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Cos’è il credito al consumo e come funziona

Quando un finanziamento rientra nella categoria del credito al consumo? E come funziona esattamente? Ecco tutte le informazioni necessarie per capire le modalità di finanziamento, i tassi applicati e l'importo massimo che si può richiedere. E stanno per arrivare interessanti novità con le nuove regole europee.

Con il contributo esperto di:
09 settembre 2025
Persona che chiede un finanziamento

Il credito al consumo è una categoria molto ampia che include qualsiasi finanziamento erogato ad un consumatore che abbia un importo superiore ai 200 euro ed entro i 75.000 euro. Vi rientrano i prestiti personali, i prestiti fatti in negozio per acquistare un’auto o un elettrodomestico, le carte di credito revolving, le cessioni del quinto dello stipendio e della pensione. Vediamo insieme le varie forme di credito al consumo, qual è la differenza tra un prestito finalizzato ed un prestito personale e come funziona in generale un finanziamento di credito al consumo.

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Definizione di credito al consumo

Il credito al consumo è una forma di finanziamento destinata esclusivamente ai consumatori per esigenze di semplice liquidità come accade con il prestito personale e la cessione del quinto o l’acquisto di beni e servizi, l’acquisto dell’auto, di un elettrodomestico o di corsi di lingua. Non rientrano invece nell’ambito di applicazione della normativa del credito al consumo i finanziamenti richiesti per scopi professionali, imprenditoriali e per effettuare investimenti immobiliari. Soggetti autorizzati a concedere credito al consumo sono le banche e gli intermediari finanziari.

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Credito al consumo: esempio pratico

Rientrano nella macrocategoria del “credito al consumo” varie forme di finanziamento. Le più diffuse sono:

  • Prestito personale.
  • Apertura di credito in conto corrente.
  • Carta di credito (con opzione revolving).
  • Prestito finalizzato.

Sono tutti finanziamenti (in genere di massimo 60 mesi ma in alcuni casi la durata può aumentare anche fino a 120 mesi) e linee di credito a tempo indeterminato che possono essere erogati a favore dei consumatori e che richiedono una valutazione adeguata del merito creditizio del richiedente sia per verificare la sua capacità di rimborsare il capitale che per evitare di esporre il debitore al rischio di sovraindebitamento.

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Differenza con i prestiti personali

I prestiti personali rappresentano una sottocategoria del credito al consumo.  La caratteristica principale del prestito personale è che a, a differenza dei prestiti finalizzati, il richiedente ha la libertà di utilizzare o meno il capitale erogato come e quando lo si ritiene più opportuno senza nessun vincolo di utilizzo. Il prestito finalizzato invece viene usato epr acquistare un determinato bene o servizio in base all’Accordo siglato tra la banca e la finanziaria e l’esercente.

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Tassi applicati

I tassi di interesse sul credito al consumo variano in base a tre principali elementi:

  • la forma di contratto sottoscritto (prestito personale/finalizzato, carta revolving o cessione del quinto);
  • l'importo richiesto;
  • la durata del finanziamento.

Nel credito al consumo i tassi d’interesse variano dal 5% al 15%, tuttavia esistono anche contratti di credito revolving con tassi che superano il 20%. 

Per orientarsi al meglio tra le varie forme di credito al consumo è utile consultare i tassi medi rilevati ogni trimestre da Banca d’Italia. Ad ogni modo, risulta sempre importante confrontare il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) per poter effettuare una comparazione chiara del costo complessivo delle proposte di finanziamento raccolte.

 
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Le modifiche del contratto

A volte, si riceve dalla banca una «Proposta di modifica unilaterale del contratto». Cosa vuol dire? Come e quando è possibile subire una modifica del contratto? 

La “proposta” è in realtà una vera e propria comunicazione di modifica del contratto che offre solo due opzioni al cliente: tacere e accettare le nuove condizioni contrattuali o esercitare il diritto di recesso e chiudere definitivamente il contratto. Non esiste una terza opzione. Quindi non si può rifiutare la proposta e andare avanti mantenendo le precedenti condizioni contrattuali. 
Chiaramente le proposte di modifica unilaterali sono quasi sempre peggiorative per i clienti e il diritto di recesso (con conseguente chiusura del rapporto bancario) non è una vera alternativa per molti consumatori. Per questo, a tutela dei clienti, La Legge prevede dei limiti importanti alle proposte di modifiche del contratto. 

