Buongiorno,
ho letto attentamente quanto descritto che non trova riscontri nella realtà dei fatti.
La banca non ha rigettato alcun pagamento in quanto soltanto io, ponendo un limite di spesa, posso bloccarli. Mi sembra di capire che pur non essendoci questo vincolo, voi non possiate richiedere nuovamente il pagamento di quella rata che ripeto, è lì a vostra disposizione dal 15 gennaio. A questo punto non mi rimane altro che chiedervi le credenziali per poter eseguire un bonifico pari ad €. 250,19 in quanto non ponendo limiti non era certo mia intenzione non pagare e per questo motivo non sono disposto a farmi carico di eventuali interessi di mora.
Resto pertanto in attesa per procedere.
Cordiali saluti
Il giorno 25 feb 2025, alle ore 14:48, Assistenza Clienti RCI Banque [clienti-it@crm.rcibs.it] ha scritto:
Gentile Cliente,
facciamo seguito alla sottostante comunicazione, nonchè alla comunicazione pervenuta in data 12/02/2025 per rappresentarLe quanto segue.
Anzitutto, Le confermiamo che la rata con scadenza 15/01/25 risulta insoluta nei nostri sistemi, in quanto la Sua banca non ha autorizzato il prelievo dell'importo previsto, maggiorato di 2 euro. Precisiamo che tale maggiorazione è contrattualmente prevista e attiene alle spese relative alla Trasparenza bancaria.
In secondo luogo, per quanto concerne l'operato della nostra agenzia del recupero del credito, La ringraziamo per la segnalazione e Le confermiamo che procederemo con le dovute verifiche interne.
In ogni caso, ribadiamo sin d'ora che la RCI Banque si impegna costantemente nella formazione e nel monitoraggio periodico delle Agenzie alle quali viene conferito l’incarico di contattare i clienti per regolarizzare le posizioni contrattuali, pur essendo del tutto estranea a quanto accade durante la singola attività di recupero, rispondendo esclusivamente di problematiche relative al proprio comportamento ed alle modalità di offerta.
Infine, precisiamo che, in virtù di normativa vigente, il Cliente rimasto insoddisfatto dalla risposta al reclamo o il cui reclamo non abbia ricevuto risposta nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, prima di esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria, è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128-bis del Testo Unico Bancario. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale. A tal fine, il Cliente può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), secondo le modalità descritte nel sito www. arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedendo informazioni presso le filiali della Banca d’Italia o alla RCI Banque, anche consultando i siti della stessa.
Distinti saluti
RCI Banque S.A.
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