole unità abitative che compongono il condominio. Non è necessaria invece una correlazione diretta tra l'acquisto fatto e l'ambiente ristrutturato, si considera l'immobile nel suo complesso, quindi ad esempio è agevolabile l'acquisto del televisore se si è ristrutturato il bagno.
La detrazione spetta anche a chi ha sostenuto solo una parte delle spese di ristrutturazione, o che abbia pagato solo il professionista incaricato o gli oneri di urbanizzazione.
Il mio condomìnio ha tinteggiato le scale, posso usare il bonus mobili per casa mia?
No, questa è una delle situazioni che escludono la possibilità di utilizzo del bonus mobili. Infatti, i mobili o gli elettrodomestici acquistati devono esser destinati all'arredo dell'immobile ristrutturato, quindi, in questo caso sarebbe utilizzabile il bonus mobili solo per acquisti destinati agli spazi comuni.
L’agevolazione spetta per l’acquisto (effettuato anche all’estero) di nuovi:
- mobili;
- grandi elettrodomestici di classe pari almeno alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori;
- grandi elettrodomestici per i quali non è obbligatoria l’etichetta energetica. Fai attenzione perché dopo che sono state modificate le etichette energetiche, gli altri elettrodomestici agevolabili non sono stati inseriti in una classe minima che permette l'accesso al bonus, pertanto conserva tutta la documentazione del produttore che indica quali siano gli standard di efficienza dell'elettrodomestico.
Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, se le spese stesse sono state sostenute con le modalità di pagamento previste.
Tra i mobili agevolabili rientrano: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.
Tra i grandi elettrodomestici rientrano i grandi apparecchi di refrigerazione, i frigoriferi, i congelatori, altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito degli alimenti, le lavatrici, le asciugatrici, le lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l’ulteriore trasformazione degli alimenti, gli apparecchi elettrici di riscaldamento, i radiatori elettrici, altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare ambienti o letti e divani, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento come definiti dal DM 02/01/2013 e altre apparecchiature per la ventilazione e l’estrazione dell’aria.
Per poter detrarre il bonus mobili, bisogna aver effettuato lavori di:
- manutenzione ordinaria o straordinaria di parti comuni di edifici condominiali;
- manutenzione straordinaria su singole unità immobiliari;
- restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia su singoli immobili, su parti comuni condominiali o effettuati su interi fabbricati da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro 18 mesi dal termine dei lavori all'assegnazione dell'immobile;
- sismabonus;
- superbonus.
Il limite di spesa si riferisce a ogni singola unità immobiliare oggetto di ristrutturazione anche nel caso di successivi e distinti interventi edilizi. Per valutare il raggiungimento del limite massimo di spesa, si considerano cumulativamente gli acquisti fatti nell'anno corrente e in quello precedente. Pertanto, per poter detrarre le spese sostenute nell'anno bisonga aver ristrutturato nell'anno precedente, anche con lavori che sono terminati nell'anno in corso, oppure nell'anno dell'acquisto.
Facciamo un esempio: se nel 2025 acquisti mobili o grandi elettrodomestici e hai fatto interventi di ristrutturazione nel 2024 (o iniziati nel 2024 e proseguiti nel 2025), l'importo massimo di spesa detraibile va calcolata al netto degli acquisti del 2024 per i quali hai già fruito del bonus per la stessa ristrutturazione. Se per i lavori di ristrutturazione hai optato per la cessione del credito o dello sconto in fattura hai comunque diritto al bonus mobili.
In caso di ristrutturazioni che comportano l'accorpamento di più unità immobiliari o la divisione di un immobile in due o più accataccatastati separatamente, il bonus mobili spetta per il numero di immobili registrato in catasto prima dell'intervento di ristrutturazione.
Ho ristrutturato il box, posso usare il bonus mobili per la casa?
Sì, il bonus mobili può esser utilizzato anche in caso di lavori edilizi che rientrano in quelli che danno diritto all'agevolazione, se svolti su pertinenze dell'abitazione in cui si vuole inserire i mobili o gli elettrodomestici per i quali si chiede la detrazione. Questa opportunità è data anche in caso di immobili accatastati separatamente.
Ci sono dei lavori di ristrutturazione che non permettono di usufruire della detrazione fiscale sull’acquisto di mobili ed elettrodomestici. Ecco quali sono.
- La ristrutturazione di parti comuni condominiali non consente ai singoli condomini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all’arredo della propria unità immobiliare facente parte del condominio.
- Gli interventi consistenti nella realizzazione di posti auto o box pertinenziali.
- L’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.
- L'Ecobonus.