L’articolo 118 del Testo Unico Bancario (TUB) stabilisce che nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Esempi di contratti bancari a tempo indeterminato sono il conto corrente e il fido (apertura di credito in conto corrente).

Per i contratti che prevedono una scadenza, come i prestiti e le cessioni del quinto, i tassi non possono essere modificati e la facoltà di comunicare una modifica unilaterale è limitata alle clausole che non riguardano i tassi di interesse, sempre che vi sia un giustificato motivo.

Un ulteriore tutela stabilita nell’art. 118 consiste nell’obbligo di applicare “contestualmente sia ai tassi debitori che a quelli creditori” eventuali “variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria” (cioè variazioni dei tassi BCE). Questi obblighi e divieti di Legge limitano, almeno in parte, l’asimmetria di potere che caratterizza il rapporto tra debitore e creditore. 

 
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Le novità in arrivo dall’Europa

Entro novembre 2025 dovranno essere recepite le novità della direttiva sul credito al consumo di seconda generazione (CCD2 direttiva 2023/2225). Sono in corso i lavori di recepimento ed Altroconsumo ha partecipato alla consultazione pubblica presso il MEF. E’ molto importante che le norme del credito al consumo siano efficaci per una adeguata tutela dei consumatori in modo che l’accesso al credito sia un’opportunità e mai un problema. Il dettaglio delle nostre osservazioni le potete recuperare qui (link a PDF) ma qui anticipiamo alcuni concetti:

  1. Credito fino a 100.000 euro. La disciplina viene estesa a tutti i finanziamenti fino a 100.000 euro, superando il precedente limite di 75.000. Una decisione che allarga la platea dei prodotti coperti dalle garanzie e rafforza i diritti dei clienti.
  2. BNPL; un passo avanti significativo riguarda l’inclusione dei servizi Buy Now Pay Later (BNPL) tra i prodotti di credito al consumo. Questo strumento, sempre più diffuso, presenta rischi di sovraindebitamento e richiede quindi regole severe in termini di trasparenza e informazione.
  3. Peer-to-peer lending e crowdfunding. Ci auguriamo che anche i prestiti tra privati gestiti tramite piattaforme digitali siano sottostoposti alle regole del credito al consumo. Decisiva l’indicazione del TAEG per rendere chiari i costi complessivi del finanziamento.
  4. Prestiti finalizzati in negozio. Un’attenzione particolare viene riservata ai prestiti concessi al momento dell’acquisto di beni o servizi. Altroconsumo denuncia scarsa trasparenza e formazione degli esercenti e critica l’esclusione delle piccole e medie imprese dal registro degli operatori: una limitazione che ridurrebbe troppo l’efficacia della norma.
  5. Formazione e informazione. Abbiamo chiesto di garantire anche per il futuro che gli intermediari del credito garantiscano ai propri collaboratori almeno 60 ore di formazione biennale. Inoltre, apprezziamo che cresce l’importanza della trasparenza: oltre all’ESIS, banche e finanziarie saranno obbligate a pubblicare informazioni generali sul credito al consumo, anche online.
  6. Valutazione del merito creditizio. Il concetto che il credito debba essere concesso solo a chi presenta adeguata affidabilità finanziaria, è sacrosanto. Ma apprezziamo che nelle nuove regole ci sia il divieto di usare i social network nei controlli, mentre sarà garantito al consumatore il diritto a un intervento umano in caso di valutazioni automatizzate o con intelligenza artificiale
  7. Rimborso e gestione delle crisi. Il decreto introduce regole più chiare sul rimborso anticipato, recependo la sentenza Lexitor: i finanziatori dovranno fornire entro 7 giorni un prospetto dettagliato delle somme da restituire. In caso di difficoltà nei pagamenti, banche e finanziarie dovranno offrire piani di rientro sostenibili prima di avviare procedure esecutive.
  8. Educazione finanziaria e consulenza sul debito. Un ruolo centrale è assegnato alle associazioni dei consumatori, chiamate a rafforzare l’educazione finanziaria e a offrire consulenza indipendente sul debito. Altroconsumo propone di finanziare tali servizi attraverso un fondo alimentato da una quota dei crediti erogati dagli intermediari, così da assicurare supporto gratuito e qualificato alle famiglie in difficoltà.
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