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TikTok: clausole vessatorie nelle condizioni di servizio. Le avevamo segnalate all'Antitrust e ora il social si impegna a cambiarle

25 luglio 2022
Minori e privacy

Sono vessatorie le clausole che riguardano le modifiche unilaterali delle condizioni e dei servizi, la risoluzione del contratto, i contenuti pubblicati sulla piattaforma, le limitazioni e le esclusioni di garanzie e responsabilità a favore della società, la legge applicabile e il foro competente. Ora TikTok si è impegnato a modificarle, grazie anche alle nostre segnalazioni e al sostegno degli utenti.

Noi lo abbiamo sempre detto e sostenuto: alcune clausole riportate nei termini di servizio della piattaforma erano illegittime. Ora arriva anche la decisione dell'Antitrust che ha ritenuto vessatorie quelle stesse clausole da noi segnalate. Nelle nostre segnalazioni, ad esempio, avevamo rilevato che nei termini di utilizzo, l'utente è obbligato ad accettare la clausola che dà a TikTok la possibilità irrevocabile di utilizzare, distribuire e riprodurre i propri video a suo piacimento, senza alcun compenso.

Ma non solo. Secondo le clausole sulle modifiche unilaterali delle condizioni e dei servizi e sulla risoluzione del contratto, TikTok poteva apportare modifiche, sospendere o chiudere l’account di un consumatore e imporre restrizioni all’utilizzo dei servizi, a sua completa discrezione e senza dare motivazioni specifiche. Infine le clausole sulla responsabilità di TikTok erano formulate in modo talmente ambiguo e contradditorio che di fatto non potevano essere fatte ricadere sulla piattaforma gran parte delle responsabilità derivanti dall’esecuzione del contratto (anche in caso di inadempienza), con un limite risarcitorio assolutamente inadeguato a fronte del rilevante valore economico dei dati personali e dei contenuti forniti dall’utente.

Grazie anche alle nostre segnalazioni

Nel nostro intervento nel corso dell’istruttoria aperta da Antitrust avevamo fatto notare che la formulazione delle condizioni contrattuali era fortemente ambigua, visivamente oscura (anche per le dimensioni del carattere prescelto) e in generale, incomprensibili per l’utente, in particolar modo per un minorenne. Inoltre, le clausole erano disseminate in modo disorganico rendendo di fatto impossibile per l’utente avere un quadro d’insieme delle condizioni contrattuali.

Grazie anche al nostro intervento, TikTok ha presentato all’Autorità una nuova versione delle clausole. In particolare, le nuove clausole risultano più chiare e sintetiche rispetto a quelle attuali e sono coerenti con il Codice del Consumo. L’Autorità ha accettato l'implementazione delle nuove clausole sulla piattaforma italian e ha disposto la pubblicazione di un estratto del provvedimento sulla homepage del sito web di TikTok per 30 giorni.

Il fronte delle pratiche commerciali scorrette

Oltre alle clausole vessatorie, avevamo segnalato al Garante anche alcune pratiche commerciali scorrette e aggressive che la piattaforma continua a mettere in pratica, anche in Italia. L'Antitrust aveva aperto anche un secondo procedimento nei confronti del social per pratiche commerciali scorrette in particolar modo per la politica adottata sugli "oggetti virtuali" (gli utenti sul social network possono acquistare con soldi reali monete per fare regali virtuali). Ora il procedimento è stato chiuso; TikTok per non essere multata ha presentato degli impegni che l’Antitrust ha accettato e che dovranno essere realizzati entro fine ottobre. Grazie agli impegni TikTok renderà più chiaro il valore di acquisto dei doni virtuali e impedirà ai minori di fare attività di questo tipo. Insomma, la pratica scorretta dovrebbe finire; un successo ottenuto anche grazie alla nostra petizione.

