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Blocco carta di debito ING senza assistenza

Risolto Pubblico

Tipologia di problema:

Carte di credito

Reclamo

D. L.

A: ING

15/07/2025

Buongiorno, il 14.07.2025 ho ricevuto un SMS da ING dove mi veniva spiegato che la mia carta di debito veniva momentaneamente bloccata e che avrei dovuto chiamare il numero 02999789 indicato nel messaggio. Non ci sono altre spiegazioni. Telefono subito e il numero risulta inattivo. Riprovo il giorno dopo e chiamo il numero fisso 029996789 del servizio clienti che trovo sul sito di ING, diverso da quello che ING stessa mi ha inviato con l'SMS. Spiego la situazione all'addetta del servizio clienti che mi conferma comunque che l'SMS è stato inviato da ING pur con le informazioni di contatto errate, ma non riesce a sbloccare la mia carta. Mi chiede di attendere in linea perché mi avrebbe messo in contatto con l'ufficio competente in grado di fare i dovuti accertamenti per risolvere la questione. Niente da fare, in realtà mi riconnette allo stesso centralino e quindi ci riprovo quattro volte, ogni volta parlo con operatrici diverse senza che nessuno sia in grado di darmi supporto e risolvere il problema. Alla fine, dopo le mie lamentele per la totale inadeguatezza e l'inconcludenza del servizio clienti, l'ultima agente ING mi dice che prende nota del mio numero di telefono per farmi richiamare entro 48 ore dall'ufficio competente di cui sopra!!! E' mai possibile che una banca internazionale come ING, da cui ci si aspetterebbe qualità del servizio, efficienza, competenza e rapidità, si riveli peggio di una piccola banca di provincia e totalmente inadeguata per dare la giusta assistenza a un cliente che sta subendo un disagio perché la sua carta di debito è bloccata e non si capisce il motivo? A una famiglia viene impedita la normale sussistenza (fare la spesa, pagare le spese ecc.) e l'accesso al proprio conto tramite l'unica carta disponibile senza ragione e nessun operatore ING è in grado di dare supporto a un proprio cliente in un tempo decente? Invece di spendere i vostri soldi in pubblicità fasulle, usateli per formare i vostri dipendenti su come si lavora coi clienti e su come si eleva la professionalità e il livello del servizio. Attendo un riscontro urgente sullo sblocco della mia carta di debito prima di valutare altre azioni.

Messaggi (1)

ING

A: D. L.

31/07/2025

Milano, 31/07/2025 Spett.le Altroconsumo, con la presente ING Bank N.V. - Milan Branch (di seguito “la Banca”) riscontra la comunicazione da Voi trasmessa il 15/07/2025, in nome e per conto del Sig. Domenico Laviola (”Cliente”), per comunicarVi quanto di seguito. Nel merito, ci preme sottolineare che la Banca ha adottato una serie di misure volte a rafforzare il livello di sicurezza offerto ai propri clienti, richiedendo, in determinate circostanze, una conferma sulle operazioni disposte sulle carte di pagamento per evitare truffe/frodi. Ricordiamo che contrattualmente le norme contrattuali del Conto Corrente Arancio su cui sono emesse le carte di pagamento, riguardo ai “Limiti e blocco dell’utilizzo degli Strumenti”, prevedono che la Banca “si riserva il diritto di bloccare l’utilizzo dei singoli Strumenti di pagamento in presenza di giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi: a) la sicurezza dello Strumento di pagamento; b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato; […]”. Nel caso specifico del Cliente era stata intercettata sulla Carta di Debito n. ****2568 una transazione di € 705,00 che è stata bloccata, effettuata il 14/07/2025 con esercente Ria Money Transfer. Raccolta la conferma da parte del Cliente che l’operazione fosse genuina, in data 17/07/2025 l’operatività sulla Carta di Debito è stata ripristinata. Spiacenti comunque di apprendere che quanto occorso sia stato motivo di insoddisfazione, ringraziamo il Cliente per la segnalazione, che ci permette di porre la massima attenzione sui servizi prestati ai nostri clienti. Con l’occasione porgiamo cordiali saluti. Ufficio Reclami ING BANK N.V. - Milan Branch Viale Fulvio Testi, 250 – 20126 Milano E: ufficio.reclami@ing.com PEC: ufficioreclami@pec.ing.it www.ing.it Si ricorda che qualora il riscontro fornito dall’Ufficio Reclami di ING BANK N.V. – Milan Branch non fosse soddisfacente, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, dovrà esperire il procedimento di mediazione rivolgendosi ai soggetti abilitati e riconosciuti dall'ordinamento, tramite iscrizione al registro del Ministero della Giustizia (d.lgs. n. 28/2010), quali, ad esempio, l'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Per maggiori informazioni potrà consultare il sito www.conciliatorebancario.it. In alternativa, potrà attivare la procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie mediante ricorso (i) all'Arbitro Bancario Finanziario (www.arbitrobancariofinanziario.it) per le controversie insorte tra i clienti e le banche in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari oppure (ii) all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (www.acf.consob.it) per le controversie fra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza in materia di servizi di investimento e il servizio di gestione collettiva del risparmio. Per i reclami relativi all'esercizio dei diritti dell'interessato, potrà rivolgersi direttamente al nostro DPO (Data Protection Officer) per iscritto all’indirizzo della Banca o mediante messaggio di posta elettronica inviata alla casella all’indirizzo privacy.it@ing.com. In alternativa potrà rivolgersi all’autorità giudiziaria oppure al Garante per la protezione dei dati personali (Piazza Venezia, 11, 00187 – Roma, pec: protocollo@pec.gpdp.it , email: protocollo@gpdp.it, tel. (+39) 06.696771). Per i reclami relativi ai servizi assicurativi, qualora non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi per iscritto a: IVASS – Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA. Il reclamo dovrà essere inviato all’IVASS a mezzo posta, oppure trasmesso al fax 06.42133206. La presentazione del reclamo può avvenire anche via PEC all'indirizzo tutela.consumatore@pec.ivass.it. In tal caso, per velocizzarne la trattazione, è opportuno che gli eventuali allegati al messaggio PEC siano in formato PDF. I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla SocietàIntermediario e dell’eventuale riscontro fornito dagli stessi; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: :www.ec.europa.eu/fin-net) o all'IVASS, che provvede lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. È possibile reperire dettagliate informazioni sulle modalità di presentazione dei reclami all’IVASS (e relative procedure) sul sito internet www.ivass.it, sezione “Per il consumatore – Come presentare un reclamo”. Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie: a) procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; b) procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; c) procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione ----------------------------------------------------------------- ATTENTION: The information in this e-mail is confidential and only meant for the intended recipient. If you are not the intended recipient, don't use or disclose it in any way. Please let the sender know and delete the message immediately. -----------------------------------------------------------------


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