Bonus case green nel 730
Questa detrazione è valida solo per chi, nel 2023, ha comprato da un'impresa una casa in classe energetica A o B, infatti nel 2025 può continuare a detrarre nel 730 la metà di quanto ha pagato di Iva sull'acquisto. Questa agevolazione non è stata prorogata, ma chi ha potuto usufruirne nel 2023 può continare a indicare nel 730 le rate cui ha diritto.

È una detrazione, si recupra il 50% dell'iva pagata nel 2023 per l'acquisto di una casa in classe energetica pari alla A o alla B. La detrazione è ripartita in 10 anni.
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Il bonus case green va indicato nel quadro E al rigo E59.
- Fatture comprovanti la spesa, in cui risulta l'iva pagata.
- Rogito d'acquisto in cui risulti la classe energetica e la destinazione abitativa dell'immobile o il vincolo pertinenziale per l'acquisto della pertinenza
- Fatture di pagamento da cui risulta l'Iva versata.
Per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2023, è possibile recuperare il 50% dell'Iva pagata in fase di acquisto di un'unità immobiliare a destinazione residenziale di classe energetica pari alla A o alla B. La detrazione spetta a chi effettua l'acquisto e deve esser ripartita in 10 rate annuali di pari importo da inserire in dichiarazione dei redditi successiva all'acquisto.
Poiché si parla di detrazione, occorre tenere presente che l'Iva che si può recuperare è al massimo pari all'imposta sul reddito da cui si sottrae, perciò è bene fare attenzione qualora si abbia un reddito molto basso per evitare di perdere questa agevolazione. Il bonus iva case green spetta anche per l'acquisto della pertinenza ma solo se l'acquisto è contestuale a quello dell'abitazione.
Ricordiamo che la norma entra in vigore dal 1° gennaio 2023, quindi non è detraibile l'Iva versata su eventuali acconti pagati negli anni precedenti.
Il rogito dell'immobile deve esser fatto entro il 31 dicembre del 2023 da persone fisiche che acquistano direttamente dall'impresa che ha costruito l'immobile o da un OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio).
L'attestato di prestazione energetica dell'immobile, inserita nel rogito, deve indicare la classe energetica dello stesso che deve esser pari ad A o B. Non rileva invece che l'immobile sia acquistato con le agevolazioni prima casa o che venga destinato ad abitazione dell'acquirente, pertanto sono comprese nell'agevolazione anche le case di lusso su cui grava l'Iva del 22% e le seconde case.