Privacy e minori: le vicissitudini di TikTok

Il problema delle clausole vessatorie non è l'unico problema che ha investito la piattaforma cinese in questi anni. E quello del mancato controllo sui minori presenti sulla piattaforma è certamente il più importante. Dopo che il Garante della privacy aveva accusato TikTok, in un'istruttoria aperta nel dicembre del 2020, di scarsa attenzione alla tutela dei minori e di aver adottato sistemi per impedire l'iscrizione ai più piccoli troppo facilmente aggirabili, a fine gennaio 2021 l'Autorità era arrivata persino a disporre il blocco immediato dell'uso dei dati degli utenti la cui età anagrafica non fosse stata accertata con sicurezza.

A partire da febbraio, TikTok si era pertanto impegnato a bloccare tutti gli utenti italiani, a chiedere di indicare di nuovo la data di nascita prima di continuare a utilizzare l’app e a rimuovere gli account identificati come appartenenti a minori di 13 anni. Dal 9 febbraio 2021 al 21 aprile 2021 è stato chiesto a oltre 12 milioni e mezzo gli utenti italiani di confermare di avere più di 13 anni per accedere di nuovo alla piattaforma TikTok. In totale più di 500 mila utenti sono stati rimossi perché probabili minori: di questi, circa 400 mila perché avevano dichiarato un’età inferiore ai 13 anni e 140 mila scoperti attraverso una combinazione di moderazione e strumenti di segnalazione implementati all’interno dell’app. A maggio dello scorso anno infine, il Garante ha chiesto a Tik Tok di mettere in campo una serie di altri interventi per tenere definitivamente alla larga dalla piattaforma tutti gli under 13.

Gli impegni di TikTok

Nello specifico TikTok si è impegnata a:

  • garantire la cancellazione, entro 48 ore, degli account segnalati e che risultino, all’esito di verifiche, intestati a utenti al di sotto dei 13 anni di età;
  • rafforzare i meccanismi di blocco dei dispositivi utilizzati dagli utenti infratredicenni per provare a accedere alla piattaforma;
  • studiare e elaborare soluzioni, anche basate sull’intelligenza artificiale, che nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, consentano di minimizzare il rischio che bambini al di sotto dei 13 anni di età utilizzino la piattaforma;
  • lanciare nuove iniziative di comunicazione, sia in app che attraverso radio e giornali, allo scopo di educare a un uso consapevole e sicuro della piattaforma e di ricordare che la piattaforma non è adatta a un pubblico di infratredicenni;
  • studiare e elaborare una nuova informativa realizzata con linguaggio semplice e con modalità interattive e coinvolgenti dedicata agli utenti minorenni anche utilizzando modalità multimediali o nuove soluzioni idonee a rafforzare le opportunità che i minorenni prendano effettivamente conoscenza del contenuto di tale informativa;
  • condividere con il Garante, dati e informazioni relative all’efficacia delle diverse misure adottate, al fine di collaborare nell’identificazione di misure efficaci e capaci di contenere il fenomeno.

Che cos’è TikTok

TikTok è una piattaforma di video musicali amatoriali. In sostanza un social network nel quale è possibile guardare e/o creare e caricare brevi video (durata massima 15 secondi), anche aggiungendo effetti speciali. I video caricati procedono in loop, ogni utente può esprimere il proprio apprezzamento (con un cuore) e gli iscritti possono seguire, essere seguiti o seguirsi a vicenda con altri iscritti e possono inviare messaggi. Per iscriversi basta scaricare l’applicazione sul proprio smartphone o tablet e inserire il proprio numero di telefono o la propria mail.

Secondo i dati reperibili su Internet l’app, che conta 800 milioni di iscritti in tutto il mondo, sta riscuotendo enorme successo anche in Italia, con ormai 8 milioni di utenti. La fascia d’età più numerosa è quella degli adolescenti e dei preadolescenti: quasi 7 utenti su 10 hanno un'età compresa tra i 13 e i 24 anni. Portroppo, come i recenti fatti di cronaca ci dimostrano, sono stati tanti gli utenti con meno di 13 anni che sono riusciti a eludere con troppa facilità le maglie (fino a oggi troppo larghe) dei sistemi di autenticazione del social cinese. Staremo a vedere se gli impegni presi dalla piattaforma saranno rispettati e daranno i frutti sperati. 

