Ecobonus: quali documenti servono per la detrazione
Per ottenere l'Ecobonus è necessario stare molto attenti a quel che la normativa impone di fare, come il pagamento con il bonifico parlante o la corretta intestazione della fattura, ma soprattutto bisogna ottenere tutta la documentazione che serve a certificare la spettanza dell'agevolazione e il monitoraggio degli interventi da parte di Enea. Ecco tutte le informazioni.

Per usufruire della detrazione sulle spese sostenute per la riqualificazione energetica di un immobile, bisogna rispettare gli adempimenti richiesti dalla normativa e, di conseguenza conservare la relativa documentazione per eventuali controlli del Fisco.
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Al fine di poter detrarre le spese di riqualificazione energetica, occorre documentare il risparmio energetico conseguito tramite gli interventi eseguiti sull'immobile. In particolare serve ottenere e conservare:
- L’asseverazione da parte di un tecnico abilitato. Un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, dottore agronomo, ecc.) deve certificare la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti. L’asseverazione può esser resa anche dal Direttore dei lavori, che dichiara la conformità del progetto alle opere realizzate. Il tecnico attesta la rispondenza ai requisiti tecnici e la congruità delle spese sostenute per l'intervento realizzato, inoltre insieme all'asseverazione deve esser redatto il computo metrico. L’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori in caso di sostituzione di finestre e infissi, caldaia a condensazione con potenza minore di 100 kW, pompe di caloredi potenza elettrica assorbita minore di 100 kW e dispositivi multimediali.
- L'attestato di prestazione energetica. Il contribuente, successivamente all’esecuzione degli interventi, deve richiedere a un tecnico abilitato l’attestato di prestazione energetica dell’edificio. L’attestato è finalizzato ad acquisire i dati relativi all’efficienza energetica propria dell’edificio. L’attestato non è più richiesto per gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, per l'acquisto e la posa in opera di schermature solari, per l'installazione di impianti di climatizzazione dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili e per l'acquisto e l'installazione di dispositivi multimediali.
- La scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati. La scheda deve contenere i dati identificativi dei soggetti che hanno sostenuto le spese, i dati identificativi dell’edificio, la tipologia dell’intervento eseguito, il risparmio annuo di energia che ne è conseguito, il costo dell’intervento al netto delle spese professionali, l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione e il costo delle spese professionali. In caso di più interventi è bene compilare una scheda per ogni singolo intervento.
I documenti elencati devono esser redatti da tecnici abilitati, cioè i soggetti abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze a essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali (ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari). Per alcuni beni utilizzati per la realizzazione dell’intervento possono essere attestati, in alternativa, dai produttori stessi.
In caso di più opere costituenti un intervento complesso, è importante la corretta dicitura della tipologia di intervento che sia, cautelativamente, il più comprensiva possibile delle opere accessorie e va concordata con il progettista in sede di definizione di tutti gli interventi previsti. Infatti, il nostro consiglio è quello, in caso di interventi ingenti o particolari, di rivolgersi a professionisti esperti che dirigano i lavori in qualità di terzi rispetto all’esecutore delle opere: anche queste spese rientrano tra quelle detraibili.
Per fruire della detrazione, è necessario che le spese siano pagate esclusivamente con bonifico, anche postale o online, dal quale risulti:
- la causale del versamento, cioè il riferimento alla Legge 296/2006 (per le schermature solari e per gli impianti con generatori di calore a biomasse indica Legge 190/2014, per i dispositivi multimediali indica Legge 208/2015) e preferibilmente il riferimento alla fattura che si sta pagando che possibilmente abbia data antecedente a quella del bonifico;
- il codice fiscale dei beneficiari della detrazione;
- il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
In caso di bonifico sbagliato (dati incompleti o errati…), per non perdere la detrazione occorre mettersi d’accordo con la ditta che effettua i lavori per riavere i soldi del primo bonifico e poterne effettuare uno nuovo corretto. Per altro, se ci si accorge dell’errore nell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si vuole iniziare a inserire la detrazione, il diritto alla stessa decorre dall’anno successivo. Infatti, la detrazione segue la data del bonifico e non quella della fattura cui si riferisce. Se nel bonifico è stata inserita la causale relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia, la detrazione non viene persa.
Ho fatto un bonifico errato, come faccio a non perdere la detrazione?
Al fine della detraibilità della spesa, è fondamentale che sul bonifico venga applicata la ritenuta d’acconto da parte della banca nei confronti del soggetto che riceve il pagamento. Pertanto, se il bonifico risulta incompleto in uno dei dati fondamentali, la detrazione non può avvenire, a meno che il contribuente lo riesegua in maniera corretta indicando tutti i dati necessari. Per farlo, ci si deve accordare con chi ha ricevuto il bonifico, per farci restituire la somma e ribonificarla in modo corretto.
Tuttavia, se l'impresa fornisce un'autocertificazione in cui dichiara che i pagamenti ricevuti sono stati inclusi correttamente nella contabilità al fine di essere ricompresi nel reddito d'impresa, non è necessario rifare il bonifico e non si perdono le detrazioni.
Come detrarre le spese di ristrutturazione in caso di finanziamento?
Si può ottenere la detrazione anche in caso di finanziamento, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il fornitore con un bonifico bancario che riporti tutti i dati previsti (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato) e ne consegni una copia al contribuente. In questo caso, l’anno di sostenimento della spesa è quello di effettuazione del bonifico da parte dalla finanziaria.
Per quali spese non serve il bonifico?
