Credito d’imposta prima casa: come inserirlo nel 730 e recuperare l’imposta versata
Chi ha già acquistato una prima casa e ha intenzione di rivenderla, può utilizzare le imposte pagate allora durante l'acquisto per pagare quelle dovute su un nuovo acquisto da destinare a propria abitazione. Questo credito d'imposta sul riacquisto della prima casa, fino al 2024 può esser usato entro un anno dalla vendita ma a partire dal 2025 si hanno due anni di tempo per usarlo e può esser anche inserito nel 730. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Il credito d'imposta è pari all’imposta di registro o l’iva agevolati pagati sull’acquisto della prima casa, pertanto non è fisso, ma dipende da quanto è stato pagato sul primo acquisto. In ogni caso, il rimborso del credito non può esser mai superiore alle imposte da pagare per il secondo acquisto. Il credito d'imposta spetta se si compra una casa da destinare a propria abitazione principale e fino al 2024 si aveva un anno di tempo dalla vendita per utilizzare questo credito, a partire dal 2025 i tempi si allungano, infatti, si può usare il credito d'imposta fino a 2 anni dopo la data del rogito di vendita.
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Il credito d'imposta sulla prima casa che non è staot utilizzato nel rogito d'acquisto della nuova casa, va inserito nel quadro G, rigo G1. Il credito d'imposta prima casa under 36 si indica al rigo G8.
L’agevolazione spetta ai contribuenti che hanno acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa, lo hanno venduto ed entro un anno dalla vendita fino al 2024 o entro due anni dal 2025, ne hanno acquistato un altro usufruendo ancora delle agevolazioni. E' possibile utilizzare il credito d'imposta anche in caso di acquisto della nuova casa senza vendere quella già posseduta, l'importante è che la vendita di qust'ultima avvenga entro un anno dall'acquisto della nuova. Il credito d’imposta è pari all’imposta di registro o all’iva versata in sede del primo acquisto e in ogni caso non può superare l’imposta di registro o l’iva versati per il secondo acquisto.
Il credito, non può essere rimborsato, ma può essere usato in diminuzione dell’imposta di registro dovuta peril secondo atto d’acquisto: in questo caso basta dichiararlo al notaio che si occupa del rogito e che effettuerà i conteggi e i versamenti.
Il credito d’imposta è personale, pertanto se l'immobile venduto o quello acquisito risultano in comunione, il credito d'imposta deve essere imputato ai coniugi, rispettando la percentuale della comunione.
Come recuperare il credito se non lo inserisci nel rogito
Se il credito d'imposta non viene utilizzato nel rogito, in diminuzione delle imposte dovute sul secondo acquisto, è possibile recuperalo:
- per l'intero importo in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali dovute sulle successioni, donazioni, sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito (il credito si prescrive in 10 anni);
- in compensazione pere il pagamento ad esempio di contributi previdenziali o ritenute d'acconto;
- in diminuzione dalle imposte sui redditi, dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto, in questo caso, se il credito superasse l'imposta dovuta, la parte inutilizzata può esser usata per gli atti indicati al primo punto.
Il credito se si paga l'Iva sul secondo acquisto
Se sul secondo acquisto è dovuta l'Iva l'agevolata perché si sta comprando da un'impresa, non si può utilizzare il credito d'imposta in sede di rogito notarile, ma bisogna per forza optare per uno degli utilizzi appena visti.
Quando non spetta il credito d'imposta
Il credito d'imposta per il riacquisto dell'abitazione principale non viene riconosciuto a chi:
- vende un immobile acquistato con l'aliquota ordinaria, senza fruire della agevolazione prima casa;
- vende un immobile ottenuto per successione o donazione;
- non possiede i requisiti prima casa nel secondo acquisto;
- vende un garage pertinenziale acquisito con i benefici prima casa e ne riacquista uno con gli stessi benefici.
Per ottenere il credito d’imposta, l'atto di acquisto dell'immobile deve contenere l'espressa richiesta del beneficio e gli elementi necessari per la determinazione del credito. In pratica deve:
- indicare gli estremi dell'atto di acquisto dell'immobile sul quale era stata pagata l'imposta di registro o l'IVA in misura agevolata e il suo ammontare;
- nel caso in cui per l'acquisto del primo immobile fosse stata versata l'IVA ridotta in assenza della specifica agevolazione "prima casa" (perché ancora non introdotta dalla normativa), presentare la dichiarazione di sussistenza dei requisiti che avrebbero dato diritto all'agevolazione alla data dell'acquisto;
- se è stata versata l'IVA sull'immobile venduto occorrono le relative fatture;
- indicare gli estremi dell'atto di vendita.
Pertanto bisogna conservare i rogiti di acquisto di entrambe le case.