Cosa dice il regolamento europeo su privacy e minori

Il Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679), direttamente applicabile anche in Italia, stabilisce che per quanto riguarda l’offerta dei cosiddetti “servizi della società dell’informazione” (fondamentalmente applicazioni e servizi online), il trattamento dei dati personali è lecito a partire dai 16 anni. Le leggi nazionali possono abbassare il limite d’età purché non sia inferiore ai 13 anni.

Così ha fatto l’Italia, dove può acconsentire liberamente al trattamento dei propri dati personali il minore che ha compiuto almeno 14 anni: le informazioni sulla privacy gli devono essere fornite utilizzando un linguaggio particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile considerata la sua giovane età. Se il minore ha meno di 14 anni e gli viene offerto un servizio per cui deve fornire i propri dati personali (come avviene quando si installa una app sul proprio smartphone) il consenso al trattamento di questi dati deve essere prestato dal genitore o dalla persona che esercita la responsabilità genitoriale.

Il titolare del trattamento, cioè colui che raccoglie i dati, deve adoperarsi in maniera ragionevole per verificare che il consenso sia stato effettivamente prestato dal genitore, tenendo conto della tecnologia disponibile. Cosa che non ha fatto la Beijing Bytendance Technology permettendo l’iscrizione alla piattaforma social anche di minori di 13 anni senza il consenso dei genitori.

Dati e minori: rispondiamo ai dubbi più comuni

Sotto che età ci vuole sempre il consenso dei genitori?

Per i minori fino a 14 anni il trattamento dei dati personali deve essere autorizzato dal genitore o da chi ne fa le veci.

Come si esprime il consenso su questo tipo di piattaforme?

Secondo la normativa, il consenso deve essere specifico, informato e inequivocabile. Tradotto in parole semplici: il consenso non può essere omnicomprensivo, ma deve essere richiesto separatamente per le diverse finalità del trattamento, distinguendo i dati necessari all’ottenimento del servizio da quelli che il gestore può richiedere per finalità ulteriori quali ad esempio marketing, profilazione, comunicazione dei dati a terzi. Dovrebbe, inoltre, essere seguita la procedura dell’opt-in barrando la casella del consenso per poter procedere oltre.

Quando un minore può iscriversi da solo?

Compiuti i 14 anni. Prima dei 14 anni il minore può iscriversi da solo ma durante la procedura di registrazione e comunque prima che i suoi dati personali vengano trattati, serve il consenso del genitore.

A chi deve essere intestata l’iscrizione?

La registrazione può avvenire a nome del minore di 14 anni purché il consenso al trattamento dei dati sia prestato dal genitore.

Cosa succede se un minore tenta di iscriversi falsificando l’età?

La piattaforma deve adoperarsi in maniera ragionevole per verificare l’etè degli utenti e che in Italia il consenso sia prestato dal genitore fino ai 14 anni di età, tenendo conto della tecnologia disponibile. Limitarsi a chiedere la data di nascita è un controllo facilmente aggirabile in assenza di ulteriori misure (es. controlli incrociati di dati, verifica del documento di identità, etc.). 

Quali sono i sistemi di controllo previsti dalla legge su queste piattaforme?

L’organo preposto al controllo è il Garante per la protezione dei dati personali che interviene laddove riscontri una violazione della privacy e della normativa in materia. Qualunque interessato, laddove ritenga di aver subito una violazione, può portarla all’attenzione dell’Autorità Garante propondendo reclamo. L’interessato (per i minori di 14 anni, il genitore) può opporsi al trattamento dei dati e pretendere dalla piattaforma la cancellazione dei dati personali del minore in suo possesso.