Benché siano detraibili, non è necessario pagare con bonifico gli oneri di urbanizzazione, i diritti pagati per concessioni, le autorizzazioni e denunce di inizio lavori, le ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, le imposte di bollo e la TOSAP
Le fatture di spesa in linea generale devono contenere i dati di tutti i beneficiari della ristrutturazione. Tuttavia, se la fattura e il bonifico sono intestati a un solo comproprietario, mentre la spesa di ristrutturazione è sostenuta da più proprietari, la detrazione spetta anche ai soggetti che non risultano indicati nei documenti, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa sostenuta da ciascuno. L’annotazione deve avvenire fin dal primo anno di fruizione del beneficio, perché non è poi possibile modificarla.
Non è necessaria l’indicazione separata del costo della manodopera in fattura per permettere la detrazione.
Per i lavori avviati a partire dal 27 maggio 2022, che ammontino complessivamente a più di 70.000 euro, nelle fatture o nel contratto deve esser indicato il contratto collettivo nazionale di riferimento per il personale dipendente impiegato nell’opera di ristrutturazione. In pratica, il contratto collettivo applicato deve essere indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. Questa nuova prescrizione normativa si applica a chiunque si occupi dell’intervento, anche se fosse un general contractor.
In sede di apposizione del visto di conformità, se manca questa dicitura in fattura, non si perdono le detrazioni o il diritto alla cessione del credito, ma l’indicazione del CCNL deve esser obbligatoriamente indicato nell’atto di affidamento. Rimane però obbligatorio richiedere un’autocertificazione all’impresa che attesti il tipo di contratto collettivo applicato ai dipendenti.
Questo obbligo riguarda esclusivamente le imprese che si occupano dei lavori edili che impiegano lavoratori dipendenti.
Intestazione di fattura e bonifico non coincidono, perdo la detrazione?
No, in questo senso l'Agenzia delle entrate è sufficientemente flessibile, infatti basta annotare in fattura la corretta ripartizione della detrazione tra gli aventi diritto, anche nel caso estremo in cui uno di questi non risulti né in fattura né nel bonifico. In questo modo, in caso di controllo il Fisco rileva la corrispondenza tra la documentazione con le annotazioni e l'inserimento della detrazione in dichiarazione dei redditi.Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, l’amministratore deve conservare tutta la documentazione richiesta in originale e consegnare a ogni condomino una certificazione contenente la dichiarazione di avere adempiuto a tutti gli obblighi di legge, oltre alla somma detraibile da ciascuno in base alle proprie quote condominiali.
In particolare devono risultare:
- le generalità e il codice fiscale di chi rilascia la certificazione;
- gli elementi identificativi del condominio;
- l’ammontare delle spese sostenute nell’anno di riferimento;
- la quota parte millesimale imputabile al singolo condomino al quale viene rilasciata la certificazione.
Entro 90 giorni dal termine dei lavori si deve inviare all’Enea:
- copia dell’attestato di prestazione energetica;
- la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati.
L’invio della documentazione deve essere effettuato in via telematica, attraverso il sito Internet https://detrazionifiscali.enea.it ottenendo la ricevuta telematica.
La data di fine lavori coincide con la data del collaudo oppure dell’attestazione della funzionalità dell’impianto. Nel caso di interventi in cui il collaudo non è richiesto, il contribuente può provare la data di fine dei lavori con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o tecnico che compila la scheda informativa). Non è possibile autocertificare la data di fine lavori.
Non ho inviato i documenti ad Enea, perdo la detrazione dell'Ecobonus?
Se hai omesso di inviare la documentazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori, non perdi il diritto alla detrazione se la invii entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva e paghi contestualmente 250 euro di sanzione.
I documenti inviati ad Enea sono errati, posso correggerli?
Se dopo aver inviato i documenti all’Enea, ci si accorge di aver commesso errori nella compilazione della scheda informativa, è possibile rettificare i dati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si vuole inserire la spesa detraibile (si fa riferimento al modello Unico, ora Redditi, quindi entro il 30 settembre), inviando telematicamente una scheda che annulla e sostituisce la precedente.
Enea può effettuare controlli a campione, sia sui documenti inviati tramite il sito per il riconoscimento della detrazione, che in loco per controllare la corrispondenza tra quanto dichiarato quanto effettivamente realizzato.
I controlli documentali vengono fatti tra i contribuenti che:
- per la natura dell'intervento dichiarato hanno diritto a una percentuale di detrazione più alta;
- hanno effettuato una spesa particolarmente elevata;
- presentano criticità in relazione ai requisiti d'accesso alla detrazione o ai massimali di spesa.
L'Enea avvisa il contribuente del controllo documentale in atto, tramite raccomandata A/R (o Pec se disponibile), richiedendo l'eventuale invio dei documenti necessari al riconoscimento della detrazione entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
Per effettuare i controlli sul posto, l'Enea avvisa gli interessati, tramite raccomandata A/R (o Pec se disponibile), almeno 15 giorni prima della data fissata per l'ispezione, indicando anche il nominativo dell'addetto al controllo. L'appuntamento può esser rinviato una sola volta e, in ogni caso, la verifica deve avvenire entro 60 giorni dalla comunicazione. Durante l'ispezione, i tecnici possono richiedere atti, documenti, schemi tecnici e fare rilievi fotografici, purché si tratti di elementi connessi alle esigenze di controllo.
L'eventuale esito negativo della verifica viene comunicato da Enea all'Agenzia delle entrate tramite relazione motivata, al fine di procedere con l'eventuale decadenza della detrazione.