Cosa si intende per data di inizio lavori
Per ottenere il bonus mobili è necessario che la data di inizio dei lavori di ristrutturazione sia precedente a quella in cui si acquistano i beni. Non è invece, fondamentale che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'immobile.
La data di avvio dei lavori può esser dimostrata, per esempio, da eventuali abilitazioni amministrative come la SCIA o la CILA. Per gli interventi che non necessitano di comunicazioni o titoli abilitativi è sufficiente un'autocertificazione.
Come pagare mobili ed elettrodomestici
Per fruire del bonus mobili occorre utilizzare mezzi di pagamento tracciabili, quindi il bonifico bancario ordinario (non è necessario quello speciale previsto per i lavori di ristrutturazione), carta di credito o carta di debito. Non è consentito l'utilizzo di contanti o assegni.
Se si paga con bonifico la spesa si considera sostenuta al momento dell'effettuazione del pagamento, in caso di carte di debito o carte di credito si considera il giorno di utilizzo delle stesse e non quello di addebito sul conto.
La detrazione è possibile anche in caso di acquisto tramite finanziamento, a condizione che la finanziaria paghi tramite le modalità appena viste e il contribuente abbia copia della ricevuta di pagamento. L'anno di sostenimento della spesa ai fini della detrazione è quello del pagamento da parte della finanziaria, a prescindere dalla rateazione scelta dal contribuente.
Cosa deve indicare lo scontrino o la fattura
Le fatture d'acquisto dei beni devono indicare la natura, la qualità e la quantità dei beni acquistati oltre al codice fiscale di chi utilizza la detrazione. Lo scontrino deve avere le stesse caratteristiche viste per la fattura. Se i documenti di acquisto non sono "parlanti" non è possibile usufruire del bonus mobili ed elettrodomestici.
Comunicazione ad Enea
Per l'acquisto di elettrodomestici è obbligatorio inviare ad Enea una comunicazione contenente i dati di chi ha sostenuto la spesa, dell'immobile in cui viene inserito l'elettrodomestico, i dati relativi alla potenza assorbita e la classe energetica di quest'ultimo. L'invio va fatto entro 90 giorni dal collaudo/installazione dell'elettrodomestico e bisogna conservare la ricevuta dell'invio tramite il sito di Enea da allegare alla dichiarazione dei redditi. Il mancato invio della comunicazione non fa decadere il diritto alla detrazione, ma noi consigliamo di farlo comunque perché è anche sulla base di questi dati che Enea redige annualmente un documento contenente lo stato di efficientamento energetico del Paese.
Se lo scontrino non riporta il codice fiscale
Se lo scontrino non riporta il codice fiscale dell’acquirente, la detrazione della spesa è comunque consentita se contiene natura, qualità e quantità dei beni acquistati ed è riconducibile al contribuente titolare della carta usata per il pagamento, tramite la corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).
Fattura d'acquisto intestata a un coniuge e pagamento fatto dall'altro
Può succedere che non si faccia troppo caso all'intestazione dei documenti e dei pagamenti, ma se le fatture d’acquisto sono intestate a un coniuge e il pagamento è effettuato dall’altro coniuge, l’agevolazione spetta a chi ha effettivamente sostenuto la spesa, ma bisogna annotare sulla fattura i dati di chi ha sostenuto la spesa e indicare che intende fruire della detrazione.
In caso di decesso del contribuente, la detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, non utilizzata in tutto o in parte, non si trasferisce agli eredi, nemmeno a chi detiene materialmente l'immobile ereditato e quindi fruisce delle rate residue del bonus per la ristrutturazione edilizia.
In caso di cessione dell’immobile oggetto di ristrutturazione, chi vende può continuare a detrarre le rate residue del bonus mobili, anche in caso di cessione all'acquirente delle restanti rate di detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia.
- Fatture o scontrini di acquisto.
- Documentazione dalla quale risulti la classe energetica dell’elettrodomestico, se previsto l’obbligo dell’etichetta, o in caso contrario dichiarazione nella quale si attesta che per il prodotto acquistato non è ancora previsto tale obbligo (es. piani di cottura a incasso).
- Ricevute dei bonifici.
- Ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o bancomat e relativa documentazione di addebito sul conto corrente.
- Autocertificazione che attesti l’utilizzo dei beni nell’immobile oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia.
- Autocertificazione che attesti la data di inizio lavori, qualora non siano stati necessari comunicazioni o titoli abilitativi riportanti la data di effettuazione dei lavori di ristrutturazione.
Ricorda di conservare la documentazione per tutto il periodo in cui detrai la spesa, cioè per 10 anni più quelli legati alla possibilità di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria, relativi alla dichiarazione in cui inserisci l’ultima rata.
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